N. 35 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 13 novembre 2003
Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 13 novembre 2003 (della Provincia autonoma di Bolzano) Sanita' pubblica - Tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi - Previsione dei divieti di: addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressivita' o potenziale pericolosita' di cani «pit-bull» e di altri incroci e razze con spiccate attitudini aggressive, appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica internazionale; conduzione in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza guinzaglio e museruola; acquisto e detenzione da parte di determinati soggetti; sottoposizione a doping - Previsione, altresi', dell'obbligo per i possessori o detentori dei cani predetti di stipulare apposita polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi, nonche' di interessare le autorita' veterinarie competenti per territorio al fine di ricercare soluzioni idonee per l'affidamento degli stessi - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano - Dedotta invasione della sfera di competenza provinciale in materia di igiene, sanita' e di tutela della salute, gia' disciplinata, con riguardo ai cani pericolosi, dalle leggi provinciali nn. 9 e 13 del 2000 nonche' dal decreto del direttore del servizio veterinario provinciale 5 maggio 2003 n. 31.12/8631/1320, in esecuzione dell'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. - Ordinanza del Ministro della salute 9 settembre 2003. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, comma 1, nn. 10 e 16; Costituzione, art. 117, comma 6, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.(GU n.2 del 14-1-2004 )
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente della Provincia pro tempore, dott. Luis Dumwalder, giusta deliberazione della Giunta Provinciale n. 3286 del 22 settembre 2003, rappresentato e difeso, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale dd 26 settembre 2003, autenticata dal Vice Segretario generale della Giunta Provinciale di Bolzano dott. Hermann Berger (rep. n. 20227), dagli avv.ti professori Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, nel giudizio per regolamento di competenza in relazione all'ordinanza 9 settembre 2003 del ministro della salute avente ad oggetto la «Tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi» pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003. F a t t o 1. - Provincia autonoma di Bolzano in forza dell'art. 9 comma 1 cifra 10 dello Statuto di Autonomia ha competenza concorrente in materia di igiene e sanita' e in forza dell'art. 16 dello Statuto di autonomia le spetta anche la competenza amministrativa in tale materia. Tale competenza e' nella piena disponibilita' della Provincia anche a seguito dell'emanazione delle relative norme di attuazione in materia di igiene e sanita' di cui al d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 e successive modifiche. A sua volta anche l'art. 117, comma terzo della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, attribuisce alle regioni ad autonomia ordinaria competenza concorrente in materia di tutela della salute. Ed al sesto comma lo stesso art. 117 stabilisce che la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle sole materie di sua competenza esclusiva; non, invece, in quelle di competenza concorrente e, quindi, non in materia di tutela della salute. Tale preclusione nei confronti dei regolamenti statali, di cui al sesto comma dell'art. 117 Cost., vale anche per la Provincia autonoma di Bolzano in virtu' del principio della estensione delle disposizioni piu' favorevoli all'autonomia regionale sancito dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2. - Nell'esercizio delle suddette competenze, la materia e' stata da tempo organicamente disciplinata da varie leggi provinciali. Con specifico riferimento all'oggetto disciplinato dall'ordinanza qui impugnata, si deve soprattutto ricordare la legge provinciale 29 agosto 2000 n. 13 in tema di «interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni, con la quale, fra l'altro, e' stata anche istituita un'anagrafe canina con una sezione specializzata per le razze particolarmente aggressive, cosi' soggette ad un controllo da parte degli agenti della Provincia di Bolzano che funziona perfettamente. La finalita' generale della suddetta legge provinciale n. 9 del 2000 e' indicata dal primo comma dell'art. 1: «La Provincia autonoma promuove la protezione degli animali e condanna la tortura, le sevizie l'abbandono degli stessi, al fine di favorire un corretto comportamento degli uomini nei confronti degli animali nonche' tutelare la salute pubblica e l'ambiente.». La legge inoltre detta disposizioni sulla custodia degli animali disponendo il trasferimento in strutture idonee di animali che non sono tenuti in condizioni da garantire l'igiene e la pubblica sicurezza (art. 11, l.p. n. 9/2000), attribuendo al riguardo compiti ai veterinari ufficiali competenti. In particolare va poi sottolineato il fatto che l'art. 6 della legge provinciale 15 maggio 2000 n. 9, come integrato dall'art. 43, legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, prevede - come si e' detto - l'istituzione di un'apposita anagrafe canina disponendo che: «(1) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituita l'anagrafe canina presso il Servizio veterinario multizonale