N. 1091 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 settembre 2003
Ordinanza emessa il 25 settembre 2003 dal giudice di pace di Montefiascone nel procedimento civile vertente tra Poppi Martina e Comune di Bolsena Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Limitazione della possibilita' di tutela giurisdizionale alle sole persone abbienti - Ingiustificata disparita' di trattamento fra i cittadini a fronte di situazioni analoghe - Compressione del diritto di difesa. - Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 204-bis, comma 3 [recte: Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.51 del 24-12-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla sig.ra Martina Poppi, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Raffaella Tysserand presso la quale e' elettivamente domiciliata in Grotte di Castro (Viterbo), via Cordelli Scossa n. 15, contro il Comune di Bolsena R.G. 1311/03. Ritenuto in fatto ed in diritto Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 22, legge n. 698/1981, la sig.ra Martina Poppi, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Raffaella Tysserand contro il Comune di Bolsena R.G. 1311/03 chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione n. 1566/2003 - 1566/V irrogata dalla p.m. di detto comune per violazione all'art. 142, comma 8, c.d.s., commessa dalla ricorrente il 14 maggio 2003. Tale ricorso era presentato a questo ufficio il 13 agosto 2003, giorno di entrata in vigore della legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, e la sig.ra Poppi, benche' invitata per iscritto con comunicazione pervenuta il 3 settembre 2003, non ottemperava all'obbligo di versamento della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta obbligo previsto, a pena d'inammissibilita', dal n. 3 dell'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. La norma di cui sopra appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, subordinando l'ammissibilita' del ricorso ex art. 22 legge n. 689/1981 al versamento di un importo in denaro contante (pari addirittura alla meta' del massimo edittale) concede la possibilita' di difendersi avanti l'Autorita' giurisdizionale soltanto alle persone abbienti. L'applicazione della suddetta disposizione di legge comporta in altri termini un'ingiustificata disparita' di trattamento fra cittadini a fronte di situazioni analoghe ed una compressione, altrettanto ingiustificata, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Va pertanto sollevata d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale della norma in esame, apparendo essa non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204, n. 3 della legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario n. 133/I alla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003, n. 186, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, on. Silvio Berlusconi comunicandola anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, on. Casini e on. Pera. Cosi' deciso in Montefiascone, 25 settembre 2003 Il giudice di pace: Lucchesi 03C1322