N. 1111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2003

Ordinanza emessa il 9 ottobre 2003 dal giudice di pace di Cosenza nel
procedimento   civile   vertente  tra  Galli  Anna  Maria  e  polizia
municipale di San Fili

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione   inflitta   dall'organo   accertatore   -  Disparita'  di
  trattamento   in  base  alle  condizioni  economiche  e  sociali  -
  Limitazione  di fatto della liberta' ed uguaglianza dei cittadini -
  Contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo - Lesione del diritto
  di agire e difendersi in giudizio.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis,   introdotto  dalla  legge  1°  agosto  2003,  n. 214
  [rectius:     introdotto    dall'art. 4,    comma 1-septies,    del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito, con modifiche,
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
(GU n.52 del 31-12-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 2886/03/A  R.G.A.C.  in  data 12 settembre 2003 e vertente tra
Anna   Maria   Galli,  residente  in  Cosenza  alla  via  Baldo,  18,
elettivamente damiciliata in Cosenza, via Nicola Serra, 24, pressa lo
studio  dell'avv. Adolfo  Valente  che  la  rappresenta e difende per
delega in atti, opponente, e polizia municipale di S. Fili e per essa
il Ministero dell'interno, p.a. opposta.

                              F a t t o

    In  data  27  giugno 2003 alle ore 8,42, sulla SS 107, altezza Km
14,400  direzione  Paola,  gli  agenti  della polizia municiale di S.
Fili,  accertavano  che il conducente dell'autovettura Rover 200, tg.
BD788HS,  violava  l'art.  142, comma 8 del c.d.s., perche' circolava
alla  velocita' di km/h 71, superando di km/h 21 la velocita' massima
consentita  nel  tratto  di strada percorso (limite di velocita' km/h
50).
    La  velocita' era stata determinata ai sensi dell'art. 345, comma
2,  del  d.P.R.  18  dicembre  1992,  n. 495,  cosi'  come modificato
dall'art.  197  d.P.R.  16 settembre 1996, n. 910, tenuto conto della
riduzione   pari  al  5%  della  velocita'  comprensiva  anche  della
tolleranza    strumentale   stabilita   in   sede   di   approvazione
dell'apparecchiatura  Velomatic  512-Matr.  1387  d.m. n. 2961 del 27
novembre  1989, prod. da Eltraff S.r.l utilizzata per la rilevazione,
la cui perfetta funzionalita' era stata preventivamente verificata.
    La violazione non era stata immediatamente contestata causa «art.
4 del d.l. n. 121/2002, legge n. 168/2002, ord. pref. prot. 46/02 del
5   febbraio  2003  installazione  ed  utilizzazione  dispositivi  di
controllo del traffico senza obbligo di contestazione immediata».
    La  difesa  della  parte ricorrente proponeva formale opposizione
avverso    il   provvedimento   in   epigrafe   indicato,   ritenendo
l'illegittimita'  dell'opposto verbale poiche' dal combinato disposto
degli  artt.  200,  201 c.d.s. e 384 del regolamento di esecuzione e'
dato  evincersi  come  la  contestazione  immediata assuma un rilievo
centrale   per  il  procedimento  sanzionatorio  e,  contestualmente,
deduceva  l'incostituzionalita'  dell'art.  4,  comma  4, della legge
n. 168/2002  in  quanto  la  norma  in  esame  esclude  l'obbligo  di
contestazione  immediata nel caso in cui la velocita' sia controllata
elettronicamente e, quindi, anche nei casi in cui la contestazione in
concreto  sia  possibile,  risolvendosi cosi' in palese contrasto con
l'art. 24  della  Costituzione  posta  a  garanzia  di  tutela per il
cittadino in ogni procedimento sanzionatorio.
    Solleva  ulteriore  violazione  di legge per l'osservazione delle
prescrizioni dettate in materia dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge
168/2002.
    In  particolare,  denunciava  la mancata informazione agli utenti
del  controllo  del  traffico  a  mezzo  di  dispositivi  tecnici sul
traffico di strada in questione.
    Informazione  inesistente  da  quanto prescritto dall'art. 77 del
d.P.R. 495/1992.
    Concludeva  per  l'ammissibilita' dell'opposizione anche senza il
versamento  del deposito cauzionale previsto dall'art. 204-bis, comma
3,  introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, inapplicabile alla
fattispecie  in quanto la violazione al c.d.s. era stata accertata in
data  27  giugno  2003  prima  dell'entrata in vigore sia del d.l. 27
giugno  2003,  n. 151,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 30
giugno  2003 che della legge di conversione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 agosto 2003; comunque, ammissibile l'opposizione per
l'illegittimita' dell'art. 204-bis citato per contrasto con l'art. 24
della  Costituzione  tenendo conto che la Corte cost. con la sentenza
del   29   novembre   1960,  n. 67,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  98  c.pc.  nella parte in cui prevedeva il
potere   del   giudice  di  imporre  una  cauzione  alla  parte,  con
conseguente  estinzione  del  giudizio in caso di mancato versamento,
con la sentenza n. 21/61 con la quale e' stata abolita la causale del
solve  et  repete,  con  la  sentenza  n. 233/2001  con  la  quale ha
eliminato  la  necessita'  della  registrazione  del  contratto quale
condizione   per   la   esecuzione   del  provvedimento  di  rilascio
dell'immobile, con la sentenza n. 522/2002 con la quale ha consentito
il  rilascio  di sentenza in forma esecutiva anche senza il pagamento
dell'imposta di registro.
    Conseguentemente,   chiedeva  fissarsi  udienza  di  comparizione
parti,  ovvero  in  subordine  sospendere  il  giudizio proponendo la
questione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  204-bis del
d.lgs  n. 285/1992 introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che
ha convertito il d.l. n. 151/2003.
    Nel  merito,  annullare  il provvedimento impugnato, con vittoria
delle spese del giudizio.

