N. 93 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 - 11 dicembre 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 dicembre 2003 (della Regione Toscana)
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
  del    lavoro    di    cui   alla   legge   n. 30/2003   Disciplina
  dell'organizzazione   del  mercato  del  lavoro  -  Previsione  del
  mantenimento  da parte delle Province delle funzioni amministrative
  attribuite dal d.lgs. n. 469/1997 - Ricorso della Regione Toscana -
  Denunciata  lesione  della sfera di competenza regionale in materia
  di  tutela  e  sicurezza  del  lavoro,  nonche'  di collocamento al
  lavoro,  mediante  l'adozione  di  una  disciplina  analitica  e di
  dettaglio   -   Violazione   della  competenza  regionale  relativa
  all'allocazione  delle  funzioni  agli enti locali nelle materie di
  spettanza regionale.
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
  del  lavoro - Disciplina dell'organizzazione del mercato del lavoro
  e   autorizzazioni   all'intermediazione  ed  interposizione  nella
  somministrazione  di  lavoro  -  Modalita' di rilascio da parte del
  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali - Costituzione di
  apposito  albo  nazionale delle agenzie per il lavoro «autorizzate»
  allo  svolgimento di tale attivita' - Ricorso della Regione Toscana
  - Denunciata lesione della sfera di competenza regionale in materia
  di  tutela  del lavoro e di mercato del lavoro, mediante l'adozione
  di una disciplina analitica e di dettaglio.
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
  del   lavoro,   di   cui   alla   legge   n. 30/2003  -  Disciplina
  dell'organizzazione   del   mercato   del  lavoro  -  Attivita'  di
  intermediazione  ricerca  e  selezione del personale, supporto alla
  ricollocazione   professionale   -   Autorizzazione   regionale   -
  Limitazione  al territorio della Regione - Procedimento di rilascio
  di  detta  autorizzazione  e  conseguente iscrizione in una sezione
  speciale dell'albo nazionale - Determinazione da parte del Ministro
  del  lavoro  e  delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
  unificata,  delle modalita' di costituzione della sezione regionale
  dell'albo  -  Ricorso  della  Regione  Toscana - Denunciata lesione
  della sfera di competenza regionale in materia di tutela del lavoro
  e di mercato del lavoro - Incidenza sui principi di imparzialita' e
  buon andamento della pubblica amministrazione.
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 6, commi 6, 7 e
  8.
- Costituzione, artt. 97, 117 e 118.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
  del   lavoro,   di   cui   alla   legge   n. 30/2003  -  Disciplina
  dell'organizzazione  del  mercato  del  lavoro  -  Apprendistato  -
  Regolamentazione  dei  profili  formativi -  Ricorso  della Regione
  Toscana  -  Denunciata lesione della sfera di competenza regionale,
  in  materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonche' di formazione
  professionale.
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 48, comma 4.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
  del   lavoro,   di   cui   alla   legge   n. 30/2003  -  Disciplina
  dell'organizzazione   del   mercato   del   lavoro   -   Disciplina
  dell'apprendistato  «professionalizzante»  -  Regolamentazione  dei
  profili  formativi  -  Ricorso  della  Regione Toscana - Denunciata
  lesione  della sfera di competenza regionale in materia di tutela e
  sicurezza del lavoro e di formazione professionale.
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 49, comma 5.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
  del   lavoro,   di   cui   alla   legge   n. 30/2003  -  Disciplina
  dell'apprendistato  per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
  di  alta  formazione  -  Ricorso della Regione Toscana - Denunciata
  lesione  della sfera di competenza regionale in materia di tutela e
  sicurezza del lavoro e di formazione professionale.
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 50, comma 3.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
  del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina del contratto
  di  inserimento  e  reinserimento  nel mercato del lavoro - Ricorso
  della   Regione   Toscana -   Denunciata  lesione  della  sfera  di
  competenza  regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro e
  di formazione professionale.
