N. 1006 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 luglio 2003
Ordinanze 1006 e 1007 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 30 luglio 2003 dal Tribunale di Lucera nel procedimento penale a carico di: Prodea Gheorghe (R.O. 1006/2003); Cumpanasoiu Rovinel Ion (R.O. 1007/2003). Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Straniero sottoposto a procedimento penale nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio - Possibilita' per il giudice del dibattimento di emettere, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, sentenza di non doversi procedere - Mancata previsione - Disparita' di trattamento tra imputati gia' espulsi e rinviati a giudizio, per i quali si deve procedere fino alla sentenza, e indagati non ancora rinviati a giudizio e gia' espulsi, per i quali deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi del giusto processo. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 3-quater, introdotto dall'art. 12, comma 1, lett. b), della legge 30 luglio 2002, n.189. - Costituzione artt. 3, 24, comma secondo, e 111.(GU n.48 del 3-12-2003 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza in merito alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter quater e quinquies, d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 3 e 24 comma secondo Cost., sollevata dalla difesa dell'imputato, udito il parere del pubblico ministero, che si e' rimesso al giudice, rappresentando la probabile rilevanza e non manifesta infondatezza della questione. O s s e r v a In data 22 luglio 2003 l'imputato e' stato arrestato per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 (come introdotto dalla legge n. 189/2002) e presentato per la convalida davanti a questo giudice in data 24 luglio 2003 (a seguito della messa a disposizione del p.m. e della fissazione di apposita udienza a richiesta di quest'ultimo). Disposta la convalida dell'arresto, obbligatorio ai sensi dell'art. 14 comma 5-quinquies d.lgs. cit., si e' poi proceduto a giudizio direttissimo, pure obbligatorio per il reato in contestazione in forza della norma da ultimo citata. Contestualmente alla convalida si e' dichiarato che nulla ostava all'espulsione in via amministrativa dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 3 e 3-bis d.lgs. n. 286/1998 (come modificati e introdotti dalla legge n. 189/2002); queste norme impongono al giudice il rilascio del nulla osta all'atto della convalida dell'arresto, salvo che sia applicata una misura cautelare e salvo che vi siano inderogabili esigenze processuali relative alla prova di responsabilita' di concorrenti nel reato o imputati di reati connessi ovvero all'interesse della persona offesa; tali eventualita' non ricorrevano nella specie. L'imputato ha chiesto e ottenuto termine a difesa ai sensi dell'art. 558 comma 7 c.p.p. All'udienza odierna del 30 luglio 2003 e' stata acquisita a richiesta del difensore a mezzo telefax attestazione dell'ufficio immigrazione della questura di Foggia relativa all'avvenuta esecuzione dell'ordine di espulsione pendente contro l'imputato. Il difensore dell'imputato ha quindi prospettato la questione di legittimita' costituzionale sopra indicata, che si ritiene peraltro non correttamente formulata, riguardando le norme sostanziali e processuali relative allo specifico reato contestato e non le norme processuali introdotte dalla legge n. 189/2002 ed effettivamente applicabili in questa fase del dibattimento. Tuttavia, in relazione a queste ultime si prospetta una diversa questione di legittimita', rilevante e non manifestamente infondata nei termini e per i motivi che seguono. Le norme che impongono il rilascio del nulla osta allatto della convalida escludono che il giudice possa negarlo per la necessita' di permettere all'imputato di essere presente al processo che si terra' a suo carico; peraltro lo stesso art. 13 comma 3-quater prevede che nei confronti degli imputati per i quali pervenga la prova dell'avvenuta esecuzione dell'espulsione sia emessa sentenza di non luogo a procedere (revocabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 comma 3-quinquies d.lgs. n. 286/1998 e 345 c.p.p. in caso di rientro illegale dello straniero in Italia prima che sia maturata la prescrizione del reato contestato), salvo che sia gia' stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio. Nella specie all'atto della convalida si e' ordinato il giudizio direttissimo, come perlegge, e percio' secondo le norme citate non e' piu' possibile emettere sentenza di non luogo a procedere (ovvero, nella specie, sentenza di non doversi procedere). Dunque all'odierna