N. 1064 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2003
Ordinanza emessa il 2 aprile 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 novembre 2003) dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Windisch Christian David e comune di Bressanone ed altra Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennita' in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000 - Richiamo, altresi', alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 123/2002 e 340/2002, di manifesta inammissibilita' interpretativa di questione identica, non condivise dal giudice rimettente. - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34. - Costituzione, art. 76.(GU n.50 del 17-12-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile n. 114/1999 R.G., promossa da Windisch Christian David, rappresentato e difeso, giusta delega a margine dell'atto di citazione, dagli avv. P. Winkler e H. Pobitzer, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, parte attrice; Nei confronti di: comune di Bressanone, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta e delibera n. 117 del 3 febbraio 1999, dall'avv. n. De Nigro, con elezione di domicilio o presso l'ufficio legale del comune di Bressanone, parte convenuta; E nei confronti di: Provincia autonoma di Bolzano, contumace, parte convenuta. In punto: restituzione di immobili ex art. 22 della l.p. Bolzano n. 10/1991. In fatto Con atti di citazione, notificati in data 1° febbraio 1999, Windisch Christian David, premesso di essere stato fino al 30 settembre 1988 proprietario degli immobili in P.T., 119/II C.C. Elvas (costituiti da una casa e da un prato) ovverosia di beni espropriati con decreto n. 6845 del 30 settembre 1988, ha chiesto, previa pronuncia di decadenza delle dichiarazioni di pubblica utilita', la restituzione degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della l.p. Bolzano n. 10/1991, in quanto la strada per la cui realizzazione era stato emesso il suddetto provvedimento ablativo non era stata realizzata (ne' ne sarebbe possibile una futura realizzazione in considerazione della destinazione dei beni immobili espropriati a verde agricolo). Costituitosi in giudizio il comune di Bressanone, in persona del sindaco pro tempore, non ha contestato ne' la mancata esecuzione delle strada programmata ne' l'astratta sussistenza dei presupposti della restituzione, ma ha fatto valere una successiva e diversa destinazione ed utilizzazione pubblicistica degli stessi. La Provincia autonoma di Bolzano non si e', invece, costituita in giudizio e ne e' stata, pertanto, dichiarata la contumacia. Con successiva memoria parte convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1988. Con ordinanza del 13 giugno 2002, il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per l'udienza del 5 dicembre 2002. A tale udienza parte convenuta ha insistito nell'eccezione formulata e la causa, pervia assegnazione dei termini perentori di legge, e' stata trattenuta in decisione. In diritto Rilevato, che parte attrice ha fatto valere in giudizio la retrocessione totale di cui all'art. 22 della l.p. Bolzano n. 10/1991 in relazione ai beni espropriatile con decreto n. 6845/1998; Ritenuto che tale materia appare essere regolata dall'art. 34 del d.lgs. n. 80/1988 (nella versione anteriore alla sostituzione operata dall'art. 7 della legge n. 205/2000), essendo indubbio: che la retrocessione totale di beni oggetto di espropriazione attiene tradizionalmente all'alveo dei diritti soggettivi, la cui tutela, in assenza di specifica disposizione di legge istitutiva di una giurisdizione esclusiva, sarebbe appunto devoluta alla cognizione del giudice ordinario; che a fronte della lata estensione data dal legislatore delegato alla materia urbanistica («tutti gli aspetti dell'uso del territorio») e della riserva di giurisdizione di cui alla lettera b) del comma 3 della norma citata («nulla e' innovato in ordine: b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa»), la controversia avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla restituzione dei beni espropriati per mancata realizzazione dell'opera pubblica costituisca una controversia in materia urbanistica; che la presente controversia, essendo stati gli atti di citazione notificati in data 1° febbraio 1999, e' stata iniziata in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 205/2000; che pertanto, la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante per la decisione del presente giudizio, in quanto una pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 comporterebbe la sussistenza della giurisdizione del presente Tribunale, che, altrimenti, dovrebbe essere declinata; Considerato che l'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 (nell'originaria formulazione) appare costituzionalmente illegittimo in relazione all'art. 76 Cost., in quanto, secondo i principi ed i criteri direttivi della norma delegante (art. 11, comma 4, lett. g), della legge n. 59/1997), il legislatore delegato avrebbe dovuto, in materia urbanistica ed edilizia, limitarsi ad estendere la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali (tradizionalmente costituiti da pretese patrimoniali derivanti dalla pronuncia di illegittimita' di un atto o provvedimento amministrativo), comprese quelle relative al risarcimento del danno, ma non anche a trasferire alla giurisdizione amministrativa la cognizione delle controversie su diritti soggettivi traenti origine da specifiche disposizioni di legge disciplinanti sostanzialmente la perdita di efficacia di provvedimenti amministrativi, pur legittimi al momento della loro emissione, come e' l'ipotesi della retrocessione totale; che neppure appare possibile ritenere che il legislatore con l'art. 7 della legge n. 205/2002, modificando il testo dell'art. 34 citato ma mantenendo immutato l'art. 45 dello stesso, avrebbe non solo sostituito le norme di un decreto legislativo con altrettante norme di legge formale, ma anche disciplinato direttamente la giurisdizione per i giudizi relativi (cosi' derogando al principio posto dall'art. 5 c.p.c.) in quanto: 1) accogliendo la pur autorevole tesi della Consulta si dovrebbe affermare, in contrasto con il tenore letterale della disposizione dell'art. 7 della legge n. 205/2000, che quest'ultima abbia natura di norma di interpretazione autentica del vecchio art. 34 del d.lgs. n. 80/1998; 2) il fatto che l'art. 45, comma 18, del d.lgs. n. 80/1998, continui a disporre che «le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998» non puo' essere considerato argomento decisivo, atteso, da un lato, il d.lgs. n. 80/1998 ha fissato la data di efficacia delle nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva in concomitanza temporale con la data di devoluzione delle controversie in materia di pubblico impiego al giudice del lavoro e, dall'altro lato, che il predetto omesso mutamento di contenuto puo' essere spiegata con il fatto che il legislatore del 2000 era consapevole della circostanza che, esistendo nel nostro ordinamento la disposizione dell'art. 5 c.p.c., non era necessario andare a modificare il disposto dell'art. 45, comma 18 citato, in quanto le controversie, introdotte anteriormente alla data dell'entrato in vigore dell'art. 7 della legge n. 205/2000, avrebbero continuato ad essere disciplinate dal vecchio art. 34 fintanto che quest'ultima norma non fosse stata espunta dall'ordinamento da una pronuncia che, per motivi assolutamente identici a quelli sottesi alla decisione n. 292/2000 in relazione all'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, ne avesse dichiarato l'illegittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost., 1 e 2, legge cost. n. 1/1948, 23 legge cost. n. 87/1953, rilevato il contrasto dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 con l'art. 76 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso; Ordina la notifica a cura della cancelleria della presente ordinanza di trasmissione alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bolzano, addi' 31 marzo 2003 Il giudice: Mirandola 03C1300