N. 996 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2003
Ordinanza emessa il 22 settembre 2003 dal giudice di pace di Mestre nel procedimento civile vertente tra Fortini Mario e prefetto di Venezia Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria, a titolo di cauzione e deposito giudiziario, una somma pari al doppio della sanzione contestata o comminata [recte: pari alla meta' del massimo edittale] - Disparita' di trattamento in danno dei cittadini non abbienti - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.47 del 26-11-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso presentato dal sig. Fortini Mario, nato il 25 gennaio 1954 a Teolo (Padova), con il quale ha proposto opposizione al verbale di contestazione n. 422298T, elevato della polizia stradale di Mestre, alle ore 23,30 del 3 agosto 2003, che comminava la sanzione di Euro 270,90; Visto che il ricorrente ha provveduto, come disposto dalla nuova normativa, al deposito giudiziario della somma di Euro 541,80; Rilevato che l'art. 204-bis, comma 3 del c.d.s., cosi' come introdotto dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214 ha previsto il versamento di una somma pari al doppio della sanzione contestata o comminata a titolo di cauzione e deposito giudiziario, a pena di inammissibilita' del ricorso. Considerato che tale obbligo produce un ovvio strumento per ridurre drasticamente il numero dei procedimenti di impugnazione per la materia trattata; che, comunque, pur potendosi ritenere che il deposito della somma costituisca un valido accorgimento per evitare la proposizione di ricorsi immotivati, pare palese che si produce grave disparita' di trattamento tra i cittadini, considerato che non consente ai non abbienti, di poter validamente proporre le proprie ragioni in sede giudiziaria; che, infatti, appare evidente la violazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana, che sancisce, oltre che la pari dignita' sociale, anche la parita' dei cittadini davanti la legge, senza alcuna distinzione, neanche di condizioni sociali, mentre tale parita' viene enormemente turbata dall'onere imposto al ricorrente non benestante; che la norma suddetta ritenuta incostituzionale, produce, altresi', la violazione dell'art. 24 della medesima Costituzione della Repubblica italiana, considerato che, in queste condizioni, i cittadini meno facoltosi, si vedono indirettamente privare della possibilita' di tutelare i propri diritti in via giudiziaria, con grave nocumento al principio che la difesa e' diritto inviolabile; che le recenti disposizioni normative in merito al gratuito patrocinio, non consentirebbero neanche ai meno abbienti, la tutela dei propri diritti, perche' si vedrebbero, in ogni caso esposti al versamento del deposito giudiziario, certamente di non modesta previsione;
P. Q. M. Il giudice investito del procedimento suddetto, iscritto in data 11 settembre 2003, al n. 1559 del ruolo generale, rimette gli atti alla Corte costituzionale per i provvedimenti che riterra' opportuni e sospende la causa fino alla decisione nel merito della costituzionalita' della norma indicata. Manda alla cancelleria di provvedere ai necessari incombenti per le comunicazioni alla Corte costituzionale ed alle parti. Mestre, addi' 22 settembre 2003 Il giudice di pace: Affannato 03C1226