N. 371 SENTENZA 17 - 23 dicembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Intervento  in  giudizio  -  Presidente  del Consiglio dei ministri -
  Intervento prodotto oltre il prescritto termine - Inammissibilita'.
Maternita'  e  infanzia  -  Lavoratrici  madri  adottanti  -  Diritto
  all'indennita'  di  maternita',  in  caso  di  adozione nazionale -
  Riconducibilita'  della fattispecie dedotta in giudizio all'ipotesi
  dell'adozione    internazionale    -   Difetto   di   rilevanza   -
  Inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 72.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.
Maternita'   e  infanzia  -  Lavoratrici  madri  adottanti  -  Libere
  professioniste  -  Diritto all'indennita' di maternita', in caso di
  adozione   internazionale  -  Spettanza  nei  tre  mesi  successivi
  all'ingresso  del  minore  adottato  o  affidato,  anche  se  abbia
  superato  i  sei  anni  di  eta'  -  Mancata previsione - Manifesta
  irragionevole differenza di trattamento, rispetto a quanto previsto
  per   le   lavoratrici   dipendenti   e   per   quelle  autonome  -
  Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 72.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.
(GU n.52 del 31-12-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151  (Testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  a  norma  dell'articolo 15  della  legge  8 marzo  2000,
n. 53),  promosso  con ordinanza del 3 febbraio 2003 dal Tribunale di
Genova  sul  ricorso  proposto da Bartesaghi Maria Cleme contro Cassa
nazionale  previdenza  e  assistenza  forense, iscritta al n. 209 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice
relatore Fernanda Contri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Tribunale  di Genova, con ordinanza in data 3 febbraio
2003,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3,  31 e 37 della
Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 72
del  decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 151 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo  2000,  n. 53),  nella parte in cui tale norma non prevede il
diritto  della  libera professionista che abbia adottato un bambino a
percepire  l'indennita'  di  maternita',  anche  se  il  minore abbia
superato  i  sei  anni  e  fino  al  compimento di dodici anni, se di
nazionalita' italiana, o della maggiore eta', se straniero.
    Il  rimettente  premette  che  il giudizio a quo ha ad oggetto la
domanda   di   corresponsione   del  trattamento  di  maternita'  per
l'adozione   di   un   bambino  straniero,  proposta  da  una  libera
professionista  nei  confronti  della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza  forense,  la  quale aveva negato il pagamento sul rilievo
del  superamento  dei sei anni di eta' da parte del minore al momento
del suo ingresso nella famiglia adottiva.
    Il  giudice  a  quo,  dopo  aver rilevato che la chiara e univoca
formulazione  dell'art. 72 del d.lgs. n. 151 del 2001 - che riconosce
il  diritto  all'indennita'  di  maternita'  a  favore  della  libera
professionista,  a  condizione  che  il  bambino  adottato  non abbia
superato i sei anni di eta' - non consente interpretazioni diverse da
quella  letterale,  osserva che detta interpretazione appare tuttavia
in  contrasto  con  gli  artt. 3,  31  e 37 della Costituzione, i cui
principi   sono  stati  posti  a  base  delle  pronunce  della  Corte
costituzionale,  dirette  ad  ampliare  la  tutela medesima, sotto il
profilo   sia   dei   soggetti  beneficiari  delle  provvidenze,  sia
dell'entita' anche economica di esse.
    Gli  istituti  innovativi  introdotti  dal legislatore a sostegno
della famiglia, ispirati anch'essi ai citati principi costituzionali,
hanno  riguardato  prevalentemente i lavoratori dipendenti, mentre il
trattamento  di  maternita'  delle  libere  professioniste e' rimasto
disciplinato  dalla  legge  11 dicembre  1990,  n. 379 (Indennita' di
maternita'  per  le  libere  professioniste), le cui norme sono state
integralmente  trasfuse  nel  testo  unico.  Queste, nel prevedere la
condizione  del  mancato  superamento  dei  sei anni dell'adottato al
momento  di  ingresso  nella  famiglia,  per  il  sorgere del diritto
all'indennita',  non  tengono  conto  della circostanza che tale eta'
coincide  con  quella  dell'inserimento obbligatorio del minore nella
scuola  elementare,  da  cui deriva un notevole impegno relazionale e
intellettuale, soprattutto in rapporto ad un bambino adottato, specie
se straniero, che deve affrontare nuove realta' affettive, culturali,
linguistiche e ambientali.