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 54.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
  del lavoro, di cui alla legge n. 30/2003 - Disciplina del contratto
  di  inserimento  -  Ipotesi  di mancata determinazione entro cinque
  mesi  dall'entrata  in vigore del decreto legislativo, da parte del
  contratto  collettivo nazionale, delle modalita' di definizione dei
  piani  individuali  -  Previsione  della  convocazione da parte del
  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali delle convocazioni
  delle  parti  per l'accordo e, in mancanza dello stesso, del potere
  di provvedere con proprio decreto - Ricorso della Regione Toscana -
  Denunciata  lesione  della sfera di competenza regionale in materia
  di  formazione professionale e di interventi di politica attiva del
  lavoro - Eccesso di delega.
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 55, comma 3.
- Costituzione, artt. 76, 117 e 118.
Lavoro - Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
  del   lavoro,   di   cui   alla   legge   n. 30/2003  -  Disciplina
  dell'organizzazione   del  mercato  del  lavoro  -  Disciplina  dei
  tirocini  estivi  di  addestramento,  promossi  durante  le vacanze
  estive  per  adolescenti o giovani iscritti all'universita' o ad un
  istituto  scolastico,  con  fini  orientativi  e  di  addestramento
  pratico  -  Previsione  di  borse di studio e «stages» - Disciplina
  delle  prestazioni  di  lavoro  accessorio  - Ricorso della Regione
  Toscana  -  Denunciata lesione della sfera di competenza regionale,
  in materia di tutela e sicurezza del lavoro.
- Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 60, 70 e 71.
- Costituzione, artt. 117 e 118.
(GU n.5 del 4-2-2004 )
    Ricorso  della  Regione  Toscana,  in  persona del presidente pro
tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 1211
del 24 novembre 2003, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente  atto,  dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso
lo  studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;
    Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la  dichiarazione  di illegittimita' costituzionale degli articoli 3,
secondo  comma; 4; 6, sesto, settimo ed ottavo comma; art. 48, quarto
comma;  49,  quinto  comma;  50, terzo comma; 54; 55; 60; 70 e 71 del
decreto  legislativo  10  settembre 2003 n. 276, per violazione degli
articoli 76, 97, 117 e 118 della Costituzione.
    Nel supplemento n. 159 alla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003
n. 235  e'  stato  pubblicato  il  decreto  legislativo  n. 276/2003,
recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».
    La  Regione  Toscana  ha  impugnato  la  legge  delega n. 30/2003
(artt. 1,  primo comma, secondo comma lett. a), lett. b) punti 2 e 3,
lett. d),  lett. e),  lett. f),  lett. l),  lett. o); art. 2; art. 7;
art. 8  primo  comma,  secondo  comma  lett. g)  e  terzo comma), per
violazione degli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione, eccependo
in  particolare  la  violazione della competenza costituzionale delle
Regioni  in  materia  di  tutela  e  sicurezza  del lavoro nonche' di
istruzione  e  di  formazione  professionale. Nella materia «tutela e
sicurezza  del  lavoro»  rientra infatti la dimensione amministrativa
delle funzioni pubbliche attinenti al lavoro. L'espressione del terzo
comma  dell'art. 117  Cost.  e' dunque riferita alle politiche attive
del  lavoro  al mercato del lavoro e quindi ai servizi per l'impiego,
alle  agenzie di mediazione e di lavoro interinale, alla tutela delle
fasce   deboli,   agli   ammortizzatori   sociali,   agli   incentivi
all'occupazione.
    Le  disposizioni  ora impugnate, nell'attuare la suddetta delega,
non rispettano le attribuzioni regionali nelle citate materie (tutela
e sicurezza del lavoro; istruzione e formazione professionale) e sono
pertanto costituzionalmente illegittime per i seguenti motivi di

                               Diritto

    1.  -  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 3, secondo comma,
per contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost.
    La  disposizione  in esame, laddove stabilisce che resta fermo il
mantenimento   alle   province  delle  funzioni  amministrative  loro
attribuite  dal  decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 in tema
di  mercato del lavoro, appare incostituzionale in quanto, in base al
combinato  disposto  dell'art. 118,  secondo  comma  e dell'art. 117,
terzo e quarto comma Cost., e' illegittima l'allocazione diretta agli
enti  locali  di  funzioni  amministrative  con  legge  statale nelle
materie regionali. Poiche' il mercato del lavoro rientra nella tutela
e  sicurezza  del  lavoro,  compete  alle  Regioni  con propria legge
operare l'allocazione delle funzioni amministrative in capo agli enti
locali,  ovviamente  nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 118
Cost.