dell'azienda speciale unita' sanitaria locale centro sud, che si puo' avvalere della collaborazione da parte dei singoli comuni. «(1/bis). Le seguenti razze canine e gli incroci tra di loro devono essere iscritti in un apposita sezione dell'anagrafe canina: American bulldog, American Staffordshire terrier, Anatolian karabash, Bandog, Bullmastiff Bull terrier, Dogue de Bordeaux, Dogo argentino, Fila brasileiro, Mastiff, mastino napoletano, Pardog, Pit bull, Rottweiler, Staffordshire terrier, Tosa-Inu. Su richiesta tale sezione deve essere messa a disposizione delle forze di sicurezza. (2) Le modalita' per la tenuta dell'anagrafe canina sono stabilite con regolamento di esecuzione». Inoltre la Provincia autonoma, in esecuzione dell'accordo del 6 febbraio 2003 fra il ministro della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha disposto tramite decreto 5 maggio 2003 n. 31.12/8631/1320 del direttore del servizio veterinario provinciale (a cio' autorizzato dall'art. 4 comma 5, lettera c), della Legge Provinciale 12 gennaio 1983 n. 3, l'obbligo di identificazione di tutti cani mediante microchip eliminando cosi' totalmente il randagismo. L'art. 2 del suddetto decreto prevede poi che per la gestione ed il relativo controllo dell'anagrafe canina deve essere usato un software speciale ribadendo l'obbligo per le razze canine di cui al comma 1-bis della l.p. n. 9/2000 di creare una sezione apposita con possibilita' di accedere ai dati in ogni momento. L'art. 4 del decreto suddetto prevede anche che l'indice dei microchips e' reso disponibile al Ministero della salute ai fini dell'attivazione di una banca dati nazionale secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo 6 febbraio 2003. 3. - Cio' premesso, e' avvenuto che il Ministro della salute, con ordinanza 9 settembre 2003, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, ha emanato delle «disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica» (come esse sono definite nel preambolo dell'ordinanza), prevedendo - fra l'altro - il divieto di addestrare, in modo da esaltarne la naturale aggressivita', cani pit-bull e di altre razze (individuate con rinvio alle classificazioni della Federazione cinologica nazionale), ritenute potenzialmente pericolose; l'obbligo di condurre tali cani nei luoghi pubblici al guinzaglio e con la museruola; il divieto dell'acquisto, possesso e detenzione di queste particolari razze di cani da parte di determinate persone; l'obbligo dei detentori di questi cani di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile. Testualmente nell'ordinanza si stabilisce che: «1.1. Sono vietati: a) l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressivita' o potenziale pericolosita' di cani pit-bull e di altri incroci o razze con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della federazione cinologica internazionale; b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita'; c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376. 2.1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, quando li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola, previsti dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1: a) ai delinquenti abituali, o per tendenza; b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 del codice penale; e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'. 2) divieti di cui al comma 1 non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida. 3) Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1 e' tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi di durata stabiliti dal ministero delle attivita' produttive. 4) I detentori che non intendono mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorita' veterinarie competenti nel territorio al fine di ricercare idonee soluzioni di affidamento del proprio cane. 5) La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile. La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla data di entrata in vigore, che decorre dal giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.». Com'e' evidente, l'ordinanza ministeriale del 9 settembre 2000 interviene in una materia di competenza provinciale (tutela della salute) in cui allo Stato non spetta alcun potere regolamentare e in cui la Provincia ha gia' provveduto con proprie leggi a regolare la materia. Essa e' pertanto gravemente lesiva delle attribuzioni costituzionali della Provincia autonoma ricorrente che, pertanto, la impugna sollevando il conflitto di attribuzioni per i seguenti motivi di D i r i t t o Lesione delle attribuzioni provinciali di cui all'art. 9 comma 1, cifra 10 ed all'articolo 16 dello Statuto Speciale di Autonomia Trentino - Alto Adige e relative norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975. n. 474, ed art. 4 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266); nonche' dell'art. 117. comma 6, della Costituzione in relazione all'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Violazione dei principi costituzionali relativi ai rapporti tra fonti statali e provinciali. 