N. 991 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2003

Ordinanza  emessa  il 7 luglio 2003 dal giudice di pace di Taurianova
nel procedimento penale a carico di Alampi Eleonora ed altro

Processo  penale  - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto
  di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria - Avviso
  all'imputato  della  facolta'  di presentare domanda di oblazione -
  Mancata  previsione  -  Disparita'  di  trattamento  rispetto  agli
  imputati  per reati di competenza del tribunale avvisati, a pena di
  nullita', ex art. 552 cod. proc. pen.
- D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.47 del 26-11-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Rilevato  che  il mancato avvertimento all'imputato che egli puo'
ricorrere  all'ablazione  ovvero  a  realizzare  condotte riparatorie
dirette  verso effetti esecutivi del reato puo' determinare, per come
determina,  una  violazione  del  diritto  di  autodifesa che risulta
affievolito  anche dalla mancata previsione del dovere del giudice di
rendere  edotto all'udienza di comparizione l'imputato delle facolta'
di definire anticipatamente al dibattimento il giudizio;
        che cio' pone fondati dubbi sulla legittimita' costituzionale
dell'art. 20,  decreto  legislativo  274/2000  anche  in virtu' della
funzione  dell'art. 2  dello stesso decreto che prevede che per tutto
cio' che non e' previsto dallo stesso decreto si applica il codice di
procedura penale eccettuate talune categorie di norme;
        che si pone un vuoto normativo in relazione a quanto sopra.
                              P. Q. M.
    Pone la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del
decreto  legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 nella parte in cui non
prevede  che  all'imputato  debba  essere  dato espresso avvertimento
della facolta' di definire anticipatamente, prima della dichiarazione
di   apertura   del   dibattimento,   il  giudizio  mediante  ricorso
all'oblazione ed anche in relazione all'art. 3 della Costituzione.
    Ordina trasmettere gli atti e sospende il procedimento.
        Taurianova, addi' 7 luglio 2003
                     Il giudice di pace: Delfino
03C1224