    D'altra  parte  l'art. 117  secondo  comma  lett. p) assegna alla
competenza   statale   la   sola   determinazione   delle   «funzioni
fondamentali»  degli  enti locali, tra cui non rientrano i compiti in
questione.
    2.  - Illegittimita' costituzionale dell'art. 4 per contrasto con
gli artt. 117 e 118 Cost.
    La  disposizione  prevede  l'istituzione  presso il Ministero del
lavoro  e  delle  politiche sociali di un apposito albo delle agenzie
per  il  lavoro,  ove  vengono iscritti, se in possesso dei requisiti
giuridici e finanziari stabiliti dal successivo art. 5, gli operatori
pubblici   e   privati   autorizzati   a  svolgere  le  attivita'  di
somministrazione   di   lavoro,  di  intermediazione,  di  ricerca  e
selezione    del   personale,   di   supporto   alla   ricollocazione
professionale.
    L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali.  Con  tale autorizzazione dunque lo Stato abilita
gli  operatori  - denominati agenzie per il lavoro - allo svolgimento
delle  sopra  indicate  attivita'  di  somministrazione di lavoro, di
intermediazione,  di  ricerca  e selezione del personale, di supporto
alla  ricollocazione  professionale.  La  disciplina in esame attiene
alla  materia della tutela e sicurezza del lavoro, soggetta, ai sensi
dell'art. 117   terzo   comma   Cost.,   alla   potesta'  legislativa
concorrente  Stato-Regioni.  Pertanto  allo  Stato  compete  la  sola
determinazione  dei principi fondamentali, mentre alle Regioni spetta
dettare  la  regolamentazione della materia ivi comprese le procedure
autorizzative.
    Percio'   il  legislatore  statale  avrebbe  dovuto  limitarsi  a
prevedere  la  necessita'  di  un  regime  autorizzativo,  nonche'  a
stabilire  i  requisiti  giuridici  e  finanziari necessari per poter
svolgere   le   attivita'   in   questione,   in  modo  da  garantire
l'uniformita' di trattamento su tutto il territorio nazionale.
    Ma,  una  volta  disciplinati  detti  aspetti, la normativa sulle
procedure  di  autorizzazione,  sul  rilascio  della  medesima, sulla
gestione  dell'albo  avrebbe  dovuto  essere  rimessa  al legislatore
regionale.
    La  disposizione  impugnata,  invece,  introduce un meccanismo di
autorizzazione  accentrato  e, quindi, normato e gestito dallo Stato,
mentre,  in  considerazione  della  potesta' concorrente, spetta alle
Regioni  la disciplina legislativa e, nei termini di tale disciplina,
la    concreta    gestione    delle   attivita'   amministrative   di
autorizzazione.
    Ne' puo' ritenersi legittima l'allocazione della funzione in capo
allo  Stato  in  nome del principio di sussidiarieta': in primo luogo
infatti,  come  ha  chiarito  la  Corte costituzionale nella sentenza
n. 303/2003,   quando  si  intendano  attrarre  allo  Stato  funzioni
amministrative  in  sussidiarieta',  il  titolo  del  legiferare deve
essere  reso evidente in maniera esplicita, perche' la sussidiarieta'
deroga  al  normale  riparto delle competenze stabilito nell'art. 117
Cost., mentre tale regola non e' rispettata nel caso in esame.
    Inoltre nella stessa sentenza n. 303/2003 la Corte costituzionale
ha chiarito che quando lo Stato intenda attrarre a se stesso funzioni
attinenti a materie regionali, deve comunque procedere con una scelta
che non sia irragionevole e che sia frutto di accordo con le Regioni.
    Nel   caso   in  esame  non  sono  rispettate  neanche  tali  due
condizioni:  l'impugnata  disposizione accentra a livello centrale la
funzione,  senza  una  particolare  esigenza  che  renda razionale la
scelta  e,  inoltre,  non e' prevista l'intesa con le Regioni, intesa
che,  secondo  l'insegnamento della Corte costituzionale, costituisce
il  presupposto  indispensabile  per  il  superamento  del  vaglio di
legittimita'  costituzionale  della legge statale che allochi in capo
allo Stato funzioni rientranti in materie di competenza regionale.