udienza l'imputato risulta assente per causa indipendente dalla sua volonta', legata all'esecuzione di un ordine legittimo della pubblica autorita', previo nulla-osta dell'autorita' giudiziaria procedente, dovuto per i motivi gia' esposti ed emesso quando non era neppure prevedibile che a seguito della richiesta di termine a difesa il dibattimento con rito direttissimo appena iniziato avrebbe subito un rinvio. Cio' nonostante le norme vigenti impongono di procedere a dibattimento, non prevedendo l'emissione di sentenza di non doversi procedere. Questo meccanismo processuale viola gli artt. 3, 24, comma secondo, 111, Cost. La disparita' di trattamento fra imputati gia' espulsi dal territorio dello Stato e gia' rinviati a giudizio, per i quali si deve procedere nel dibattimento fino alla sentenza, e indagati non ancora rinviati a giudizio e gia' espulsi dallo Stato, per i quali deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere, non appare razionalmente giustificabile ai sensi dell'art. 3 Cost. Infatti secondo le norme menzionate la possibilita' di procedere o meno a giudizio dipende da una circostanza del tutto indipendente dalla volonta' dell'imputato, essendo percio' escluse giustificazioni legate a norme premiali; neppure la discriminazione fra i due casi prospettati dipende da meccanismi deflativi, poiche' anche nel caso di imputato gia' rinviato a giudizio l'espulsione previa emissione del nulla-osta dell'a.g. puo' avvenire prima che sia stato aperto il dibattimento. In realta' la possibilita' di procedere o meno contro il soggetto dipende da circostanze meramente casuali (cioe' dal fatto che il verificarsi delle condizioni per il rilascio del nulla-osta preceda, ovvero sia contestuale o segua il rinvio a giudizio), che hanno tuttavia conseguenze decisive sull'attuazione dell'istanza punitiva dello Stato contro l'imputato. La previsione che il processo possa proseguire anche contro l'imputato di fatto gia' espulso viola il suo diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma 2 Cost. e attuato nel nostro ordinamento, con riguardo a casi simili, dagli artt. 484 comma 2-bis e 42-ter c.p.p. Non si ritiene peraltro che in questa ipotesi le norme processuali da ultimo citate siano propriamente applicabili, poiche' comporterebbero una sospensione a tempo indefinito del processo penale in dipendenza da provvedimenti amministrativi (l'ordine di espulsione e la relativa esecuzione) e non da cause di forza maggiore e poiche' comporterebbero rilevanti e irrazionali aggravi per l'amministrazione della giustizia, per il grande numero di procedimenti che rimarrebbero sospesi e pendenti a tempo indefinito. Inoltre il tenore dell'art. 13 comma 3-quater d.lgs. n. 286/1998 lascia intendere a contrario che si debba necessariamente procedere contro gli imputati gia' espulsi e gia' rinviati a giudizio e che pertanto l'avvenuta espulsione non costituisca legittimo impedimento a comparire. Infine il meccanismo processuale illustrato viola l'art. 111 Cost., il quale prevede una serie di istituti volti a garantire il corretto esercizio della giurisdizione, con particolare riguardo al processo penale. Il principio del contraddittorio, il diritto a condizioni adeguate per preparare la propria difesa, il diritto a interrogare o far interrogare i dichiaranti a suo carico e il diritto all'interprete evidentemente presuppongono il diritto dell'imputato a presenziare al processo a suo carico e sono percio' incompatibili con le norme che limitano tale facolta'. Con riguardo alle norme in esame, dunque, si deve ritenere che l'art. 13 comma 3-quater d.lgs. n. 286/1998 (come modificato dalla legge n. 189/2002) sia costituzionalmente illegittimo, limitatamente all'inciso «se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio» e alla parte in cui non prevede che, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice del dibattimento emetta sentenza di non doversi procedere.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 comma 3-quater d.lgs. n. 286/1998 (come introdotto dall'art. 12 comma 1, lett. b) legge n. 189/2002), per contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo e 111 Cost., limitatamente all'inciso (se non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio» e alla parte in cui non prevede che, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, il giudice del dibattimento emetta sentenza di non doversi procedere. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il processo e manda la cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23 u.c. legge n. 87/1953. Lucera, addi' 30 luglio 2003 Il giudice: Toscani 03C1232