N. 1064 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 2003

Ordinanza   emessa   il   2   aprile   2003   (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  18  novembre  2003)  dal tribunale di Bolzano nel
procedimento civile vertente tra Windisch Christian David e comune di
Bressanone ed altra

Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
  delle  controversie  in materia di edilizia e urbanistica e riserva
  al   giudice   ordinario  delle  sole  controversie  relative  alla
  determinazione  e corresponsione delle indennita' in conseguenza di
  atti  espropriativi  o  ablativi  -  Conseguente istituzione di una
  nuova  figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie
  aventi   ad  oggetto  atti,  provvedimenti  o  comportamenti  delle
  pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi
  comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del  danno ingiusto -
  Esorbitanza  dai  limiti  della  legge  delegante  -  Richiamo alla
  sentenza   della   Corte  costituzionale  n. 292/2000  -  Richiamo,
  altresi',  alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 123/2002 e
  340/2002, di manifesta inammissibilita' interpretativa di questione
  identica, non condivise dal giudice rimettente.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76.
(GU n.50 del 17-12-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha   pronunziato   la   seguente  ordinanza  nella  causa  civile
n. 114/1999 R.G., promossa da Windisch Christian David, rappresentato
e  difeso, giusta delega a margine dell'atto di citazione, dagli avv.
P. Winkler  e H. Pobitzer, con elezione di domicilio presso lo studio
degli stessi, parte attrice;
    Nei  confronti  di:  comune di Bressanone, in persona del sindaco
pro  tempore,  rappresentato  e  difeso,  giusta delega in calce alla
comparsa  di costituzione e risposta e delibera n. 117 del 3 febbraio
1999,  dall'avv.  n. De  Nigro,  con  elezione  di domicilio o presso
l'ufficio legale del comune di Bressanone, parte convenuta;
    E  nei  confronti  di:  Provincia autonoma di Bolzano, contumace,
parte convenuta.
    In  punto: restituzione di immobili ex art. 22 della l.p. Bolzano
n. 10/1991.

                              In fatto

    Con  atti  di  citazione,  notificati  in  data 1° febbraio 1999,
Windisch  Christian  David,  premesso  di  essere  stato  fino  al 30
settembre 1988 proprietario degli immobili in P.T., 119/II C.C. Elvas
(costituiti  da una casa e da un prato) ovverosia di beni espropriati
con  decreto  n. 6845  del  30  settembre  1988,  ha  chiesto, previa
pronuncia  di  decadenza delle dichiarazioni di pubblica utilita', la
restituzione  degli  stessi,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 22
della  l.p.  Bolzano  n. 10/1991,  in  quanto  la  strada  per la cui
realizzazione era stato emesso il suddetto provvedimento ablativo non
era   stata   realizzata   (ne'   ne  sarebbe  possibile  una  futura
realizzazione  in considerazione della destinazione dei beni immobili
espropriati a verde agricolo).
    Costituitosi  in giudizio il comune di Bressanone, in persona del
sindaco  pro  tempore,  non  ha  contestato ne' la mancata esecuzione
delle  strada  programmata ne' l'astratta sussistenza dei presupposti
della  restituzione,  ma  ha  fatto  valere  una successiva e diversa
destinazione ed utilizzazione pubblicistica degli stessi.
    La Provincia autonoma di Bolzano non si e', invece, costituita in
giudizio e ne e' stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
    Con  successiva memoria parte convenuta ha eccepito il difetto di
giurisdizione  del  Tribunale  adito  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1988.
    Con  ordinanza  del 13 giugno 2002, il giudice ha fissato udienza
per  la  precisazione  delle conclusioni per l'udienza del 5 dicembre
2002.
    A  tale  udienza  parte  convenuta  ha  insistito  nell'eccezione
formulata  e  la  causa, pervia assegnazione dei termini perentori di
legge, e' stata trattenuta in decisione.

