N. 1111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 9 ottobre 2003 dal giudice di pace di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Galli Anna Maria e polizia municipale di San Fili Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Disparita' di trattamento in base alle condizioni economiche e sociali - Limitazione di fatto della liberta' ed uguaglianza dei cittadini - Contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto di agire e difendersi in giudizio. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.(GU n.52 del 31-12-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2886/03/A R.G.A.C. in data 12 settembre 2003 e vertente tra Anna Maria Galli, residente in Cosenza alla via Baldo, 18, elettivamente damiciliata in Cosenza, via Nicola Serra, 24, pressa lo studio dell'avv. Adolfo Valente che la rappresenta e difende per delega in atti, opponente, e polizia municipale di S. Fili e per essa il Ministero dell'interno, p.a. opposta. F a t t o In data 27 giugno 2003 alle ore 8,42, sulla SS 107, altezza Km 14,400 direzione Paola, gli agenti della polizia municiale di S. Fili, accertavano che il conducente dell'autovettura Rover 200, tg. BD788HS, violava l'art. 142, comma 8 del c.d.s., perche' circolava alla velocita' di km/h 71, superando di km/h 21 la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita' km/h 50). La velocita' era stata determinata ai sensi dell'art. 345, comma 2, del d.P.R. 18 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dall'art. 197 d.P.R. 16 settembre 1996, n. 910, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura Velomatic 512-Matr. 1387 d.m. n. 2961 del 27 novembre 1989, prod. da Eltraff S.r.l utilizzata per la rilevazione, la cui perfetta funzionalita' era stata preventivamente verificata. La violazione non era stata immediatamente contestata causa «art. 4 del d.l. n. 121/2002, legge n. 168/2002, ord. pref. prot. 46/02 del 5 febbraio 2003 installazione ed utilizzazione dispositivi di controllo del traffico senza obbligo di contestazione immediata». La difesa della parte ricorrente proponeva formale opposizione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, ritenendo l'illegittimita' dell'opposto verbale poiche' dal combinato disposto degli artt. 200, 201 c.d.s. e 384 del regolamento di esecuzione e' dato evincersi come la contestazione immediata assuma un rilievo centrale per il procedimento sanzionatorio e, contestualmente, deduceva l'incostituzionalita' dell'art. 4, comma 4, della legge n. 168/2002 in quanto la norma in esame esclude l'obbligo di contestazione immediata nel caso in cui la velocita' sia controllata elettronicamente e, quindi, anche nei casi in cui la contestazione in concreto sia possibile, risolvendosi cosi' in palese contrasto con l'art. 24 della Costituzione posta a garanzia di tutela per il cittadino in ogni procedimento sanzionatorio. Solleva ulteriore violazione di legge per l'osservazione delle prescrizioni dettate in materia dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge 168/2002. In particolare, denunciava la mancata informazione agli utenti del controllo del traffico a mezzo di dispositivi tecnici sul traffico di strada in questione. Informazione inesistente da quanto prescritto dall'art. 77 del d.P.R. 495/1992. Concludeva per l'ammissibilita' dell'opposizione anche senza il versamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 204-bis, comma 3, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, inapplicabile alla fattispecie in quanto la violazione al c.d.s. era stata accertata in data 27 giugno 2003 prima dell'entrata in vigore sia del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2003 che della legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003; comunque, ammissibile l'opposizione per l'illegittimita' dell'art. 204-bis citato per contrasto con l'art. 24 della Costituzione tenendo conto che la Corte cost. con la sentenza del 29 novembre 1960, n. 67, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 98 c.pc. nella parte in cui prevedeva il potere del giudice di imporre una cauzione alla parte, con conseguente estinzione del giudizio in caso di mancato versamento, con la sentenza n. 21/61 con la quale e' stata abolita la causale del solve et repete, con la sentenza n. 233/2001 con la quale ha eliminato la necessita' della registrazione del contratto quale condizione per la esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, con la sentenza n. 522/2002 con la quale ha consentito il rilascio di sentenza in forma esecutiva anche senza il pagamento dell'imposta di registro. Conseguentemente, chiedeva fissarsi udienza di comparizione parti, ovvero in subordine sospendere il giudizio proponendo la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs n. 285/1992 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito il d.l. n. 151/2003. Nel merito, annullare il provvedimento impugnato, con vittoria delle spese del giudizio. D i r i t t o Esaminati gli atti, questo giudice rileva che il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e' stato depositato in data 12 settembre 2003 senza il richiesto versamento ope legis presso la cancelleria del giudice di pace di Cosenza di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. L'obbligo di cui sopra si impone alla luce della previsione dell'art. 204-bis introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione, con modificazione, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003 n. 186). Gia' alla data di entrata in vigore, la citata legge si poneva in contrasto con l'art. 4 del r.d. 10 marzo 1910, n. 149, tuttora vigente che prevede che le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro. Per altro, poiche' l'art. 204-bis per cui e' incidente di costituzionalita' non prevede le modalita' di versamento, e' opinabile l'applicazione dello strumento alternativo individuato dall'art. 2 del r.d. n. 149/1910. Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis per cui e' ricorso, non sia conforme a Costituzione e, per tanto, solleva incidente di costituzionaita' per i seguenti motivi: Rilevanza della questione Nella fattispecie in esame la pregiudiziale costituzionale risulta essere rilevante. Invero sussiste il rapporto di pregiudizialita' tra la decisione del giudizio sottoposto all'esame di questo giudice che coinvolge non solo «il modo di deciderlo», ma anche l'esito dello stesso e la norma ritenuta e denunciata come incostituzionale. In particolare, ove si ritenesse l'art. 204-bis conforme ai principi costituzionali, il ricorso introduttivo sarebbe da dichiararsi inammissibile, mentre ove si ritenesse, invece, il predetto articolo in contrasto con la Costituzione, l'opposizione per come proposta dovra' essere esaminata nel merito. Non manifesta infondatezza L'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione con modificazioni del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, si pone in violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione poiche' crea una disuguaglianza di - condizione economica e sociale tra i cittadini. Cio' risulta di tutta evidenza dall'attenta lettura del testo dell'articolo de quo il quale concede ai cittadini che dispongono addirittura di una somma oltremodo «lievitata», pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta, rispetto a quella che consentirebbe loro di definire la vertenza mediante il pagamento in misura ridotta, (omissis) ricorso al giudice di pace. La deduzione ovvia e' che solo a ristretti ceti sociali e' permesso ricorrere alla procedura di opposizione prevista dal denunciato articolo, costituendo, cosi', il ricorso davanti al giudice di pace unicamente un mezzo di tutela per pochi e quanto mai benestanti cittadini. Il tutto a pregiudizio della liberta' ed uguaglianza riconosciuta costituzionalmente. Compito del legislatore nel rispetto del costituzionale principio di cui all'art. 3 Cost. e' quello di «rimuovere e non creare ostacoli di ordine economico e sociale» che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, limitando di fatto «la liberta' ed uguaglianza dei cittadini». Il diritto costituzionale di cui sopra assurge, e non per caso e' stato inserito negli artt. 2 e 3 della Costituzione, a diritto inviolabile dell'uomo. L'articolo per cui e' incidente di costituzionalita' comporta anche la violazione di cui all'art. 24 della Costituzione in quanto il diritto di tutela assegnato al cittadino e' azionabile solo e nella misura in cui lo stesso ha provveduto a versare la «cauzione» richiesta, sotto pena di inammissibilita' dell'atto che incardina il procedimento di opposizione. L'art. 24 della Costituzione prevede la liberta' di ogni cittadino di agire in giudizio quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Inoltre, il testo del denunciato articolo pur prevedendo «l'alternativita» della proposizione dell'opposizione, nella sostanza si sostanzierebbe in un atipico canale di spostamento delle opposizioni davanti al prefetto. Di fronte all'autorita' amministrativa, infatti, non e' previsto alcun esborso di denaro preliminare. Cio' comporta la possibilita' per il cittadino di priviligiare assurdamente una via non giurisdizionale per il solo fatto di non aderire alla imposizione prevista dall'articolo denunciato della cauzione. Cio' in violazione delle liberta' del diritto di difesa del cittadino, che in riferimento a quanto sopra detto onde evitare l'esborso di denaro, e' costretto a rivolgersi in opposizione al prefetto. Vi e' di piu', il cittadino, sempre a scapito della liberta' dei diritto di tutela, si rivolgerebbe solo in seconda istanza al giudice di pace costretto ad assumersi l'impegno di versare la cauzione per il sol fatto che la eventuale ordinanza - ingiunzione di rigetto del prefetto ha provveduto a raddoppiare la sanzione irrogata. Per non esaminare, poi, le differenti soluzioni adottate dal testo, dell'articolo denunciato in riferimento agli oneri che deve assolvere la parte ricorrente onde procedere al versamento della somma a titolo di cauzione rispetto alla P.A. che se risultante vittoriosa si limita esclusivamente a prelevare la cauzione e a non dover sopportare alcun onere ed alcuna spesa nel riscuoterla. Il testo del denunciato articolo, inoltre, nulla dispone in merito al fatto se la cauzione debba calcolarsi sulle sanzioni vigenti al momento del fatto o sulle sanzioni aumentate del nuovo codice, anche in questo caso in spregio del diritto di difesa.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore e per gli altri motivi esposti; Sospende il presente giudizio n. 2886/02/A R.G.A.C. per gli affari contenziosi dell'anno 2003; Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosenza, addi' 9 ottobre 2003 Il giudice di pace: De Cesare 03C1336