N. 992 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 - 23 agosto 2003
Ordinanze da 992 a 995 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 19 e 23 agosto 2003 dal Tribunale di Venezia nei procedimenti penali a carico di: Preda Ioniel (R.O. 992/2003); Belale Mouhamed (R.O. 993/2003); Alliouat Redouane (R.O. 994/2003); Yamini Ahmed (R.O. 995/2003). Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalita' delle misure sanzionatorie - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.(GU n.47 del 26-11-2003 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. Il giudice, premesso che alle ore 8,30 del 19 agosto 2003 Preda Jonel nato a Virtoapele (Romania) veniva tratto in arresto per violazione dell'art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286/1998, perche' senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di giorni cinque impartitogli dal questore di Udine il 17 settembre 2002; che Preda Jonel e' stato presentato in stato di arresto il giorno 19 agosto 2003 davanti a questo giudice per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo a norma dell'art. 14, comma 5-quinques, decreto legislativo 286/1998; che successivamente all'interrogatorio dell'arrestato il p.m. ha chiesto la convalida dell'arresto senza chiedere l'applicazione di alcuna misura cautelare; O s s e r v a 1. - L'art. 14, comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 e succ. mod. nel prevedere un generale obbligo di arresto ad opera della p.g. per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, legge cit., si pone in violazione dell'art. 13, comma terzo Cost.. L'articolo in questione, dopo aver stabilito che la liberta' personale e' inviolablie ed aver specificato che eventuali restrizioni della liberta' in questione possono essere disposte solo in base a previsione di legge e per atto motivato dell'autorita' giudiziaria, prevede al comma terzo una deroga in forza della quale in casi eccezionali di necessita' ed urgenza indicati tassativamente dalla legge e' possibile l'adozione di provvedimenti provvisori da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza. Orbene nel nostro ordinamento processuale, l'arresto obbligatorio e' previsto solo per reati connotati da particolare gravita', ossia quelli per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti (art. 380, comma primo c.p.p.) e nei casi di flagranza di altri reati specificamente indicati art. 380, comma secondo c.p.p.), individuati dal legislatore in base alla legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 che prevedeva di contemplare l'arresto obbligatorio oltre che nelle ipotesi suddette, anche in caso di flagranza di reati puniti meno gravemente in relazione ai quali la misura fosse pero' imposta da speciali esigenze di tutela della collettivita', trattandosi di fattispecie connotate comunque di particolare gravita' ed idonei ad ingenerare un significativo allarme sociale. E' dunque evidente che in tali fattispecie ricorrono i presupposti della necessita' ed urgenza. Il reato di cui all'art. 14, comma 5, ter non rientra invece in tale categoria di reati: lo stesso legislatore ha infatti inteso sanzionare la condotta dello straniero che non ottempera l'ordine di espulsione emanato dal Questore con la pena detentiva meno grave dell'arresto, qualificando la fattispecie come semplice contravvenzione. Il reato in esame non e' quindi tale da destare un elevato allarme sociale, tale da giustificare da solo l'adozione immediata di un provvedimento limitativo della liberta' personale. Giova inoltre osservare che la natura contravvenzionale del reato in oggetto esclude in radice che possa essere adottata nei confronti del soggetto agente una misura cautelare. Anche sotto tale profilo, dunque, l'arresto viene snaturato della sua caratteristica saliente di misura precautelare, cioe' di strumento adottato dalla p.g. per ragioni di necessita' ed urgenza in funzione della successiva applicazione da parte dell'autorita' giudiziaria di misure cautelari personali privative in tutto od in parte della liberta'. L'art. 121 disp. att. c.p.p. stabilisce infatii che quando il p.m. ritiene di non dover chiedere al giudice l'applicazione di misura cautelare coercitivo deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. E' evidente che tale norma deve trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui il reato non consenta nemmeno in astratto di poter emettere alcuna misura coercitiva. 2. - Si osserva inoltre che non si vede sotto quale altro profilo l'arresto possa assolvere una utile funzione, posta che il giudizio direttissimo non e' necessariamente collegato all'arresto in flagranza e non presuppone dunque la privazione dello status libertatis. Appare dunque evidente che nel caso di specie l'arresto obbligatorio si rivela essere misura irragionevole e sproporzionata alla fattispecie di reato oggettivamente considerata, quantomeno prescindendo a priori da altri elementi soggettivi relativi al cittadino extracomunitario che ne giustifichino in concreto l'adozione. Si ritiene pertanto che l'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/98, norma in esame sia costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio anche sotto il profilo del canone generale di ragionevolezza e proporzionalita' delle misure sanzionatorie sancito dall'art. 3 Cost. 3. - Si ritiene pertanto di investire la Corte costituzionale della questione di legittimita' dell'art. 14 comma 5 quinquies legge cit. per violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma, Cost. La questione e' rilevante ai fini del decidere nel presente giudizio: trattasi di udienza di convalida, pertanto la liberazione dell'arrestato per oggettiva impossibilita' di emettere nei suoi confronti una misura cautelare coercitivo non esime questo ufficio dalla decisione in ordine alla legittimita' o meno dell'arresto operato dalla p.g., legittimita' che verrebbe meno nell'ipotesi in cui venisse dichiarata incostituzionale la disposizione di legge in base alla quale esso e' stato eseguito.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5 quinquies d.lgs. n. 286/1998, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. b) legge 30 luglio 2002, n. 189; Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Venezia-Mestre, addi' 19 agosto 2003 Il giudice: De Curtis 03C1225