                             In diritto

    Rilevato,  che  parte  attrice  ha  fatto  valere  in giudizio la
retrocessione totale di cui all'art. 22 della l.p. Bolzano n. 10/1991
in relazione ai beni espropriatile con decreto n. 6845/1998;
    Ritenuto che tale materia appare essere regolata dall'art. 34 del
d.lgs. n. 80/1988 (nella versione anteriore alla sostituzione operata
dall'art. 7 della legge n. 205/2000), essendo indubbio:
        che la retrocessione totale di beni oggetto di espropriazione
attiene  tradizionalmente  all'alveo  dei  diritti soggettivi, la cui
tutela,  in  assenza di specifica disposizione di legge istitutiva di
una giurisdizione esclusiva, sarebbe appunto devoluta alla cognizione
del giudice ordinario;
        che  a  fronte  della  lata  estensione  data dal legislatore
delegato  alla  materia  urbanistica («tutti gli aspetti dell'uso del
territorio»)  e della riserva di giurisdizione di cui alla lettera b)
del comma 3 della norma citata («nulla e' innovato in ordine: b) alla
giurisdizione  del  giudice ordinario per le controversie riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza
dell'adozione  di  atti  di  natura  espropriativa  o  ablativa»), la
controversia  avente  ad  oggetto  l'accertamento  del  diritto  alla
restituzione   dei   beni   espropriati   per  mancata  realizzazione
dell'opera   pubblica   costituisca   una   controversia  in  materia
urbanistica;
        che  la  presente  controversia,  essendo  stati  gli atti di
citazione  notificati  in data 1° febbraio 1999, e' stata iniziata in
epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 205/2000;
        che  pertanto, la questione di legittimita' costituzionale e'
rilevante  per  la  decisione  del  presente  giudizio, in quanto una
pronuncia  di  incostituzionalita' dell'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998
comporterebbe   la   sussistenza  della  giurisdizione  del  presente
Tribunale, che, altrimenti, dovrebbe essere declinata;
    Considerato  che l'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998 (nell'originaria
formulazione)  appare  costituzionalmente  illegittimo  in  relazione
all'art. 76  Cost.,  in  quanto,  secondo  i  principi  ed  i criteri
direttivi  della  norma  delegante (art. 11, comma 4, lett. g), della
legge n. 59/1997), il legislatore delegato avrebbe dovuto, in materia
urbanistica  ed edilizia, limitarsi ad estendere la giurisdizione del
giudice  amministrativo  alle  controversie aventi ad oggetto diritti
patrimoniali  consequenziali  (tradizionalmente costituiti da pretese
patrimoniali derivanti dalla pronuncia di illegittimita' di un atto o
provvedimento    amministrativo),   comprese   quelle   relative   al
risarcimento  del danno, ma non anche a trasferire alla giurisdizione
amministrativa la cognizione delle controversie su diritti soggettivi
traenti  origine  da  specifiche  disposizioni di legge disciplinanti
sostanzialmente    la   perdita   di   efficacia   di   provvedimenti
amministrativi,  pur  legittimi al momento della loro emissione, come
e' l'ipotesi della retrocessione totale;
        che  neppure appare possibile ritenere che il legislatore con
l'art. 7  della  legge n. 205/2002, modificando il testo dell'art. 34
citato  ma  mantenendo  immutato  l'art. 45 dello stesso, avrebbe non
solo  sostituito  le  norme di un decreto legislativo con altrettante
norme  di  legge  formale,  ma  anche  disciplinato  direttamente  la
giurisdizione  per  i  giudizi relativi (cosi' derogando al principio
posto dall'art. 5 c.p.c.) in quanto:
          1)  accogliendo  la  pur  autorevole tesi della Consulta si
dovrebbe  affermare,  in  contrasto  con  il  tenore  letterale della
disposizione  dell'art. 7  della  legge n. 205/2000, che quest'ultima
abbia  natura  di  norma  di  interpretazione  autentica  del vecchio
art. 34 del d.lgs. n. 80/1998;
          2) il fatto che l'art. 45, comma 18, del d.lgs. n. 80/1998,
continui a disporre che «le controversie di cui agli articoli 33 e 34
del  presente  decreto  sono  devolute  al  giudice  amministrativo a
partire  dal  1°  luglio  1998» non puo' essere considerato argomento
decisivo, atteso, da un lato, il d.lgs. n. 80/1998 ha fissato la data
di  efficacia  delle  nuove  ipotesi  di  giurisdizione  esclusiva in
concomitanza  temporale con la data di devoluzione delle controversie
in  materia  di  pubblico impiego al giudice del lavoro e, dall'altro
lato,  che  il  predetto  omesso  mutamento  di contenuto puo' essere
spiegata  con  il  fatto  che il legislatore del 2000 era consapevole
della   circostanza   che,   esistendo   nel  nostro  ordinamento  la
disposizione   dell'art. 5   c.p.c.,  non  era  necessario  andare  a
modificare  il  disposto  dell'art. 45, comma 18 citato, in quanto le
controversie,  introdotte  anteriormente  alla  data  dell'entrato in
vigore  dell'art. 7  della legge n. 205/2000, avrebbero continuato ad
essere  disciplinate  dal  vecchio  art. 34 fintanto che quest'ultima
norma  non fosse stata espunta dall'ordinamento da una pronuncia che,
per  motivi  assolutamente  identici  a quelli sottesi alla decisione
n. 292/2000 in relazione all'art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, ne avesse
dichiarato l'illegittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  articoli  134 Cost., 1 e 2, legge cost. n. 1/1948, 23
legge cost. n. 87/1953, rilevato il contrasto dell'art. 34 del d.lgs.
n. 80/1998 con l'art. 76 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  la  notifica  a  cura  della  cancelleria  della presente
ordinanza  di  trasmissione alle parti in causa nonche' al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  ed  ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
        Bolzano, addi' 31 marzo 2003
                        Il giudice: Mirandola
03C1300