N. 1114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 ottobre 2003

Ordinanza  emessa il 6 ottobre 2003 dalla Corte dei conti, sez. giur.
di  appello  per  la  Regione  Sicilia sul ricorso proposto da INPDAP
contro Cicala Domenica

Previdenza  e assistenza sociale - Soggetto titolare di piu' pensioni
  -  Divieto  di  cumulo  dell'indennita'  integrativa  speciale  sui
  diversi trattamenti pensionistici - Determinazione della misura del
  trattamento   pensionistico  complessivo  oltre  il  quale  diventi
  operante  il divieto di cumulo dell'indennita' integrativa speciale
  -   Mancata   previsione  -  Ingiustificato  deteriore  trattamento
  rispetto a quanto previsto per i dipendenti della Regione Siciliana
  a  seguito  della sentenza della Corte costituzionale n. 516/2000 -
  Incidenza sulla garanzia previdenziale.
- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 99, comma secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 38.
(GU n.1 del 7-1-2004 )
                         LA CORTE DEI CONTI

    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso in appello in materia
di  pensioni civili, iscritto al n.931/A/C del registro di segreteria
e  promosso  dall'INPDAP  in  persona  del  legale rappresentante pro
tempore, domiciliato presso la sede legale in Palermo, via Resuttana,
360,
    Contro   la   sig.ra  Domenica  Cicala,  rappresentata  e  difesa
dall'avv.  Giacomo  D'Asaro,  presso il cui studio in Palermo, via XX
Settembre n. 29, ha eletto domicilio, avverso la sentenza n. 382/2002
del  giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale della
Corte  dei  conti  per  la  Regione siciliana, depositata il 25 marzo
2002.
    Visti gli atti e i documenti di causa;
    Uditi,  nella  pubblica  udienza  del 5 giugno 2003, il relatore,
consigliere  Salvatore  Cilia,  il dott. Giovanni Dino per l'INPDAP e
l'avv. Giovanni Russo Bavisotto per delega dell'avv. D'Asaro.