    Il  comma  quinto dell'impugnato art. 4 e' incostituzionale anche
perche'  prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
disciplinera'  con  proprio  decreto  le modalita' della richiesta di
autorizzazione,  i  criteri  per  la  verifica del corretto andamento
delle   attivita'   svolte,  i  criteri  e  le  modalita'  di  revoca
dell'autorizzazione   nonche'   ogni   altro  profilo  relativo  alla
organizzazione  e  alle  modalita'  di  funzionamento dell'albo delle
agenzie per il lavoro. Tale previsione contrasta con l'art. 117 sesto
comma  della  Costituzione:  per  il suo contenuto infatti l'emanando
decreto e' un atto di natura regolamentare che e' precluso allo Stato
emanare  in  una  materia  non  rientrante, come quella in esame, tra
quelle riservate in via esclusiva allo Stato.
    3. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto, settimo ed
ottavo comma per contrasto con gli articoli 97, 117 e 118 Cost.
    Il  sesto  comma  dell'art. 6 prevede che l'autorizzazione per lo
svolgimento  delle  attivita' di intermediazione, ricerca e selezione
del  personale,  supporto  alla  ricollocazione  professionale  possa
essere  rilasciata dalle Regioni con esclusivo riferimento al proprio
territorio;  il  settimo  comma disciplina il procedimento con cui le
Regioni rilasciano detta autorizzazione che determina l'iscrizione in
una  sezione speciale dell'albo nazionale; l'ottavo comma dispone che
il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza  unificata,  determina  le modalita' di costituzione della
sezione regionale dell'albo.
    Le disposizioni si presentano incostituzionali.
    Infatti,  per  i motivi rilevati al precedente punto, il rilascio
dell'autorizzazione,  nel rispetto dei principi posti dal legislatore
statale, avrebbe dovuto essere attribuito alla competenza legislativa
ed amministrativa della Regione, vertendosi nella materia di tutela e
sicurezza del lavoro, soggetta alla potesta' legislativa concorrente.
    Invece  alle  Regioni e' attribuita la possibilita' di rilasciare
solo una autorizzazione regionale che costituisce un mero doppione di
quella   rilasciata  dallo  Stato.  Infatti  il  rilascio  delle  due
autorizzazioni e' subordinato al possesso dei medesimi requisiti.
    La  norma contrasta dunque anche con l'art. 97 Cost. e quindi con
il  principio  di buona amministrazione, perche' duplica senza alcuna
ragionevolezza  i  provvedimenti  amministrativi:  non  si  comprende
infatti  il  senso  di  due regimi autorizzativi - uno statale ed uno
regionale - a fronte del possesso di uguali requisiti richiesti.
    Il  sesto  comma  e'  altresi'  incostituzionale perche', in ogni
caso,  circoscrive  l'autorizzazione regionale solo alle attivita' di
intermediazione,  ricerca,  selezione  del  personale e supporto alla
ricollocazione,   escludendo  quindi  ogni  possibile  autorizzazione
regionale  per  le  attivita' di somministrazione del lavoro che sono
quindi  unicamente  riservate  allo Stato: tale esclusione non appare
legittima   in   quanto   anche   l'autorizzazione  allo  svolgimento
dell'attivita'   di   somministrazione   riguarda  l'esercizio  delle
politiche attive del lavoro, di competenza regionale.
    Le  censure  sopra  esposte appaiono assorbenti: in ogni caso, in
denegata  ipotesi  in  cui  fosse ritenuto conforme a Costituzione il
meccanismo  della  doppia  autorizzazione  prevista  dal  legislatore
delegato,   sarebbe   comunque   incostituzionale  il  settimo  comma
dell'articolo  in esame che disciplina nel dettaglio la procedura per
il  rilascio  dell'autorizzazione regionale. Tale disciplina dovrebbe
infatti  essere  normata  unicamente  dal  legislatore  regionale nel
rispetto dei soli principi fissati a livello statale.
    Il  comma  ottavo  si  pone poi in contrasto anche con l'art. 117
sesto comma Costituzione, perche' l'emanando decreto ministeriale ivi
previsto  ha  natura  regolamentare  ed e' quindi inammissibile nella
materia in esame che non e' in via esclusiva riservata allo Stato.
