N. 1091 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2003

Ordinanza  emessa  il  25  settembre  2003  dal  giudice  di  pace di
Montefiascone  nel  procedimento  civile vertente tra Poppi Martina e
Comune di Bolsena

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore  -  Limitazione  della
  possibilita' di tutela giurisdizionale alle sole persone abbienti -
  Ingiustificata  disparita'  di trattamento fra i cittadini a fronte
  di situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa.
- Legge  1° agosto 2003, n. 214, art. 204-bis, comma 3 [recte: Codice
  della   strada   (decreto   legislativo  30 aprile  1992,  n. 285),
  art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.51 del 24-12-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla
sig.ra Martina Poppi, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Raffaella
Tysserand  presso  la quale e' elettivamente domiciliata in Grotte di
Castro  (Viterbo),  via  Cordelli  Scossa  n. 15, contro il Comune di
Bolsena R.G. 1311/03.
                   Ritenuto in fatto ed in diritto
    Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 22, legge n. 698/1981, la
sig.ra Martina Poppi, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Raffaella
Tysserand   contro   il  Comune  di  Bolsena  R.G.  1311/03  chiedeva
l'annullamento  del  verbale  di  contestazione n. 1566/2003 - 1566/V
irrogata  dalla  p.m.  di  detto  comune per violazione all'art. 142,
comma 8, c.d.s., commessa dalla ricorrente il 14 maggio 2003.
    Tale  ricorso  era presentato a questo ufficio il 13 agosto 2003,
giorno  di  entrata  in vigore della legge 1° agosto 2003, n. 214, di
conversione,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151,  e  la  sig.ra  Poppi,  benche'  invitata  per  iscritto  con
comunicazione   pervenuta   il  3  settembre  2003,  non  ottemperava
all'obbligo  di  versamento  della  somma pari alla meta' del massimo
edittale   della   sanzione   inflitta   obbligo   previsto,  a  pena
d'inammissibilita',  dal n. 3 dell'art. 204-bis della legge 1° agosto
2003,  n. 214,  di  conversione  del  decreto-legge  27  giugno 2003,
n. 151.
    La  norma  di  cui sopra appare in contrasto con gli artt. 3 e 24
della  Costituzione,  in  quanto,  subordinando  l'ammissibilita' del
ricorso  ex  art. 22 legge n. 689/1981 al versamento di un importo in
denaro  contante  (pari  addirittura alla meta' del massimo edittale)
concede    la   possibilita'   di   difendersi   avanti   l'Autorita'
giurisdizionale soltanto alle persone abbienti.
    L'applicazione  della  suddetta disposizione di legge comporta in
altri   termini   un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  fra
cittadini  a  fronte  di  situazioni  analoghe  ed  una compressione,
altrettanto  ingiustificata, del diritto di difesa costituzionalmente
garantito.
    Va  pertanto  sollevata  d'ufficio  la  questione di legittimita'
costituzionale   della   norma   in   esame,   apparendo   essa   non
manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.
                              P. Q. M.
    Solleva  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 204,
n. 3  della  legge  di conversione 1° agosto 2003, n. 214, pubblicata
nel  supplemento  ordinario  n. 133/I  alla Gazzetta Ufficiale del 12
agosto  2003,  n. 186, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta
costituzionale  e  dispone  l'immediata  trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso.
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti  in  causa,  nonche'  al Presidente del Consiglio dei ministri,
on. Silvio  Berlusconi  comunicandola  anche  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento, on. Casini e on. Pera.
    Cosi' deciso in Montefiascone, 25 settembre 2003
                    Il giudice di pace: Lucchesi
03C1322