N. 980 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2002
Ordinanza emessa il 10 dicembre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 ottobre 2003) dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Stanciu Valentina. Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Incongruita' della normativa censurata - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13 (recte: art. 14), commi 5-ter e 5-quinquies, aggiunti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione artt. 3 e 13, comma terzo.(GU n.47 del 26-11-2003 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Stanciu Valentina e' stata arrestata in data odierna da agenti della polizia di Prato ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter e 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 mod. dall'art. 13 della legge n. 189/2002: ella era stata controllata in via Soffici n. 21, piano 2° all'interno di un appartamento ove si trovavano undici cittadini rumeni, tra i quali i due titolari del contratto di soggiorno e sei rumeni privi di permesso di soggiorno. Stanciu e' moglie di uno dei titolari del contratto di affitto ed il marito svolgendo attivita' lavorativa, ha presentato domanda per la regolarizzazione ai sensi del d.l. 9 settembre 2002. Al momento del controllo, ella ha esibito il proprio passaporto che peraltro risultava essere scaduto fin dal 2000. Stanciu comunque risulta essere destinataria di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Prato in data 25 giugno 2002, decreto non in atti ed ancora di altro decreto emesso dal Questore della provincia di Firenze con il quale le si intima di lasciare il territorio nazionale entro cinque giorni dalla data della notifica ovvero entro cinque giorni dal 7 novembre 2002. Nella premessa di quest'ultimo decreto ci si richiama al precedente decreto del Prefetto di Prato, si da' atto «che ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 5-bis del t.u. di cui al d.lgs. n. 286/1998 come modificato dall'art. 13, comma 1 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 poiche' non e' stato possibile trattenere lo straniero in questione presso il centro di permanenza temporanea» ed infine si informa l'interessata che qualora «verra' rintracciata sul territorio nazionale in violazione dell'ordine impartito con il presente atto si configurera' l'inosservanza di quanto previsto dall'art. 14, comma 5-ter», In sede di interrogatorio di garanzia Stanviu ha affermato di essersi recata al consolato di Romania, a seguito del primo decreto di espulsione, al fine di ottenere il rinnovo del passaporto, ma di aver ottenuto solo un appuntamento per la fine di dicembre senza il rilascio di alcuna documentazione relativa alla domanda inoltrata; ella ha aggiunto di svolgere attivita' lavorativa in Barberino da circa un mese senza essere in alcun modo assicurata. In sostanza Stanciu ha ammesso di non aver alcun titolo che legittimi il suo soggiorno in Italia; Al termine dell'interrogatorio il difensore ha sollevato questione di leggittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione affermando sussistere una irragionevole disparita' di trattamento tra lo straniero inottemperante all'ordine di espulsione ed il cittadino italiano inottemperante ad un ordine dell'autorita' (art. 650 c.p.) essendo previsto dall'art. 13, comma 5-quinquies l'arresto obbligatorio, non consentito in caso di violazione dell'art. 650 c.p. ed ancora sotto il profilo della diversita' della sanzione prevista. L'art. 650 c.p. prevede infatti una pena alternativa, mentre l'art. 13, comma 5-ter prevede in caso di inottemperanza all'ordine di espulsione solo la pena detentiva, con un minimo di sei mesi di arresto, mentre l'art. 650 prevede il minimo di giorni cinque di arresto anche in caso di applicazione della pena detentiva; Il pubblico ministero si e' detto remissivo circa la questione relativa alla legittimita' dell'art. 13, comma 5-quinquies, ha invece sostenuto rientrare nella discrezionalita' del legislatore l'entita' della sanzione prevista per la violazione dell'ordine di espulsione, osservando inoltre che i beni giuridici tutelati dalle due norme sarebbero diversi; Ritenuto che le situazioni contemplate nell'art. 650 c.p. e nell'art. 13 della legge n. 189/2002 non appaiono comparibili perche' l'art. 650 si pone come norma sussidiaria di carattere generale ed e' pertanto applicabile solo se la inosservanza degli ordini dell'autorita' non sia penalmente perseguita da una specifica disposizione di legge (si pensi per es. agli artt. 17 e ss. T.U.L.P.S., alla pena prevista dall'art. 50 del d.lgs. n. 22/1997 in caso di inottemperanza ad ordinanza del sindaco in caso di rimozione di rifiuti abbandonati); Ritenuto peraltro non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-quinquies citato in relazione all'art. 13, terzo comma Cost., posto che la norma costituzionale consente la privazione della liberta' di cittadini o stranieri solo in casi eccezionali di neccessita' e di urgenza, indicati espressamente dalla legge. Nel caso di specie non pare peraltro sussistere necessita' ed urgenza di privare sia pure temporaneamente Stanciu, cittadina rumena incensurata, della sua liberta' personale, essendo essa perfettamente identificata sia pure attraverso un passaporto non valido. L'arresto finalizzato solo all'instaurazione del giudizio immediato, come si desume dalla circostanza che non si giustifica solo a fini processuali, fini non contemplati dalla norma costituzionale come giustificativi della privazione della liberta' personale. Se poi si volesse individuare la finalita' perseguita dall'art. 13, comma 5-quinquies nella espulsione dello straniero illegittimamente soggiornante in Italia ben piu' adeguato sarebbe l'attuazione del gia' previsto, in via amministrativa, accompagnamento alla frontiera, senza privazione della liberta' personale. Sotto detto profilo la disciplina in questione appare anche inadeguata al raggiungimento dello scopo individuato (espulsione, dello straniero illegittimamente dimorante in Italia) e peraltro lesiva dell'art. 3 della Costituzione; Ritenuta la questione ora prospettata rilevante perche' dalla sua soluzione dipende la convalida dell'arresto e la prosecuzione del giudizio nelle forme del giudizio direttissimo secondo quanto richiesto dal p.m. e quanto previsto dall'art. 13, comma 5-quinquies della legge n. 189/2002; La sospensione del giudizio comporta immediata liberazione dell'arrestata nei confronti della quale, in ogni caso, come sopra detto, non possono adottarsi misure cautelari;
P. Q. M. Visto l'art. 391 c.p.p. ordina immediata liberazione di Stanciu Valentina se non detenuta per altra causa; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Respinta ogni diversa eccezione, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter e 5-quinquies in relazione agli artt. e 13, terzo comma Cost.; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato. Prato, addi' 10 dicembre 2002 Il giudice: Celotti 03C1254