    4.  -  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 48, comma quarto,
per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.
    L'art. 48   disciplina   il   contratto   di   apprendistato  per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
    Il  quarto  comma  prevede  che  la  regolamentazione dei profili
formativi   dell'apprendistato   suddetto  e'  rimessa  alle  Regioni
d'intesa  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le  associazioni  dei  datori  di  lavoro  e dei prestatori di lavoro
comparativamente   piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
        a)  definizione  della qualifica professionale; b) previsione
di  un  monte  ore  di  formazione  esterna  od interna alla azienda,
congruo  al conseguimento della qualifica professionale; c) rinvio ai
contratti   collettivi  di  lavoro  stipulati  a  livello  nazionale,
territoriale  o  aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro  comparativamente  piu' rappresentative per la determinazione,
anche   all'interno   degli   enti  bilaterali,  delle  modalita'  di
erogazione  della  formazione  aziendale  nel rispetto degli standard
generali  fissati  dalle  regioni;  d) riconoscimento, sulla base dei
risultati  conseguiti  all'interno  del percorso di formazione, della
qualifica  professionale ai fini contrattuali; e) registrazione della
formazione  effettuata  nel  libretto  formativo;  f)  presenza di un
tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
    La  disposizione  che  si  impugna  e'  lesiva delle attribuzioni
regionali  in  materia  di  istruzione  e  formazione  professionale,
rientrante  nella  potesta'  legislativa  residuale  delle Regioni ai
sensi dell'arte. 117 quarto comma Cost.
    Pertanto   in   tale   materia  la  Regione  deve  rispettare  la
Costituzione nonche' i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e   dagli   obblighi  internazionali;  pertanto  non  e'  conforme  a
Costituzione  assoggettare  la regolamentazione regionale dei profili
formativi  dell'apprendistato  ne'  alla prevista obbligatoria intesa
con  i  Ministri  del  lavoro  e  dell'istruzione,  ne'  ai criteri e
principi direttivi che la norma predetermina.
    Anche   ove   si   ritenga  di  dover  ricondurre  la  disciplina
dell'apprendistato  in  questione  alle  politiche  attive del lavoro
inquadrabile quindi nella tutela e sicurezza del lavoro di competenza
concorrente    delle    Regioni,    la    norma   sarebbe   parimenti
incostituzionale per due profili.
    In   primo   luogo   perche'   non  e'  ammissibile  condizionare
l'esercizio  della  potesta' legislativa regionale chiamata a dettare
la   regolamentazione  dei  profili  formativi  dell'apprendistato  -
all'intesa  con  i  Ministri:  gli  accordi  e  le intese infatti non
possono  limitare, vincolare ed esautorare il legislatore ne' statale
ne'  regionale,  in  quanto  l'ordine costituzionale delle competenze
legislative  e'  indisponibile e non puo' dipendere da accordi (Corte
cost. 24 aprile 1996 n. 126; n. 437/2001).
    In  secondo  luogo  risulta  lesiva della competenza regionale la
previsione  contenuta  nella lettera c) del comma qui contestato, che
impone  il  rinvio  da  parte  della  regolamentazione  regionale  ai
contratti   collettivi  per  la  determinazione  delle  modalita'  di
erogazione   della  formazione  aziendale.  Tale  rinvio  non  appare
giustificato  ne'  il  medesimo  e'  preposto  a  garantire i livelli
essenziali delle prestazioni.
    5.  -  Illegittimita'  costituzionale dell'art. 49, quinto comma,
per contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost.
    L'art. 49    disciplina    l'apprendistato   professionalizzante,
finalizzato  al  conseguimento  di  una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base.
    Il  comma  quinto  stabilisce che la regolamentazione dei profili
formativi di detto apprendistato e' rimessa alle Regioni d'intesa con
le  associazioni  dei  datori e prestatori di lavoro comparativamente
piu'  rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti
criteri  e  principi  direttivi:  a)  previsione  di  un monte ore di
formazione  esterna od interna alla azienda, di almeno centoventi ore
per    anno,   per   l'acquisizione   di   competenze   di   base   e
tecnico-professionali;  b)  rinvio  ai contratti collettivi di lavoro
stipulati   a   livello   nazionale,   territoriale  o  aziendale  da
associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative  per  la determinazione, anche all'interno degli enti
bilaterali, delle modalita' di erogazione e della articolazione della
formazione esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione
alla  capacita'  formativa  interna  rispetto  a  quella  offerta dai
soggetti   esterni;  c)  riconoscimento,  sulla  base  dei  risultati
conseguiti  all'interno  del  percorso di formazione, della qualifica
professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutore aziendale
con formazione e competenze adeguate.
