N. 1057 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 2003

Ordinanza  emessa  il  12  settembre  2003  dal  giudice  di  pace di
Gallipoli  nel  procedimento  civle vertente tra Carrozza Francesco e
Carabinieri di Gallipoli ed altro

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore  -  Violazione  del
  principio  di uguaglianza - Disparita' di trattamento tra cittadini
  abbienti  e  non  abbienti  -  Limitazione  del diritto di difesa -
  Violazione  del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti
  della  Pubblica Amministrazione - Richiamo alla sentenza n. 67/1960
  della Corte costituzionale.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis,  introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, della legge
  1°    agosto   2003,   n. 214   [recte:   introdotto   dall'art. 4,
  comma 1-septies,    del   decreto-legge   27 giugno 2003,   n. 151,
  convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.
(GU n.50 del 17-12-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento civile
iscritto  al  n. 1546/2003 R.G.A.C. e promosso da Carrozza Francesco,
residente  in  Gallipoli  ed  ivi elettivamente domiciliato presso lo
studio  dell'Avv. Renato  Magni  che  lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso, ricorrente;
    Contro   Carabinieri   di  Gallipoli,  nonche'  contro  Ministero
dell'interno  c/o  Avvocatura  Distrettuale  dello  Stato  di  Lecce,
resistenti;

                              In fatto

    Con  atto depositato in data 11 settembre 2003 Carrozza Francesco
ricorreva   a   questo   Giudice   di  pace  avverso  il  verbale  di
contestazione n. 06337230 elevatogli dai Carabinieri di Gallipoli per
presunta  violazione  dell'art. 171, primo comma, codice della strada
«perche'  maggiorenne  alla  guida  del  motociclo  Honda  250 cc tg.
AA/08840 non faceva uso del casco protettivo».
    Precisava che oltre alla sanzione pecuniaria di Euro 68,25 veniva
disposto  il  fermo  del  motociclo  tg.  AA/08840 per gg. 30 nonche'
veniva   comminata   la  decurtazione  dalla  patente  di  guida  del
ricorrente di punti 5.
    Precisava  ancora  che,  nella  immediatezza  della contestazione
aveva giustificato ai verbalizzanti l'infrazione commessa poiche' con
la massima urgenza si stava recando presso il locale Ospedale per ivi
trasportarvi il minore Casole Gabriele, figlio della convivente, come
comprovato dalla certificazione medica che allegava.
    Chiedeva,  pertanto  l'annullamento  del  verbale  impugnato  con
espressa  istanza  di  revoca  del  fermo amministrativo applicato al
veicolo Honda tg. AA/08840.
    Chiedeva   inoltre   la   rimessione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  ritenendo  l'obbligo, previsto dal nuovo codice della
strada  (art. 204-bis)  del  versamento  della  cauzione, pari al 50%
della sanzione, in caso del ricorso giurisdizionale, contrastante con
quanto disposto dagli artt. 3 e 24 della Costituzione in quanto detto
obbligo  rappresenta  senz'altro  un'ingiustificato  ostacolo  per la
tutela  in sede giurisdizionale del diritti del ricorrente, il quale,
anche  in  ragione della onerosita', della sanzione imposta, potrebbe
essere, di fatto, indotto a desistere dall'impugnazione.

