N. 1016 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2003

Ordinanza  emessa  il  19  settembre 2003 dal G.U.P. del Tribunale di
Pescara nel procedimento penale a carico di Viggiani Carlo ed altri

Processo  penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti -
  Modifiche   normative   -  Disciplina  transitoria  concernente  la
  possibilita',  per  i  procedimenti  in  corso di dibattimento (nei
  quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod.
  proc.  pen.),  di  formulare la richiesta di cui all'art. 444, cod.
  proc.  pen.,  come  novellato,  e  di  chiedere  la sospensione del
  dibattimento   per   valutare   l'opportunita'  della  richiesta  -
  Applicabilita'  ai giudizi abbreviati in corso - Mancata previsione
  -  Disparita'  di  trattamento  tra  imputati  -  Contrasto  con il
  principio del giusto processo.
- Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(GU n.48 del 3-12-2003 )
                IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

    Visti  gli  atti  del  procedimento  penale  a carico di Viggiani
Carlo,  Cocchiaro Antonio e Mancinelli Davide, rilevato che nel corso
dell'udienza  preliminare  e precisamente della celebrazione del rito
abbreviato,  Viggiani  Carlo,  personalmente  e  tramite  il  proprio
difensore,  prima  della  formulazione  delle  conclusioni, formulava
richiesta  di  sospensione del procedimento al fine di poter accedere
al beneficio del c.d. «patteggiamento allargato»;

                            O s s e r v a

    Occorre,  a  parere  del  giudicante,  sollevare  la questione di
incostituzionalita'  dell'art. 5  legge 12 giugno 2003 e precisamente
dei commi 1, 2, 3 in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione,
atteso la questione appare rilevante e determinante per la decisione,
ne' si rileva manifestamente infondata.
    E infatti, deve rilevarsi la assoluta incongruita' della norma di
cui  ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 5 della legge n. 134/2003 che opera
una  chiara  discriminazione  tra gli imputati che si trovino in fase
dibattimentale,  rispetto a quelli che, avendo preliminarmente optato
per   un   rito   abbreviato  dinanzi  al  g.u.p.,  riceverebbero  un
trattamento diverso.
    Il  comma 1 dell'art. 5 prevede per l'imputato la possibilita' di
formulare  la  richiesta  di cui al nuovo art. 444 c.p.p. nella prima
udienza utile successiva al 29 giugno 2003, data di entrata in vigore
della  legge,  in  cui sia prevista la loro partecipazione, anche nei
processi  penali  in  corso  di  dibattimento nei quali, alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  stessa, risulti decorso il termine
previsto  dall'art. 446  comma  1 c.p.p. e cio' anche quando sia gia'
stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte
del  pubblico  ministero  o la richiesta sia stata rigettata da parte
del  giudice  e  sempre  che  la nuova richiesta non costituisca mera
riproposizione della precedente.
    Il  successivo  comma  2 dell'art. 5 sancisce poi che su richieta
dell'imputato il dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore
a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta e
durante   tale   periodo   sono  sospesi  i  termini  di  termini  di
prescrizione e di custodia cautelare.
    Al  comma  3,  infine,  il  medesimo  art. 5  stabilisce  che  le
disposizioni dell'art. 4 si applicano anche ai procedimenti in corso.
    Orbene,  come  e'  dato  verificare dalla lettura della norma, la
legge  e precisamente l'art. 5, nulla dice con riferimento ai giudizi
abbreviati in corso.
    In  essi,  certamente  il  termine  per  proporre la richiesta di
patteggiamento e' decorso.
    Ebbene, premesso che non esiste alcuna disciplina transitoria che
regoli  siffatte  ipotesi, il tenore letterale della norma in oggetto
fa intendere che la disciplina della sospensione del processo e della
possibilita'   di  richiedere  il  patteggiamento  secondo  la  nuova
formulazione,  va  applicata  solo  ai  processi  penali  in corso di
dibattimento,  non  parlandosi  di  «giudizi  in  corso».  Cio' sta a
significare,  evidentemente,  che  non  sarebbe  ammissibile  per gli
imputati   che   abbiano   formulato  richiesta  di  definizione  del
procedimento  con il rito abbreviato (a maggior ragione se detto rito
sia stato anche ammesso).
    Appare  fin  troppo chiaro che detta interpretazione letterale, a
parere  del  giudicante,  cozza  in  modo  eclatante con l'intenzione
iniziale  del  legislatore  che intendeva ed intende perseguire scopi
deflattivi,  cosicche'  dovrebbe potersi desumere che la normativa di
cui  all'art. 5  della  legge  n. 134/2003  sia  applicabile anche ai
giudizi abbreviati in corso.
    Pur  tuttavia,  non  e'  possibile  certamente  per  l'interprete
superare il gia' citato tenore letterale della norma.
    Alla  luce  delle  suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene
che  l'art. 5,  cosi'  come  integralmente  formulato,  si  ponga  in
evidente  contrasto  con  gli artt. 3 e 111 della Costituzione sia in
quanto crea una disparita' di trattamento tra imputati che si trovino
in  dibattimento  e quelli che abbiano gia' formulato istanza di rito
abbreviato  e  per  i quali sia comunque ancora in corso il giudizio,
sia in quanto cozza con il principio del giusto processo.
    Tutto  quanto  sopra  premesso,  dunque, il giudizio in corso non
puo'   essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
sollevata   questione  di  legittimita'  costituzionale,  cosi'  come
rilevata ex officio e che non appare manifestamente infondata.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, si proceda alla notifica
del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e
sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Pescara, addi' 18 settembre 2003
           Il giudice dell'udienza preliminare: Romandini
03C1239