N. 1016 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2003
Ordinanza emessa il 19 settembre 2003 dal G.U.P. del Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di Viggiani Carlo ed altri Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - Disciplina transitoria concernente la possibilita', per i procedimenti in corso di dibattimento (nei quali risulti decorso il termine di cui all'art. 446, comma 1, cod. proc. pen.), di formulare la richiesta di cui all'art. 444, cod. proc. pen., come novellato, e di chiedere la sospensione del dibattimento per valutare l'opportunita' della richiesta - Applicabilita' ai giudizi abbreviati in corso - Mancata previsione - Disparita' di trattamento tra imputati - Contrasto con il principio del giusto processo. - Legge 12 giugno 2003, n. 134, art. 5, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.48 del 3-12-2003 )
IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE Visti gli atti del procedimento penale a carico di Viggiani Carlo, Cocchiaro Antonio e Mancinelli Davide, rilevato che nel corso dell'udienza preliminare e precisamente della celebrazione del rito abbreviato, Viggiani Carlo, personalmente e tramite il proprio difensore, prima della formulazione delle conclusioni, formulava richiesta di sospensione del procedimento al fine di poter accedere al beneficio del c.d. «patteggiamento allargato»; O s s e r v a Occorre, a parere del giudicante, sollevare la questione di incostituzionalita' dell'art. 5 legge 12 giugno 2003 e precisamente dei commi 1, 2, 3 in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione, atteso la questione appare rilevante e determinante per la decisione, ne' si rileva manifestamente infondata. E infatti, deve rilevarsi la assoluta incongruita' della norma di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 5 della legge n. 134/2003 che opera una chiara discriminazione tra gli imputati che si trovino in fase dibattimentale, rispetto a quelli che, avendo preliminarmente optato per un rito abbreviato dinanzi al g.u.p., riceverebbero un trattamento diverso. Il comma 1 dell'art. 5 prevede per l'imputato la possibilita' di formulare la richiesta di cui al nuovo art. 444 c.p.p. nella prima udienza utile successiva al 29 giugno 2003, data di entrata in vigore della legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446 comma 1 c.p.p. e cio' anche quando sia gia' stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Il successivo comma 2 dell'art. 5 sancisce poi che su richieta dell'imputato il dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di termini di prescrizione e di custodia cautelare. Al comma 3, infine, il medesimo art. 5 stabilisce che le disposizioni dell'art. 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Orbene, come e' dato verificare dalla lettura della norma, la legge e precisamente l'art. 5, nulla dice con riferimento ai giudizi abbreviati in corso. In essi, certamente il termine per proporre la richiesta di patteggiamento e' decorso. Ebbene, premesso che non esiste alcuna disciplina transitoria che regoli siffatte ipotesi, il tenore letterale della norma in oggetto fa intendere che la disciplina della sospensione del processo e della possibilita' di richiedere il patteggiamento secondo la nuova formulazione, va applicata solo ai processi penali in corso di dibattimento, non parlandosi di «giudizi in corso». Cio' sta a significare, evidentemente, che non sarebbe ammissibile per gli imputati che abbiano formulato richiesta di definizione del procedimento con il rito abbreviato (a maggior ragione se detto rito sia stato anche ammesso). Appare fin troppo chiaro che detta interpretazione letterale, a parere del giudicante, cozza in modo eclatante con l'intenzione iniziale del legislatore che intendeva ed intende perseguire scopi deflattivi, cosicche' dovrebbe potersi desumere che la normativa di cui all'art. 5 della legge n. 134/2003 sia applicabile anche ai giudizi abbreviati in corso. Pur tuttavia, non e' possibile certamente per l'interprete superare il gia' citato tenore letterale della norma. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, si ritiene che l'art. 5, cosi' come integralmente formulato, si ponga in evidente contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione sia in quanto crea una disparita' di trattamento tra imputati che si trovino in dibattimento e quelli che abbiano gia' formulato istanza di rito abbreviato e per i quali sia comunque ancora in corso il giudizio, sia in quanto cozza con il principio del giusto processo. Tutto quanto sopra premesso, dunque, il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale, cosi' come rilevata ex officio e che non appare manifestamente infondata.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, si proceda alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Pescara, addi' 18 settembre 2003 Il giudice dell'udienza preliminare: Romandini 03C1239