N. 1005 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 agosto 2003
Ordinanza emessa il 29 agosto 2003 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento di appello proposto da Albo Antonio Fallimento - Riabilitazione civile del fallito - Procedimento - Reclamo alla Corte di appello avverso la sentenza con cui il Tribunale respinge l'istanza di riabilitazione - Termine decadenziale di quindici giorni - Decorrenza dalla data di affissione della sentenza - Violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata diversita' di disciplina rispetto agli altri termini decadenziali in materia fallimentare - Deteriore trattamento in danno di chi agisce per la riabilitazione - Violazione del diritto di difesa. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 144, comma secondo. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.48 del 3-12-2003 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di appello iscritto al n. 605 R.G. AA.CC. 2002, promosso da Albo Antonio, nato a Genova il 25 giugno 1953, residente in Genova e quivi elettivamente domiciliato in via Atto Vennucci n. 9/8 presso l'avv. Francesco Selvaggi che lo difende, appellante; avverso la sentenza del Tribunale di Genova 10/14 ottobre 2002 con la quale e' stata respinta l'istanza di riabilitazione presentata dallo stesso Albo Antonio ai sensi degli artt. 142 e seg. r.d. 16 marzo 1942, n. 267; Letti gli atti; Vista la documentazione prodotta; Udito il ricorrente in camera di consiglio; Viste le conclusioni scritte del Procuratore generale della Repubblica; Udito il relatore; Sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 23 gennaio 2003. Considerato che Albo Antonio e' stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Genova 20 novembre 1989; che il fallimento e' stato dichiarato chiuso con decreto 2 maggio 1996 per insufficienza di attivo; che con ricorso depositato il 27 giugno 2002 Albo Antonio ha chiesto al tribunale la concessione della riabilitazione; che il tribunale, con sentenza 10/14 ottobre 2002, in conformita' al parere negativo espresso dal pubblico ministero, ha respinto l'istanza, sul duplice rilievo che «il ricorrente non ha tenuto costante buona condotta nel quinquennio successivo alla chiusura del proprio fallimento poiche', come risulta dalla informativa 6 settembre 2002 della Questura di Genova in atti, nel 1997 e' stato oggetto di un avviso orale da parte del Questore di Genova e nel 1999 e' stato segnalato alla a.g. per i reati di truffa e falso» e che «anche le risultanze della sentenza 3-8 gennaio 2002 della Corte di appello di Genova con la quale e' stato definito il procedimento gia' pendente a carico dell'Albo per il delitto di usura, contestatogli come accertato nel 1996, non sono sufficientemente indicative della mancanza in capo al ricorrente di qualsivoglia risvolto penale per tale titolo di reato, posto che tale pronuncia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'Albo per intervenuta prescrizione e non l'ha assolto nel merito, avendo al contrario ritenuto attendibili le dichiarazioni della parte lesa riscontrate dalle ammissioni dello stesso imputato»; che avverso la suddetta sentenza Albo Antonio ha proposto appello con ricorso depositato il 18 novembre 2002; che e' stato istituito il contraddittorio nei confronti del pubblico ministero in persona del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di appello il quale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello. R i t e n u t o La proposizione del ricorso da parte dell'interessato senza ministero di difensore tecnico deve ritenersi ammissibile, rivolgendosi nella introduzione di un procedimento camerale unilaterale e non contenzioso. La sentenza del tribunale, depositata in cancelleria il 14 ottobre 2002, e' stata pubblica per affissione il 18 ottobre 2002; ma non e' stata mai comunicata all'istante (risulta in atti solo una relazione di omessa notifica, nei confronti di Albo Antonio in via Bracelli n. 9/1, in data 4 novembre 2002, nella quale l'ufficiale giudiziario da' atto che «in via Bracelli non esiste il civico 9»). Il ricorso in appello e' stato depositato il 18 novembre 2002, e quindi al di fuori del termine di quindici giorni dalla data di affissione della sentenza di cui all'art. 144 del r.d. 16 marzo 1942. L'appellante invoca, a confronto dell'invocato riconoscimento della tempestivita' dell'impugnazione, la sentenza 27 novembre 1980 della Corte costituzionale con la quale e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 18 dello stesso testo normativo nella parte in cui prevedeva che il termine di quindici giorni per proporre l'opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento decorresse per il debitore dalla data dell'affissione. E' noto che analogo principio, a tutela dell'effettivo esercizio del diritto di difesa, e' stato affermato dal giudice delle leggi in altre sentenze che sono venute ad incidere sulla disciplina originariamente contenuta nella legge fallimentare, in tema di opposizione allo stato passivo, in tema di impugnazione della sentenza di omologazione o di reizione del concordato fallimentare, in tema di impugnazione della sentenza di omologazione o di reiezione del concordato preventivo, in tema di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa in tema di reclami endofallimentari. Tra le norme della legge fallimentare che condizionavano l'ammissibilita' di un gravame a un termine correlato alla formalita' dell'affissione, risulta sopravvissuta quella di cui all'art. 144. La differenziata disciplina che, allo stato attuale del diritto positivo, si rende palese, in ordine alla determinazione dei termini di decadenza a cui soggiace l'esercizio della facolta' di impugnazione, con il deteriore trattamento riservato a colui che agisca per conseguire la riabilitazione, non pare razionalmente giustificata e non pare compatibile con il principio di uguaglianza sancito nell'art. 3 Cost. e con il diritto alla difesa tutelato dall'art. 24 Cost. Va riconosciuta quindi la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale al riguardo prospettabile. Poiche' la verifica della legittimita' costituzionale, in relazione ai principi suindicati, della norma di cui all'art. 144 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e' rilevante ai fini della valutazione dell'ammissibilita' del presente reclamo, se ne rimette la valutazione alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 144 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 con riferimento all'art. 3 e all'art. 24 della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata in copia al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Genova, addi' 24 aprile 2003 Il Presidente: Ferro 03C1231