    Anche in tale fattispecie, come in quella esaminata al precedente
punto,  vengono  in  rilievo  le  competenze  regionali in materia di
istruzione   e  formazione  professionale  attribuite  alla  potesta'
legislativa  residuale  regionale ai sensi dell'art. 117 quarto comma
Cost.,  con  la  conseguenza che non sono ammissibili i principi ed i
criteri    direttivi    imposti   al   legislatore   regionale,   ne'
l'obbligatoria  intesa con le associazioni dei datori e prestatori di
lavoro.
    In  denegata  ipotesi,  anche in tal caso, come per il precedente
art. 48  quarto  comma,  si  contesta  la  previsione dell'intesa, in
quanto   pone   un   vincolo  al  legislatore  regionale  proposto  a
regolamentare   i   profili   professionali   dell'apprendistato   in
questione;  il  vincolo  in  tal  caso  appare  ancora  piu' invasivo
rispetto  al  precedente  art. 48,  in quanto e' imposta l'intesa non
gia'  con  i Ministri competenti, ma con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro.
    Altresi'  lesiva delle attribuzioni regionali appare anche in tal
caso  la previsione della lettera b) del comma qui impugnato, perche'
il   rinvio   obbligatorio   ai   contratti   collettivi  non  appare
giustificato  ne'  il  medesimo  e'  preposto  a  garantire i livelli
essenziali  delle  prestazioni  che  possono legittimare l'intervento
statale.
    6. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 50, terzo comma, per
contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.
    L'art. 50  disciplina  l'apprendistato  per  l'acquisizione di un
diploma o per percorsi di alta formazione. Il terzo comma dispone che
la  regolamentazione e la durata dell'apprendistato in questione sono
rimessi   alle  Regioni,  per  i  soli  profili  che  attengono  alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di
lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro,  le  universita'  e  le altre
istituzioni formative.
    Anche  tale norma, come i precedenti artt. 48 e 49, appare lesiva
delle  attribuzioni  residuali  regionali  in materia di istruzione e
formazione   professionale,   perche'   vincola   il   legislatore  e
l'amministrazione   regionale   all'accordo   con   le   associazioni
territoriali  dei  datori e prestatori di lavoro, le universita' e le
altre istituzioni formative.
    La  imposizione  di  detto  accordo  e'  parimenti  lesiva  delle
attribuzioni  regionali  anche  nella  ipotesi  in cui si ritenga che
l'istituto  rientri  nella  tutela e sicurezza del lavoro e quindi in
materia  concorrente,  in  quanto,  come  sopra rilevato, la potesta'
legislativa  regionale  non  puo'  essere  vincolata  da obbligatorie
intese con i soggetti operanti nel settore.
    7.  -  Illegittimita'  costituzionale  degli  artt. 54  e  55 per
contrasto con gli artt. 76, 117 e 118 Cost.
    Gli   articoli   qui  contestati  disciplinano  il  contratto  di
inserimento,  diretto  a  realizzare l'inserimento o il reinserimento
nel  mercato del lavoro di determinate categorie di persone, mediante
un  progetto  individuale  di  inserimento  finalizzato  a  garantire
l'adeguamento  delle  competenze  professionali  del lavoratore ad un
determinato contesto lavorativo.
    In sostanza tale contratto sostituisce il precedente contratto di
formazione  lavoro,  in relazione al quale, per gli aspetti attinenti
la formazione professionale, era indubbia la competenza regionale che
e' stata regolarmente esercitata.
    Gli  artt. 54  e  55,  invece,  non  prevedono  alcuna competenza
regionale,  neppure  per  quanto  attiene  al progetto individuale di
inserimento   che   ha   un  contenuto  prettamente  formativo.  Tale
esclusione  regionale non e' sopperita neanche da forme di intesa con
le Regioni.