                                Fatto

    La  sig.ra  Domenica  Cicala,  titolare,  dal 4 febbraio 1989, di
pensione  di  reversibilita'  quale  vedova  del  sig. Angelo Failla,
insegnante  elementare,  a  decorrere  dal  1° settembre 1991 fruisce
anche  di  una pensione diretta in qualita', anche lei, di insegnante
elementare.  Cio' stante, nella considerazione che, a partire da tale
ultima  data,  la direzione provinciale del tesoro non ha mai incluso
nella  pensione  diretta l'indennita' integrativa speciale, la sig.ra
Cicala,   col  patrocinio  dell'avv. Giacomo  D'Asaro,  ha  formulato
ricorso  dinanzi  alla  sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per  la  Regione siciliana (depositato il 15 novembre 1994) contro il
Ministero   del   tesoro  -  Direzione  generale  degli  istituti  di
previdenza  per  il  riconoscimento  del  diritto alla corresponsione
sulla   pensione   diretta  della  predetta  indennita',  nonche'  al
pagamento delle differenze dovute sui ratei di pensione «diretta o di
reversibilita»  versati  negli  anni  trascorsi  con la rivalutazione
monetaria  e  gli interessi legali sulle somme rivalutate a decorrere
dalle singole scadenze e fino al soddisfo.
    Con  sentenza  n. 382  del  15  gennaio/25 marzo 2002, il giudice
unico  delle  pensioni, affermando che la pretesa dedotta in giudizio
sia  fondata in base alla giurispudenza «ormai assolutamente costante
e consolidata», dalla quale lo stesso «non ravvisa motivi per doversi
discostare»,   ha  riconosciuto  il  diritto  della  ricorrente  alla
fruizione della indennita' integrativa speciale, nella misura intera,
sulla  pensione  diretta (iscrizione n. 12346805), a decorrere dal 1°
settembre 1991, condannando l'INPDAP al pagamento dei ratei arretrati
e agli accessori di legge.
    Con  atto notificato il 15 aprile 2002 e depositato in segreteria
il  24  aprile  2002,  l'INPDAP  ha  impugnato  la  predetta sentenza
chiedendo l'annullamento della sentenza appellata considerato che, in
base alla sentenza n. 494/1993 della Corte costituzionale, in caso di
cumulo  di  due  trattamenti pensionistici, resta fermo il divieto di
cumulo  delle  indennita'  integrative  speciali  e  deve farsi salvo
soltanto  l'importo  corrispondente al trattamento minimo di pensione
previsto  per  il  Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. «minimo
INPS»),  aggiungendo  che  non  puo'  essere invocata ne' la sentenza
n. 566/1989,  che  concerne  il cumulo di un trattamento di attivita'
con  un  trattamento di pensione, ne' la sentenza n. 517/2000 (recte:
n.  516/2000),  che  riguarda  una  normativa  (quella  del personale
dipendente  della  Regione  siciliana)  non certamente applicabile al
caso  in  giudizio.  Peraltro,  nelle  more  del  giudizio di merito,
l'INPDAP  ha  chiesto  preliminarmente la sospensione dell'esecuzione
della  sentenza di primo grado, «atteso il danno grave e irreparabile
che  l'amministrazione  subirebbe  ...  nel recuperare poi con grande
difficolta',  in  caso  di accoglimento dell'appello le somme in piu'
erogate».
    Con   comparsa   di  costituzione  depositata  lo  stesso  giorno
dell'udienza,  l'avv.  D'Asaro  contesta  il  fondamento dell'appello
«alla stregua della giurisprudenza piu' recente della Corte dei conti
di  primo  grado  e  della sezione centrale di appello», chiedendo in
subordine la sospensione del giudizio in attesa della decisione della
Corte  costituzionale sulla questione sollevata dalla Corte dei conti
in  merito  alla  eventuale possibilita' della spettanza della doppia
i.i.s. su due trattamenti di pensione a carico dello Stato.
    Contestualmente,  l'avv.  D'Asaro  ha  depositato  una  delega in
favore  dell'avv.  Russo Bavisotto per essere sostituito nell'udienza
di discussione.
    Nel  corso  della  trattazione  orale,  sia  il  dott.  Dino  che
l'avv. Russo  Bavisotto  confermano  i contenuti e le richieste degli
atti scritti.