    Tali  circostanze  sono  state considerate solo in relazione alle
adozioni da parte delle lavoratrici dipendenti, poiche' l'art. 36 del
testo  unico  prevede  il  congedo  parentale  fino al compimento dei
dodici  anni  di eta' del bambino e l'art. 27 stabilisce, nel caso di
adozione internazionale, il diritto al congedo di maternita' anche se
il  minore  adottato  abbia  superato i sei anni e sino al compimento
della maggiore eta'.
    Il   mancato  innalzamento  degli  indicati  limiti  di  eta'  in
relazione   alle   adozioni  da  parte  delle  libere  professioniste
costituisce,  ad  avviso  del  rimettente,  una palese violazione del
principio   di  eguaglianza,  che  da'  luogo  ad  una  irragionevole
disparita' di trattamento tra le due categorie di lavoratrici.
    2.  -  Con  atto  depositato il 27 maggio 2003 e' intervenuto nel
giudizio  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la
questione sia dichiarata infondata.

                       Considerato in diritto

    1. - La questione sottoposta dal Tribunale di Genova all'esame di
questa  Corte  concerne  la legittimita' costituzionale, in relazione
agli  artt. 3,  31  e 37 della Costituzione, dell'art. 72 del decreto
legislativo  26 marzo  2001,  n. 151  (Testo unico delle disposizioni
legislative  in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita',  a  norma  dell'articolo 15  della  legge  8 marzo  2000,
n. 53),  nella  parte  in  cui  non  prevede  il diritto della libera
professionista che abbia adottato un bambino a percepire l'indennita'
di maternita', anche se il minore abbia superato i sei anni e fino al
compimento  di  dodici  anni,  se  di  nazionalita' italiana, o della
maggiore eta', se straniero.
    2.  -  Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilita'
dell'intervento  del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto
effettuato  oltre  il  termine  di  venti  giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.
    3.  -  Il  giudice  a quo sollecita una pronuncia con la quale si
estenda  il  diritto  delle  libere  professioniste all'indennita' di
maternita'   in  caso  di  adozione  attraverso  l'ampliamento  della
condizione   cui   e'  subordinato  il  diritto  stesso,  consistente
nell'eta'  dell'adottato,  il  cui  limite dovrebbe essere spostato a
dodici  anni  nel  caso  di  adozione nazionale e al compimento della
maggiore eta' relativamente a quella internazionale.
    La   prima   delle   due   questioni   poste  dal  rimettente  e'
inammissibile per difetto di rilevanza.
    Il  giudizio  a  quo,  come  risulta  espressamente  dalla stessa
ordinanza  di  rimessione, ha ad oggetto la domanda di corresponsione
dell'indennita'  di maternita' a seguito di adozione internazionale e
pertanto  l'ipotesi dell'adozione nazionale rimane del tutto estranea
alla fattispecie dedotta in quel giudizio.
    3.1.  -  La questione di legittimita' costituzionale sollevata in
relazione all'adozione internazionale e' fondata.
    3.2.  -  Il  trattamento di maternita' a favore delle lavoratrici
adottanti  o  affidatarie e' stato introdotto dall'art. 6 della legge
9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in
materia   di  lavoro),  che,  equiparando  all'evento  della  nascita
l'ingresso del minore adottato o affidato nella famiglia, ha previsto
la  facolta' per le predette lavoratrici di avvalersi dell'astensione
obbligatoria  dal  lavoro, contemplata dall'art. 4, lettera c), della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del relativo trattamento economico
durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore
nella famiglia; tale norma subordinava il beneficio stesso al mancato
superamento  dei sei anni di eta' del minore al momento dell'adozione
o dell'affidamento.
    La  previsione contenuta nel citato art. 6 della legge n. 903 del
1977 si riferiva ovviamente alle sole lavoratrici dipendenti, poiche'
al  momento della sua emanazione le libere professioniste, cosi' come
le  lavoratrici  autonome,  ancora  non  godevano  dell'indennita' di
maternita'.
    Soltanto  con  le  leggi  29 dicembre 1987, n. 546 (Indennita' di
maternita'  per  le lavoratrici autonome), e 11 dicembre 1990, n. 379
(Indennita'  di  maternita' per le libere professioniste), sono state
dettate   norme  a  tutela  della  maternita'  delle  sopra  indicate
categorie  di  lavoratrici  e  si  e'  riconosciuto  loro  il diritto
all'indennita' di maternita' anche per l'ingresso del minore adottato
o affidato in preadozione, a condizione che non avesse superato i sei
anni di eta'.