    Percio'  le  impugnate  disposizioni  si pongono in contrasto con
l'art. 117  Cost.  perche'  violano la competenza residuale riservata
alle Regioni in materia di formazione professionale (art. 117, quarto
comma),  nonche'  la  competenza  concorrente  in materia di tutela e
sicurezza  del  lavoro  (art. 117,  terzo comma, Cost.), posto che la
disciplina  del  progetto  di  inserimento e' riconducibile oltre che
alla  formazione  professionale,  anche  alle  politiche  attive  del
lavoro.
    L'art. 55   impugnato   appare   ulteriormente   lesivo   per  la
disposizione  contenuta nel terzo comma, il quale stabilisce che, ove
entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del decreto non sia
intervenuta  la  determinazione  da  parte  del  Contratto collettivo
nazionale  delle  modalita'  di  definizione dei piani individuali di
inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca
le  parti  per raggiungere l'accordo e, in mancanza, provvede con suo
decreto.
    Anche tale previsione, ignorando completamente le Regioni, appare
lesiva   delle   attribuzioni  regionali  in  materia  di  formazione
professionale,  nonche'  degli  interventi  di  politica  attiva  del
lavoro.
    Inoltre  la  disposizione in esame contrasta con la legge delega:
l'art. 2,  lett. h)  della legge n. 30/2003 ha infatti previsto che i
contenuti  dell'attivita'  formativa  (la  quale, come gia' rilevato,
comprende  anche  i  contratti di inserimento), in difetto di accordo
con  le  associazioni,  avrebbero  dovuto  essere  determinati  dalle
Regioni  d'intesa  con  il  Ministro  e  non gia' unilateralmente dal
Ministro, come invece stabilisce la norma qui contestata.
    Percio'  l'art. 55,  terzo  comma,  e' incostituzionale anche per
violazione  dell'art. 76  della Costituzione, vizio che la Regione e'
legittimata ad eccepire in quanto determina una lesione delle proprie
attribuzioni costituzionali.
    8.  -  Illegittimita'  costituzionale degli artt. 60, 70 e 71 per
contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.
    L'art. 60  disciplina i tirocini estivi di orientamento, promossi
durante   le  vacanze  estive  per  adolescenti  o  giovani  iscritti
all'universita'  o  ad un istituto scolastico, con fini orientativi e
di addestramento pratico.
    I  tirocini  in  questione, quindi, come le borse di studio e gli
stages,   rappresentano   misure   volte   a  favorire  e  promuovere
l'occupazione  dei giovani e percio' rientrano nelle politiche attive
del   lavoro,   la   cui   disciplina,   nel  rispetto  dei  principi
fondamentali,  e'  di  competenza  regionale  perche'  attinente alla
materia, concorrente, della tutela e sicurezza del lavoro.
    La  disposizione  in esame, invece, non prevede alcuno spazio per
il  legislatore  regionale,  ne'  alcun  coinvolgimento delle Regioni
nello  svolgimento  delle  funzioni  amministrative  connesse  con  i
tirocini di orientamento.
    Analogo rilievo viene formulato nei confronti degli artt. 70 e 71
che  disciplinano  le  prestazioni  di  lavoro accessorio, prevedendo
anche i soggetti che possono svolgere tali attivita'.
    Anche  in  questa ipotesi, dunque, la normativa ha ad oggetto non
gia'  la disciplina del contratto e del rapporto di lavoro, ma misure
di  promozione  del  lavoro  che,  in  quanto  tali,  rientrano nella
potesta' legislativa concorrente regionale.
    Anche  gli  artt. 70  e 71, invece, in totale violazione di detta
potesta',  non  prevedono  alcuno spazio per il legislatore regionale
ne'   un  intervento  regionale  nello  svolgimento  delle  correlate
funzioni amministrative.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  l'ecc.ma  Corte costituzionale voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, secondo comma; 4; 6
sesto,  settimo  ed ottavo comma; 48, quarto comma; 49, quinto comma;
50,  terzo  comma;  54;  55;  60;  70 e 71 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 per i motivi esposti nel presente ricorso.
        Firenze - Roma, addi' 5 dicembre 2003
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
03C1351