N. 365 ORDINANZA 10 - 19 dicembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte  e  tasse - Tassa annuale per il mantenimento dell'iscrizione
  delle  societa' nel registro delle imprese - Indebito conseguente a
  sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee - Termine
  triennale  per  l'azione  di  ripetizione - Lamentata irragionevole
  equiparazione  del  versamento  indebito  al  versamento  erroneo -
  Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, comma 2.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.51 del 24-12-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Guido  NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco
BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 11, comma 2,
della  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per
la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo), promossi con due ordinanze del
15 ottobre  2002  emesse  dal  Tribunale  di Firenze nei procedimenti
civili  vertenti  tra  l'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato e
Fratelli Marzia S.r.l. e Oreste Pardini S.p.A., iscritte ai numeri 62
e  63  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 1° ottobre 2003 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con  due ordinanze di identico tenore, indicate in
epigrafe,  il  Tribunale  di  Firenze  ha  sollevato,  in riferimento
all'art. 3    della    Costituzione,    questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 11,  comma 2, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448  (Misure  di  finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione e lo
sviluppo),  secondo  cui  il  rimborso  di quanto versato a titolo di
tassa annuale per il c.d. mantenimento dell'iscrizione delle societa'
nel   registro   delle   imprese   -   istituita  dall'art. 3,  commi
diciottesimo  e  diciannovesimo,  del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n. 853  (Disposizioni  in materia di imposte sul valore aggiunto e di
imposte  sul  reddito  e  disposizioni  relative  all'Amministrazione
finanziaria),  convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio
1985,  n. 17, successivamente ritenuta dalla Corte di giustizia delle
Comunita'  europee  in contrasto con l'ordinamento comunitario - deve
essere chiesto nel termine triennale previsto dall'art. 13 del d.P.R.
26 ottobre  1972,  n. 641  (Disciplina  delle tasse sulle concessioni
governative), per la restituzione delle tasse erroneamente pagate;
        che  le ordinanze sono state rese nel corso di due giudizi di
opposizione  proposti nel 1994 dall'Amministrazione finanziaria dello
Stato  contro  i decreti con cui il Presidente del Tribunale le aveva
ingiunto  di  restituire  alla  S.r.l.  Fratelli Marzi ed alla S.p.A.
Oreste  Pardini  le  somme  da  esse  pagate  a  titolo  di «tassa di
mantenimento» per gli anni 1985-1992;
        che  in  entrambi  i  giudizi - secondo quanto riferito dalle
ordinanze  -  l'Amministrazione  opponente  ha  eccepito la decadenza
delle  societa'  dall'azione  di restituzione per intervenuto decorso
del triennio;
        che,  secondo  il  giudice  rimettente,  la  norma  impugnata
contrasta  con  l'art. 3  della  Costituzione  «nella  parte  in cui,
stabilendo  il termine decadenziale triennale del diritto al rimborso
tributario  sorgente  da un indebito versamento, non differenzia tale
diritto da quello sorgente dal versamento erroneo»;
        che  in  entrambi  i giudizi e' intervenuto il Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  tramite l'Avvocatura generale dello Stato,
depositando  memorie  di contenuto identico, nelle quali ha sostenuto
l'inammissibilita'   e   comunque  la  manifesta  infondatezza  della
questione.
    Considerato  che  i  due  giudizi,  ponendo  la stessa questione,
devono essere riuniti;
        che l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura
generale  dello  Stato  non  e' fondata, in quanto dalla pur succinta
motivazione  delle  ordinanze  si  puo'  desumere che la scelta fatta
dall'art. 11,  comma 2,  della  legge  n. 448  del 1998, di estendere
all'azione  di  ripetizione  della «tassa di mantenimento» il termine
triennale  di decadenza di cui all'art. 13 del decreto del Presidente
della   Repubblica  n. 641  del  1972,  e'  dal  rimettente  ritenuta
irragionevole   sotto  il  profilo  della  differenza  esistente  tra
pagamento  di tasse non dovute perche' previste da norme contrastanti
con il diritto comunitario (oggetto della prima norma) e pagamento di
tasse  non  dovute  perche' versate a seguito di errore imputabile al
contribuente (oggetto della seconda);
        che,   cosi'  individuata,  la  questione  e'  manifestamente
infondata, muovendo da un erroneo presupposto interpretativo;
        che infatti la norma della quale si e' disposta l'estensione,
usando  l'espressione «restituzione delle tasse erroneamente pagate»,
non  ha  inteso  limitare  l'ambito  di  applicabilita'  del  termine
decadenziale  alla  sola  ipotesi  del pagamento determinato da falsa
rappresentazione  della  realta'  normativa  o  fattuale da parte del
contribuente,  in quanto in tal caso avrebbe indicato l'oggetto della
rappresentazione stessa;
        che,   invece,   l'uso   dell'avverbio  «erroneamente»  senza
ulteriori specificazioni evoca, in termini generali, come presupposto
dell'operativita'  della  norma  il  dato  oggettivo  di un pagamento
comunque non dovuto, come del resto la giurisprudenza di legittimita'
aveva ritenuto quando - prima dell'introduzione della norma impugnata
- aveva in via interpretativa applicato alle azioni di ripetizione di
cui trattasi proprio il termine triennale di cui al citato art. 13.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'articolo 11,  comma 2, della legge
23 dicembre   1998,   n. 448  (Misure  di  finanza  pubblica  per  la
stabilizzazione  e lo sviluppo), sollevata, in riferimento all'art. 3
della  Costituzione,  dal  Tribunale  di  Firenze con le ordinanze in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 19 dicembre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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