    La  riforma  dell'adozione  internazionale,  attuata con la legge
31 dicembre  1998,  n. 476  (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per  la  tutela  dei  minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge
4 maggio  1983,  n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), ha
esteso  le  condizioni  di  fruibilita'  del beneficio, prevedendo il
diritto all'astensione dal lavoro e al connesso trattamento economico
di  maternita'  a  favore  dei  genitori  adottivi e degli affidatari
«anche  se  il  minore  adottato  ha  superato  i  sei  anni  di eta»
[art. 39-quater,  lettera a),  della  legge  4 maggio  1983,  n. 184,
introdotto dall'art. 3 della legge n. 476 del 1998].
    Il trattamento di maternita' in caso di adozione e' ora contenuto
nel  testo unico emanato con decreto legislativo n. 151 del 2001, nel
quale sono state riunite tutte le disposizioni in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita'.
    3.3.   -   Nonostante   i  ripetuti  interventi  legislativi,  la
disciplina   del  trattamento  di  maternita'  in  caso  di  adozione
internazionale risulta peraltro ancora disomogenea.
    Il  suddetto  trattamento  e'  riconosciuto senza alcun limite di
eta' ma anzi con la espressa previsione che spetta anche se il minore
ha  superato  i  sei anni e fino al compimento della maggiore eta', a
favore   delle   lavoratrici  dipendenti  (art. 27,  comma 1),  delle
lavoratrici  autonome,  delle  coltivatrici dirette, delle mezzadre e
colone,  delle artigiane ed esercenti attivita' commerciali ed infine
delle  imprenditrici agricole a titolo principale (art. 67, comma 2).
Alle   libere   professioniste,  invece,  la  disposizione  contenuta
nell'art. 72  attribuisce l'indennita' a condizione che il minore non
abbia  superato  i sei anni di eta', senza operare alcuna distinzione
tra  adozione  nazionale  e  internazionale;  onde il limite riguarda
entrambe le ipotesi.
    L'irragionevolezza   della   previsione  normativa  in  esame  e'
manifesta, poiche' non e' dato individuare elementi che giustifichino
la   differenza   del   trattamento   di   maternita'   delle  libere
professioniste  rispetto  a  quello  stabilito nella medesima ipotesi
dell'adozione  internazionale  non solo per le lavoratrici dipendenti
ma  anche  per  le  lavoratrici  autonome,  categoria senz'altro piu'
affine a quella de qua.
    Le  ragioni  che hanno indotto il legislatore del 1998 a superare
il  limite  dei  sei  anni  di  eta' per il trattamento di maternita'
nell'adozione internazionale, come risulta dalla relazione al disegno
di  legge  di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja, sono
essenzialmente   individuabili   nella   valutazione   relativa  alle
difficolta'  derivanti  dall'inserimento  dei  minori stranieri nella
comunita'  familiare  ed  in quella scolastica, che aumentano in modo
esponenziale  con  il crescere dell'eta', richiedendo soprattutto nei
primi  tempi «un'assistenza particolare da parte dei nuovi genitori».
Se   si   considera   che  le  medesime  ragioni  che  hanno  indotto
all'ampliamento   della   tutela   ricorrono  in  tutte  le  adozioni
internazionali,   indipendentemente   dall'attivita'  lavorativa  dei
genitori  adottanti,  risulta  evidente  come  la  limitazione, negli
indicati  termini,  del  diritto delle libere professioniste non solo
sia  priva  di  autonoma  ratio, essendo piuttosto addebitabile ad un
difetto  di coordinamento delle norme trasfuse nel nuovo testo unico,
ma urti in modo stridente con i principi costituzionali che impongono
la tutela del minore.
    La    disposizione   impugnata   e'   quindi   costituzionalmente
illegittima, poiche' nel caso di adozione internazionale non consente
alle  libere  professioniste  di percepire l'indennita' di maternita'
nei  tre  mesi  successivi  all'ingresso  del  minore  adottato nella
famiglia, quando questi abbia superato i sei anni di eta'.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 72  del
decreto   legislativo   26 marzo  2001,  n. 151  (Testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno della
maternita'  e  della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge
8 marzo  2000, n. 53), nella parte in cui non prevede che nel caso di
adozione  internazionale  l'indennita'  di  maternita' spetta nei tre
mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se
abbia superato i sei anni di eta';
    2) dichiara  l'inammissibilita'  della  questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 72  del  decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di
tutela  e  sostegno  della  maternita'  e  della  paternita', a norma
dell'articolo 15  della  legge  8 marzo  2000,  n. 53), sollevata, in
riferimento  agli  artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, dal Tribunale
di  Genova  con  l'ordinanza  in  epigrafe,  in relazione all'ipotesi
dell'adozione nazionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                        Il redattore: Contri
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2003.
              Il direttore della cancelleria:Fruscella
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