                               Diritto

    L'INPDAP sostiene nell'atto di appello che il ricorrente, essendo
in  godimento di due trattamenti pensionistici a carico dello Stato e
a  carico  dello  stesso  istituto previdenziale, non ha diritto alla
corresponsione  della  indennita' integrativa speciale su entrambe le
pensioni  percepite, stante la vigenza del divieto di cumulo ribadito
dalla  Corte  costituzionale con la sentenza n. 494/1993, fatto salvo
l'importo  corrispondente  al  c.d.  «minimo  I.N.P.S.».  Cio'  sta a
significare  che viene nuovamente all'esame della sezione il problema
del  cumulo  dell'indennita' integrativa speciale tra due trattamenti
pensionistici,  al  quale deve applicarsi la disposizione del secondo
comma  dell'art. 99  del  t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092,  la  quale,  anche  dopo la integrazione operata dal Giudice
delle leggi (sentenza n. 494/1993, appena citata), permane un divieto
generalizzato  della  predetta  indennita'  nel  caso  di due (o piu)
trattamenti  pensionistici,  pur non avendo il legislatore fissato il
limite  minimo o il trattamento complessivo al di sotto del quale non
debba operare il divieto stesso.
    Al  riguardo  si  deve  rilevare che con la sentenza n. 516/2000,
emessa  in  occasione  di  analoga  questione  riferita  al cumulo di
indennita'  di  contingenza  a  favore  di  pensionati  della regione
siciliana,  il  Giudice delle leggi - partendo dalla affermazione che
l'illegittimita'  costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di
per  se'  non incostituzionale, in relazione alla originaria funzione
di  tale  indennita'  (o  similare)  come  elemento  aggiuntivo della
retribuzione o pensione ma separato dall'una o dall'altra, allo scopo
di  adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo
della  vita  -  ha  concluso  nel  senso  che  tale illegittimita' si
riscontra   in   presenza  di  un  divieto  di  cumulo  di  carattere
generalizzato,  qualora,  cioe',  non  sia fissato un limite minimo o
trattamento  complessivo per le attivita' alle quali si riferisce, al
di  sotto  del  quale  il  divieto stesso non debba operare. La Corte
costituzionale  ha  inoltre  osservato  che, d'altra parte, spetta al
legislatore   la   scelta   fra  diverse  soluzioni  nell'ottica  del
perseguimento  di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e
pensionistico,  con  possibilita' quindi di distinguere la disciplina
del  cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, purche'
venga  comunque  rispettata  l'esigenza  di  una  esistenza  libera e
dignitosa  del  lavoratore  e  del  pensionato.  Conseguentemente, il
giudice  delle  leggi  ha  statuito  che «un divieto generalizzato di
cumulo  di  indennita' di contingenza (o indennita' equivalenti nella
funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo
dal  punto  d  vista  costituzionale  quando,  in presenza di diversi
trattamenti   a  titolo  di  attivita'  di  servizio  o  di  pensione
(ovviamente  quando  non  vi  sia  incompatibilita), non sia previsto
(sentenze  n. 566  del  1989 e n. 376 del 1994) un ragionevole limite
minimo  di  trattamento economico complessivo (o altro sistema con un
indice rapporto alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del
lavoratore-pensionato  e  della  sua  famiglia  o  del pensionato con
pluralita'  di  posizioni  assicurative),  al  di  sotto del quale il
divieto debba essere necessariamente escluso».
    E'  agevole  rilevare,  pertanto,  che  la  sentenza  n. 516/2000
conclude  con  un  dispositivo  diverso  da quello con il quale aveva
concluso  la  sentenza n. 376/1994 (sebbene la norma denunciata fosse
sostanzialmente  identica),  considerato infatti che la Corte, mentre
in   quest'ultima   ha   dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 4  della  legge  della  regione  siciliana  24 luglio 1978,
n. 17, nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare
di  piu' pensioni o assegni vitalizi - ferma restando la spettanza ad
un   solo   titolo   dell'indennita'   di   contingenza  o  di  altra
maggiorazione  finalizzata  all'adeguamento  al  costo  della vita -,
debba  comunque  farsi  salvo l'importo corrispondente al trattamento
minimo di pensione previsto per il Fondo lavoratori dipendenti, nella
prima  sentenza  ha  dichiarato l'illegittimita' costituzionale della
tabella  O,  lettera b), terzo comma della legge regionale 29 ottobre
1985,  n. 41  (sostanzialmente  riproduttiva  del citato art. 4 della
legge  regionale  n. 17/1978  «nella  parte  in  cui non determina la
