N. 1080 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 2003
Ordinanza emessa il 16 settembre 2003 dal giudice di pace di Monza nel procedimento civile vertente tra Giacomelli Massimo e Prefettura di Milano Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Subordinazione della tutela dei diritti alle disponibilita' economiche, senza distinzione fra cittadini abbienti e non abbienti - Irrazionale compressione della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Disparita' di trattamento rispetto alle impugnazioni per le quali l'onere non e' previsto - Richiamo alle sentenze nn. 21/1961 e 67/1960 della Corte costituzionale. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, della legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo, e 113, commi primo, secondo e terzo.(GU n.50 del 17-12-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel ricorso ex art. 22-23 legge n. 689/1981 e 205 del codice della strada n. 3595/2003 promosso da Giacomelli Massimo residente in Rovereto via Firmian, 2, rappresentato dagli avv. Davide Alessio di Verona e Stefania Fiorentini, con studio in Monza, via Carlo Alberto n. 1, presso la quale ha eletto domicilio, come da mandato a margine del ricorso; Contro: Prefettura di Milano. Oggetto: ricorso ex artt. 22-23 legge n. 689/1981 e 205 del codice stradale, depositato il 5 settembre 2003 avverso l'ordinanza emessa dal Prefetto di Milano (prot. n. 5984/03 area IV bis) con cui e' stata disposta la sospensione provvisoria in via cautelativa per mesi tre della patente di guida del ricorrente Massimo Giacomelli a seguito del sinistro stradale verificatosi in Agrate Brianza in data 6 aprile 2003. Svolgimento del processo Il signor Massimo Giacomelli con l'atto depositato il 5 settembre 2003 ha esposto che a seguito dell'incidente stradale verificatosi il 6 aprile 2003 in prossimita' del casello di Agrate sud, nel quale era stato coinvolto alla guida dell'autovettura Honda Civic tg. CD734BM, e nel quale aveva perso la vita il sig. Fulvio Bozzato, il Prefetto di Milano con decreto notificato in data 11 agosto 2003, aveva disposto la sospensione in via cautelativa e provvisoria per mesi tre, della patente di guida, patente che era stata consegnata nei termini previsti alla autorita' preposta. Il ricorrente ha dichiarato di voler adire direttamente il giudice di pace competente per territorio, articolando i seguenti motivi di impugnazione: 1. - Illegittimita' del provvedimento prefettizio in quanto richiamava l'art. 223, secondo comma, del c.d.s., e disponeva l'immediato ritiro della patente, senza aver acquisito fondati elementi in ordine alla responsabilita' basandosi unicamente sul verbale della Polizia stradale che aveva contestato la contravvenzione ex art. 154, commi primo e ottavo, del c.d.s. senza attendere il parere obbligatorio dell'ufficio del dipartimento per i trasporti, e senza evidenziare i dati di significativa certezza, e gli elementi di evidente responsabilita' richiamati dalla norma. 2. - La mancanza nella condotta contestata di una potenziale pericolosita' suscettibile di essere reiterata, e tale da giustificare ex ante il provvedimento cautelare. A sostegno del ricorso ha articolato mezzi di prova. Il deposito dell'atto non e' stato accompagnato dal versamento presso la cancelleria di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione pecuniaria inflitta dall'organo accertatore (verbale n. 628324U R.G. 142115 del 12 maggio 2003 della Polizia stradale di Bergamo) come previsto dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha inserito dopo l'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'art. 204-bis secondo il quale (n. 3) «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma in caso di accoglimento del ricorso e' restituita al ricorrente». M o t i v i Muovendo da tale sequenza procedimentale, ritiene questo giudice di dover sollevare d'ufficio ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge 4 novembre 1953, n. 87, questione di legittimita' costituzionale in ragione del contrasto della citata disposizione, art. 204-bis del c.d.s. introdotta dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003, n. 214, con gli artt. 3 - 24, commi primo, secondo e terzo, e 113 della Costituzione. Rileva in proposito che il deposito previsto dall'art. 204-bis n. 3 del d.lgs. n. 285/1992 (come modificato dall'art. 4 della legge 1° agosto 2003 n. 214) avendo portata astratta e indipendente da qualsiasi valutazione di merito per tutte le ipotesi previste dal primo comma dello stesso costituisce quel «diaframma» preclusivo al quale fa riferimento il secondo comma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, nel senso che solo la risoluzione di tale questione permette al giudice di definire il giudizio. La questione rappresentata dal contrasto delle disposizioni citate con gli artt. 3-24-113 della Costituzione, alla luce dell'interpretazione accolta dal giudice delle leggi, sin dalla lontana pronuncia in tema di solve et repete, (doc. n. 21 del 1961) e di cauzione per le spese (doc. n. 67 del 1960), non puo' ritenersi manifestamente infondata. L'espressa costituzionalizzazione del diritto alla tutela giudiziaria, che rappresenta in principio fondamentale della nostra Carta anche con riferimento agli atti dell'amministrazione pubblica, non puo' non far considerare sindacabili, sotto il profilo enunciato, le norme citate. L'assoggettamento ad un preventivo deposito per tutta la durata del procedimento (la norma citata collega il rimborso eventuale all'accoglimento definitivo del ricorso) non solo subordina la tutela del diritto alla disponibilita' della somma occorrente per il deposito, senza discrimine fra soggetti abbienti e non, senza lasciare spazio per il ricorso agli istituti previsti dal terzo comma dell'art. 24 della Costituzione, ma si risolve in una palese disparita' di trattamento nel momento in cui assoggetta al deposito solo le impugnazioni contro le ordinanze sottoposte all'art. 204-bis del c.d.s., lasciando immuni da tale regime di inammissibilita' le impugnazioni avverso altre ordinanze, comprese quelle riservate alla competenza del tribunale ordinario o del tribunale amministrativo regionale. Si e' in definitiva posto in essere un «diaframma» di inequivoca portata deflattiva, basata sul criterio delle disponibilita' economiche, prescindendo da qualsiasi coordinamento razionale con i principi che devono ispirare il regime della tutela dei diritti.
P. Q. M. Rimette gli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla costituzionalita' dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, inserito dall'art. 4, 1-septies, della legge 1° agosto 2003 n. 214, in rapporto agli artt. 3, 24, commi primo, secondo e terzo, 113, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione. Dispone la trasmissione della presente ordinanza alle parti del procedimento, nonche' ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, al Presidente del Consiglio, ed ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Sospende il procedimento ai sensi dell'art. n. 295 c.p.c. Monza, addi' 16 settembre 2003 Il giudice di pace: Sanna 03C1311