                            D i r i t t o

    Esaminati  gli  atti,  questo  giudice  rileva  che il ricorso in
opposizione  a sanzione amministrativa e' stato depositato in data 12
settembre  2003  senza  il  richiesto  versamento ope legis presso la
cancelleria  del  giudice  di  pace di Cosenza di una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore.  L'obbligo  di  cui  sopra  si  impone  alla  luce della
previsione  dell'art.  204-bis introdotto dalla legge 1° agosto 2003,
n. 214,  di  conversione, con modificazione, del d.l. 27 giugno 2003,
n. 151, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
(Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2003 n. 186).
    Gia' alla data di entrata in vigore, la citata legge si poneva in
contrasto  con  l'art.  4  del  r.d.  10  marzo 1910, n. 149, tuttora
vigente  che  prevede  che  le  cancellerie non possono in alcun modo
ricevere versamenti in denaro.
    Per  altro,  poiche'  l'art. 204-bis  per  cui  e'  incidente  di
costituzionalita'   non   prevede  le  modalita'  di  versamento,  e'
opinabile  l'applicazione  dello  strumento  alternativo  individuato
dall'art. 2 del r.d. n. 149/1910.
    Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis per cui e' ricorso, non
sia  conforme  a  Costituzione  e,  per  tanto,  solleva incidente di
costituzionaita' per i seguenti motivi:

                      Rilevanza della questione

    Nella   fattispecie  in  esame  la  pregiudiziale  costituzionale
risulta essere rilevante.
    Invero  sussiste il rapporto di pregiudizialita' tra la decisione
del giudizio sottoposto all'esame di questo giudice che coinvolge non
solo «il modo di deciderlo», ma anche l'esito dello stesso e la norma
ritenuta e denunciata come incostituzionale.
    In  particolare,  ove  si  ritenesse  l'art.  204-bis conforme ai
principi   costituzionali,   il   ricorso   introduttivo  sarebbe  da
dichiararsi  inammissibile,  mentre  ove  si  ritenesse,  invece,  il
predetto articolo in contrasto con la Costituzione, l'opposizione per
come proposta dovra' essere esaminata nel merito.

