N. 991 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2003
Ordinanza emessa il 7 luglio 2003 dal giudice di pace di Taurianova nel procedimento penale a carico di Alampi Eleonora ed altro Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso all'imputato della facolta' di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto agli imputati per reati di competenza del tribunale avvisati, a pena di nullita', ex art. 552 cod. proc. pen. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, art. 3.(GU n.47 del 26-11-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Rilevato che il mancato avvertimento all'imputato che egli puo' ricorrere all'ablazione ovvero a realizzare condotte riparatorie dirette verso effetti esecutivi del reato puo' determinare, per come determina, una violazione del diritto di autodifesa che risulta affievolito anche dalla mancata previsione del dovere del giudice di rendere edotto all'udienza di comparizione l'imputato delle facolta' di definire anticipatamente al dibattimento il giudizio; che cio' pone fondati dubbi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 20, decreto legislativo 274/2000 anche in virtu' della funzione dell'art. 2 dello stesso decreto che prevede che per tutto cio' che non e' previsto dallo stesso decreto si applica il codice di procedura penale eccettuate talune categorie di norme; che si pone un vuoto normativo in relazione a quanto sopra.
P. Q. M. Pone la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 nella parte in cui non prevede che all'imputato debba essere dato espresso avvertimento della facolta' di definire anticipatamente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudizio mediante ricorso all'oblazione ed anche in relazione all'art. 3 della Costituzione. Ordina trasmettere gli atti e sospende il procedimento. Taurianova, addi' 7 luglio 2003 Il giudice di pace: Delfino 03C1224