misura  del  trattamento complessivo oltre il quale diventi operante,
per  i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo
della indennita' di contingenza ed indennita' similari».
    Ne  deriva  che,  alla  stregua della sentenza n. 516 - e tenendo
presente  la  linea  ragionativa  a  suo tempo seguita dalla sentenza
n. 566/1989  per il caso di cumulo di indennita' integrative speciali
in  presenza  di  un  trattamento  di  lavoro  e di una pensione - la
decurtazione  di  tale  indennita' in presenza di diversi trattamenti
pensionistici,  anche  quando  sia  salvaguardata  l'integrazione  al
minimo  INPS,  potrebbe  ritenersi  priva  di  qualsiasi  ragionevole
giustificazione  con  evidente  vulnus  degli  artt. 3  e  38  Cost.,
considerato   che  in  ogni  caso  l'art. 99,  comma  2,  del  d.P.R.
n. 1092/1973   non   stabilisce   un  ragionevole  limite  minimo  di
trattamento  economico  complessivo  (o  altro  sistema con un indice
rapportato  alle  esigenze  di  una  esistenza libera e dignitosa del
pensionato con pluralita' di posizioni assicurative), al di sotto del
quale  il  divieto di cumulo debba essere necessariamente escluso; e,
cioe',   in   conformita'   del   chiaro  orientamento  ripetutamente
manifestato dal Giudice delle leggi.
    La  questione di legittimita' costituzionale, oltre ad essere non
manifestamente  infondata  per le ragioni che precedono, e' rilevante
nel  presente  giudizio  stante che la decisione di questa sezione in
merito   all'appello   dell'INPDAP   e'  chiaramente  collegata  alla
circostanza  che  nell'ordinamento permanga (o non permanga) la norma
della cui legittimita' costituzionale si dubita: cio', ovviamente, in
quanto  il  collegio  non condivide la giurisprudenza della Corte dei
conti  citata  nella  sentenza di primo grado (e con riferimento alla
quale  il  giudice  monocratico  aveva  accolto  il  ricorso)  che ha
considerato gia' risolto il problema invece dibattuto in questa sede.
    Sulle  considerazioni  che  precedono  non  sembra  avere  alcuna
influenza la declaratoria di inammissibilita' pronunciata dalla Corte
costituzionale  con l'ord. n. 179/2003, stante il problema di base da
cui  era  stata  occasionata  la  relativa  questione di legittimita'
costituzionale era sostanzialmente diversa da quella che si tratta in
questa sede.
    A  questo  punto, stante che il giudizio rimesso a questa sezione
non  puo'  essere  -  allo stato - definito, deve essere esaminata la
richiesta  dell'appellante  di  sospensione  della  esecuzione  della
sentenza appellata in base alle considerazioni esposte in narrativa.
    In  merito,  il  collegio, rilevando che la normativa applicabile
(art. 10,  legge  21  luglio  2000, n. 205; art. 431 cod. proc. civ.)
consente  la  sospensione  dell'esecuzione  nel  caso  in  cui  dalla
esecuzione   medesima   possa   derivare  alla  parte  appellante  un
gravissimo  danno, deve osservare che, nella specie, tali presupposti
non   si   riscontrano   considerato  che  le  somme  (eventualmente)
corrisposte  in  piu'  potranno  (e dovranno) essere recuperate nelle
forme  e  con  i  mezzi  di  cui  l'amministrazione  dispone  per  la
ripetizione   dell'indebito   nei   confronti   di  un  soggetto  cui
mensilmente  eroga  un  trattamento  di  pensione;  conseguentemente,
l'istanza di sospensione formulata dall'INPDAP deve essere rigettata.
                              P. Q. M.
    Respingendo  la  domanda  di  sospensione  della esecuzione della
sentenza  impugnata, visti l'art. 134 Cost. e l'art. 23, commi 2 e 3,
della   legge   11  marzo  1953,  n. 87,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 99,  comma  2,  del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella
parte  in  cui  non  determina  la misura del trattamento complessivo
oltre  il  quale  diventi  operativo,  per  i  titolari di due o piu'
pensioni, il divieto di cumulo delle indennita' integrative speciali,
con contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost.
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli  atti  a  cura  della
segreteria,  alla  Corte costituzionale, sospendendo conseguentemente
il    processo   sino   all'esito   del   giudizio   incidentale   di
costituzionalita'.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti, e
sia  comunicata  ai  Presidenti  del  Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
    Cosi'  provveduto  in  Palermo,  nella  camera di consiglio del 5
giugno 2003.
                   Il Presidente-estensore: Cilia
03C1366