                     Non manifesta infondatezza

    L'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003, n. 214, di conversione
con  modificazioni  del  d.l.  27  giugno  2003,  n. 151,  si pone in
violazione  degli  articoli 2 e 3 della Costituzione poiche' crea una
disuguaglianza di - condizione economica e sociale tra i cittadini.
    Cio'  risulta  di  tutta  evidenza dall'attenta lettura del testo
dell'articolo  de  quo  il  quale concede ai cittadini che dispongono
addirittura  di  una somma oltremodo «lievitata», pari alla meta' del
massimo  edittale  della  sanzione  inflitta,  rispetto  a quella che
consentirebbe  loro  di definire la vertenza mediante il pagamento in
misura ridotta, (omissis) ricorso al giudice di pace.
    La  deduzione  ovvia  e'  che  solo  a  ristretti ceti sociali e'
permesso   ricorrere  alla  procedura  di  opposizione  prevista  dal
denunciato  articolo,  costituendo,  cosi',  il  ricorso  davanti  al
giudice  di pace unicamente un mezzo di tutela per pochi e quanto mai
benestanti cittadini.
    Il tutto a pregiudizio della liberta' ed uguaglianza riconosciuta
costituzionalmente.
    Compito del legislatore nel rispetto del costituzionale principio
di cui all'art. 3 Cost. e' quello di «rimuovere e non creare ostacoli
di  ordine  economico  e  sociale»  che impediscono il pieno sviluppo
della  persona  umana, limitando di fatto «la liberta' ed uguaglianza
dei cittadini».
    Il diritto costituzionale di cui sopra assurge, e non per caso e'
stato  inserito  negli  artt. 2  e  3  della  Costituzione, a diritto
inviolabile dell'uomo.
    L'articolo  per  cui  e'  incidente di costituzionalita' comporta
anche  la  violazione di cui all'art. 24 della Costituzione in quanto
il  diritto  di  tutela  assegnato  al cittadino e' azionabile solo e
nella  misura  in cui lo stesso ha provveduto a versare la «cauzione»
richiesta,  sotto pena di inammissibilita' dell'atto che incardina il
procedimento di opposizione.
    L'art.   24  della  Costituzione  prevede  la  liberta'  di  ogni
cittadino  di  agire  in  giudizio  quale diritto inviolabile in ogni
stato e grado del procedimento.
    Inoltre,   il   testo  del  denunciato  articolo  pur  prevedendo
«l'alternativita» della proposizione dell'opposizione, nella sostanza
si   sostanzierebbe   in  un  atipico  canale  di  spostamento  delle
opposizioni davanti al prefetto.
    Di  fronte all'autorita' amministrativa, infatti, non e' previsto
alcun esborso di denaro preliminare.
    Cio'  comporta  la  possibilita' per il cittadino di priviligiare
assurdamente  una  via  non  giurisdizionale per il solo fatto di non
aderire  alla  imposizione  prevista  dall'articolo  denunciato della
cauzione.
    Cio'  in  violazione  delle  liberta'  del  diritto di difesa del
cittadino,  che  in  riferimento  a  quanto  sopra detto onde evitare
l'esborso  di  denaro,  e'  costretto  a rivolgersi in opposizione al
prefetto.
    Vi  e' di piu', il cittadino, sempre a scapito della liberta' dei
diritto di tutela, si rivolgerebbe solo in seconda istanza al giudice
di  pace  costretto ad assumersi l'impegno di versare la cauzione per
il  sol fatto che la eventuale ordinanza - ingiunzione di rigetto del
prefetto ha provveduto a raddoppiare la sanzione irrogata.
    Per  non  esaminare,  poi,  le  differenti soluzioni adottate dal
testo,  dell'articolo  denunciato  in riferimento agli oneri che deve
assolvere  la  parte  ricorrente  onde  procedere al versamento della
somma  a  titolo  di  cauzione  rispetto  alla P.A. che se risultante
vittoriosa  si  limita esclusivamente a prelevare la cauzione e a non
dover sopportare alcun onere ed alcuna spesa nel riscuoterla.
    Il  testo  del  denunciato  articolo,  inoltre,  nulla dispone in
merito  al  fatto  se  la  cauzione  debba  calcolarsi sulle sanzioni
vigenti  al  momento  del  fatto o sulle sanzioni aumentate del nuovo
codice, anche in questo caso in spregio del diritto di difesa.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost.  e 23, legge n. 87/1953, ritenuta la
rilevanza   e   non  manifesta  infondatezza,  solleva  d'ufficio  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis introdotto
dalla  legge  1°  agosto  2003, n. 214 che ha convertito in legge con
modificazioni,  il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, per contrasto con gli
artt. 2,  3  e  24 della Costituzione della Repubblica italiana nella
parte  in  cui  prevede  che  all'atto  del  deposito del ricorso, il
ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a
pena  di  inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del
massimo  edittale  della  sanzione inflitta dall'organo accertatore e
per gli altri motivi esposti;
    Sospende  il  presente  giudizio  n. 2886/02/A  R.G.A.C.  per gli
affari contenziosi dell'anno 2003;
    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosenza, addi' 9 ottobre 2003
                    Il giudice di pace: De Cesare
03C1336