1. - L'ordinanza impugnata interviene in materia di tutela della salute pubblica; cio' risulta con assoluta chiarezza anche dal suo preambolo dove e' scritto che essa e' stata emanata «Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare - in attesa di una disciplina normativa organica della materia - disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica». Per cio' stesso l'ordinanza viola le competenze provinciali in materia di igiene e sanita', attribuite alla Provincia Autonoma di Bolzano dagli articoli 9, comma 1, cifra 10, e 16, dello Statuto Speciale di autonomia del Trentino-Alto Adige; come pure il principio costituzionale che esclude i regolamenti statali dalle materia di competenza della Provincia L'articolo 1 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante «Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita» dispone che le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di igiene e sanita', esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla Regione TrentinoAlto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano. Anche l'art. 3 del medesimo decreto presidenziale, che elenca dettagliatamente tutte le competenze che rimangono attribuite ad organi statali non riserva allo Stato alcun potere su cui possa validamente fondarsi l'ordinanza ministeriale; Inoltre un'altra norma d'attuazione dello Statuto, l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, stabilisce che «Nelle materie di competenza propria della regione o delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme d'attuazione, ...». Infine, come si e' gia' detto, in base al sesto comma dell'art. 117 della Costituzione (e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001) in materia di tutela della salute allo Stato non spetta alcun potere regolamentare. 2. - Orbene, il Ministro della sanita' afferma di avere adottato l'ordinanza in questione ai sensi, fra l'altro, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali», ed ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale.»; quest'ultimo, in particolare, dispone che: «Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni». Ma nessuno dei due atti legislativi richiamati puo' costituire un valido fondamento dell'ordinanza impugnata tale da escludere la lesione delle attribuzioni provinciali. Non il primo, poiche' il decreto legislativo n. 112 del 1998 riguarda le regioni ad autonomia ordinaria e non la Provincia Autonoma ricorrente. Ma neppure il secondo, stante anche il fatto che l'art. 80, primo comma, della legge n. 833 del 1978 fa espressamente salve le competenze spettanti alla Provincia ricorrente in base allo Statuto speciale ed alle relative norme d'attuazione. In ogni modo - come si e' detto - non trattandosi, nel caso della tutela della salute, di una materia di esclusiva competenza statale, allo Stato non spetta il potere di emanare in quella materia atti regolamentari, ne' ordinanze amministrative con valore normativo e quindi assimilabili ai regolamenti. E chiaro, infatti, che cio' chi il sesto comma dell'art. 117 vuole impedire e' che nelle materie attribuite alla competenza legislativa regionale possano intervenire atti di normazione secondaria dell'Amministrazione statale. Come codesta ecc.ma Corte costituzionale ha avuto modo di affermare piu' volte, particolarmente in tema di delegificazione (sentt. nn. 302 e 303 del 2003), nelle materie di competenza legislativa concorrente regionale il sesto comma dell'art. 117 preclude l'intervento dei regolamenti cosi' come di ogni fonte secondaria statale: «Solo la diretta incompatibilita' delle norme regionali con sopravvenuti principi o norme fondamentali della legge statale puo' infatti determinare l'abrogazione delle prime. La ragione giustificativa di tale orientamento si e', se possibile, rafforzata con la nuova formulazione dell'art. 117, sesto comma, Cost., secondo il quale la potesta' regolamentare e' dello Stato, salva delega alle Regioni, nelle materie di legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia e' delle Regioni. In un riparto cosi' rigidamente strutturato, alla fonte secondaria statale e' inibita in radice la possibilita' di vincolare l'esercizio della potesta' legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del 2003); e neppure i principi di sussidiari eta' e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacita' che e' estranea al loro valore, quella cioe' di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario.» (cosi' sent. n. 303 del 2003). Sotto questo aspetto l'ordinanza impugnata e' del tutto assimilabile ad un regolamento, secondo l'insegnamento della piu' autorevole dottrina (Sandulli), secondo cui tanto i regolamenti quanto le ordinanza in senso stretto sono espressione del medesimo potere di «ordinanza normativa» della pubblica amministrazione. Del resto l'ordinanza impugnata ha un evidente contenuto normativo, caratterizzato dalla generalita' ed astrattezza dei suoi precetti, che ne avvalora la natura sostanzialmente regolamentare. In conclusione non spettava al Ministro della salute il potere di emettere l'ordinanza impugnata con effetti anche nella Provincia autonoma di Bolzano; ordinanza che viola in modo palese le attribuzioni provinciali.
P. Q. M. Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale in accoglimento del presente ricorso voglia dichiarare che non spetta allo Stato emettere l'ordinanza 9 settembre 2003 del Ministro della salute avente ad oggetto la «Tutela dell'incolumita' pubblica dal rischio di aggressioni da parte dei cani potenzialmente pericolosi» con effetto anche nei confronti della provincia autonoma di Bolzano; e per effetto annullare l'ordinanza suddetta in parte qua. Bolzano-Roma, addi' 6 novembre 2003 Avv. Prof. Roland Riz - Avv. Prof. Sergio Panunzio 03C1287