N. 996 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2003

Ordinanza  emessa  il 22 settembre 2003 dal giudice di pace di Mestre
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Fortini Mario e prefetto di
Venezia

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria, a titolo di cauzione e deposito giudiziario, una somma
  pari  al  doppio della sanzione contestata o comminata [recte: pari
  alla  meta'  del  massimo  edittale] - Disparita' di trattamento in
  danno  dei  cittadini  non  abbienti  - Violazione del diritto alla
  tutela giurisdizionale.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4 della legge 1° agosto
  2003,  n. 214  [rectius:  dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto
  legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge
  1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.47 del 26-11-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso  presentato dal sig. Fortini Mario, nato il 25
gennaio  1954  a Teolo (Padova), con il quale ha proposto opposizione
al   verbale  di  contestazione  n. 422298T,  elevato  della  polizia
stradale  di  Mestre, alle ore 23,30 del 3 agosto 2003, che comminava
la sanzione di Euro 270,90;
    Visto  che il ricorrente ha provveduto, come disposto dalla nuova
normativa, al deposito giudiziario della somma di Euro 541,80;
    Rilevato  che  l'art.  204-bis,  comma  3  del c.d.s., cosi' come
introdotto dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214 ha previsto
il versamento di una somma pari al doppio della sanzione contestata o
comminata  a  titolo  di  cauzione  e deposito giudiziario, a pena di
inammissibilita' del ricorso.
    Considerato  che  tale  obbligo  produce  un  ovvio strumento per
ridurre  drasticamente il numero dei procedimenti di impugnazione per
la materia trattata;
        che,  comunque,  pur potendosi ritenere che il deposito della
somma  costituisca un valido accorgimento per evitare la proposizione
di ricorsi immotivati, pare palese che si produce grave disparita' di
trattamento  tra  i  cittadini,  considerato  che non consente ai non
abbienti,  di  poter  validamente proporre le proprie ragioni in sede
giudiziaria;
        che, infatti, appare evidente la violazione dell'art. 3 della
Costituzione  della  Repubblica  italiana, che sancisce, oltre che la
pari  dignita'  sociale,  anche  la  parita' dei cittadini davanti la
legge,  senza  alcuna  distinzione,  neanche  di  condizioni sociali,
mentre  tale  parita' viene enormemente turbata dall'onere imposto al
ricorrente non benestante;
        che  la  norma  suddetta  ritenuta incostituzionale, produce,
altresi',  la  violazione  dell'art.  24  della medesima Costituzione
della  Repubblica  italiana, considerato che, in queste condizioni, i
cittadini  meno  facoltosi,  si  vedono  indirettamente privare della
possibilita'  di  tutelare  i  propri diritti in via giudiziaria, con
grave nocumento al principio che la difesa e' diritto inviolabile;
        che  le  recenti disposizioni normative in merito al gratuito
patrocinio,  non  consentirebbero neanche ai meno abbienti, la tutela
dei  propri  diritti,  perche' si vedrebbero, in ogni caso esposti al
versamento  del  deposito  giudiziario,  certamente  di  non  modesta
previsione;
                              P. Q. M.
    Il  giudice investito del procedimento suddetto, iscritto in data
11  settembre  2003,  al n. 1559 del ruolo generale, rimette gli atti
alla  Corte costituzionale per i provvedimenti che riterra' opportuni
e   sospende   la   causa   fino  alla  decisione  nel  merito  della
costituzionalita' della norma indicata.
    Manda  alla cancelleria di provvedere ai necessari incombenti per
le comunicazioni alla Corte costituzionale ed alle parti.
        Mestre, addi' 22 settembre 2003
                    Il giudice di pace: Affannato
03C1226