                             In diritto

    Esaminati  gli atti di causa, il giudicante rileva che il ricorso
e' stato depositato in cancelleria in data 11 settembre 2003 senza il
versamento  in  cancelleria di «una somma pari alla meta' del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», cosi' come
espressamente  previsto  ed  imposto,  a pena di inammissibilita' del
ricorso,  dall'art. 4  comma  1-septies  della  legge  1° agosto 2003
n. 214  che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge
27 giugno  2003 n. 151 e che ha introdotto l'art. 204-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
    Detta  legge,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 186 del
12 agosto  2003  - Suppl. ord. n. 133, e' entrata in vigore il giorno
successivo  (13 agosto  2003)  alla  sua  pubblicazione  onde,  nella
fattispecie  in  esame,  doveva  osservarsi, benche' in contrasto con
l'art. 4  regio decreto 10 marzo 1910 n. 149, tutt'ora in vigore, che
vieta alle cancellerie di riceversi versamenti in denaro.
    Ma  la  suddetta  norma introdotta dall'art. 4. - comma 1-septies
doveva  osservarsi  in  ossequio  alla  circolare del Ministero della
giustizia,  datata  13 agosto  2003 che ha disposto che, in luogo del
deposito in cancelleria, si effettui il deposito della somma prevista
dalla  legge  su  un  libretto  di deposito giudiziario aperto presso
l'Ente Poste.
    Orbene, questo giudice ritiene che la questione sia rilevante per
il giudizio de quo che non potrebbe essere definito indipendentemente
dalla  sua  risoluzione  visto  che  se  la ecc.ma Consulta ritenesse
fondata  l'eccezione sollevata dal ricorrente, il ricorso proposto da
quest'ultimo  non  potrebbe  che  essere  dichiarato ammissibile, con
conseguente   esame   dello  stesso  anche  nel  merito,  mentre,  al
contrario, se la ritenesse infondata, il ricorso dovrebbe dichiararsi
inammissibile.
    Ritiene questo giudice che l'art. 204-bis del decreto legislativo
30 aprile  2003  n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214
che  ha  convertito  in  legge,  con  modificazioni, il decreto-legge
7 giugno  2003,  n. 151  viola  la  Costituzione  e pertanto, intende
aderire  alla  richiesta  del ricorrente e conseguentemente sollevare
incidente  di  costituzionalita'  nei  termini  che qui di seguito si
indicano:
    A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    L'art. 204-bis  nuovo  codice della strada contrasta con l'art. 3
della  Costituzione  perche' e' evidente la disparita' di trattamento
che  ne  consegue  fra  il  cittadino  che  sia  in  grado di pagare,
anticipandola,   immediatamente  la  cauzione  prevista  dalla  norma
sanzionatoria  ed  il  cittadino  che non abbia mezzi sufficienti per
anticipare  Ia cauzione ne' possa procurarseli agevolmente ricorrendo
al  credito,  fra  l'altro perche', anche in caso di accoglimento del
ricorso,  non  otterrebbe  la restituzione della somma versata se non
con ritardo.
    Al  primo  sarebbe  dunque  consentito  proprio  grazie  alle sue
condizioni  economiche  di  chiedere  giustizia  e  di  ottenerla; al
secondo,  questa  facolta'  e' resa difficile e talvolta impossibile,
non  solo  in  fatto  ma  anche in diritto in forza di un presupposto
processuale  stabilito  dalla  legge  e  consistente  nell'onere  del
versamento  di  una  somma  di  denaro  addirittura  piu'  che doppia
rispetto all'importo irrogato dal verbalizzante e portato dal verbale
che si intende impugnare.
    B) Violazione dell'art. 24 della Costituzione.
    Contrasta  con  l'art. 24  della  Costituzione  oltreche' per gli
stessi  motivi  sub  a)  anche  perche'  imporre  ai cittadini (ed in
particolare  ai  non  abbienti):  che intendono impugnare un verbale,
l'onere  del versamento di una somma non indifferente costituisce una
forte  limitazione  del  diritto di difesa del cittadino, il quale e'
cosi'   disincentivato   dal   proporre   ricorso   ed   in  sostanza
disincentivato dall'esercitare il proprio diritto di difesa.
    E'  vero  che  le  somme versate a titolo di cauzione, in caso di
accoglimento  del ricorso, verrebbero restituite, ma si tratta di una
data alquanto dilazionata nel tempo, cui si dovranno aggiungere anche
i  tempi  tecnici  per il procedimento di restituzione da parte degli
uffici amministrativi.
    C) Violazione dell'art. 113 della Costituzione.
    Contrasta  con  l'art. 113  della  Costituzione perche' la tutela
giurisdizionale  contro  atti della Pubblica Amministrazione non puo'
essere esclusa o limitata.
    Ed  e'  incontrovertibile  che  la  disposizione prescrittiva del
versamento   della  cauzione  e'  tale  da  impedire  addirittura  la
costituzione  del rapporto processuale poiche' il giudice, preso atto
del  mancato  versamento  della cauzione, deve limitarsi a dichiarare
l'inammissibilita' del ricorso.
    In  definitiva  e'  stato  reintrodotto  con effetti peggiorativi
«quel  deposito» che era stato gia' dichiarato incostituzionale dalla
ecc.ma Consulta con la nota sentenza n. 67 del 29 novembre 1960.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;
    Esaminata  l'eccezione  di  incostituzionalita'  dell'art 204-bis
d.lgs.  30 aprile  1992 n. 285 introdotto dall'art. 4 comma 1-septies
della  legge  1° agosto 2003 n. 214 di conversione, con modificazione
del decreto-legge del 27 giugno 2003 n. 151, sollevata dal ricorrente
Cazzato   Francesco  e  ritenutala  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  da  questo giudice per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113
della  Costituzione  nella  parte  in  cui  prevede  che all'atto del
deposito   del   ricorso   il  ricorrente  debba  versare  presso  la
cancelleria  del  giudice  di  pace,  a  pena di inammissibilita' del
ricorso,  una  somma  pari  alla  meta'  del  massimo  edittale della
sanzione irrogata dall'organo accertatore;
    Sospende il presente giudizio avente n. 1546/2003 R.G.A.C.;
    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Gallipoli, addi' 12 settembre 2003
                     Il giudice di pace: Nassisi
03C1284