N. 374 ORDINANZA 17 - 23 dicembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Imputati non abbienti - Patrocinio a spese dello
  Stato  - Scelta del difensore tra gli avvocati iscritti in speciali
  elenchi,   in  possesso  di  determinati  requisiti  -  Prospettata
  limitazione del diritto di difesa, nonche' irragionevole disparita'
  di  trattamento  in danno dei soggetti economicamente deboli, anche
  al confronto con la disciplina della difesa di ufficio - Carenza di
  profili  nuovi  rispetto  a  precedente  questione  gia'  decisa  -
  Manifesta infondatezza della questione.
- Legge  30 luglio  1990,  n. 217, art. 17-bis, aggiunto dall'art. 17
  della  legge 29 marzo 2001, n. 134 e riprodotto negli artt. 80 e 81
  del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Costituzione, artt. 3 e 24, terzo comma.
(GU n.52 del 31-12-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 17-bis della
legge  30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione  del patrocinio a spese
dello  Stato per i non abbienti), introdotto dall'art. 17 della legge
29 marzo  2001,  n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217,
recante  istituzione  del  patrocinio  a  spese dello Stato per i non
abbienti),  promosso  con ordinanza del 4 dicembre 2002 dal Tribunale
di  Catanzaro  sull'istanza  proposta da F.A., iscritta al n. 138 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
    Ritenuto   che  con  l'ordinanza  in  epigrafe  il  Tribunale  di
Catanzaro  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 24, terzo
comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art.17-bis  della  legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del
patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  i  non  abbienti),  aggiunto
dall'art. 17  della legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge
30 luglio  1990,  n. 217,  recante istituzione del patrocinio a spese
delloStato  per  i  non abbienti), e «riprodotto» negli artt. 80 e 81
del decreto legislativo (recte: d.P.R.) 30 maggio 2002, n. 115 (Testo
unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di
spese  di  giustizia),  nella  parte  in  cui  prevede che l'imputato
ammesso  al  patrocinio a spese dello Stato puo' scegliere il proprio
difensore   solo  tra  gli  avvocati  iscritti  in  speciali  elenchi
istituiti  presso  i  consigli dell'ordine, avvocati che - ai fini di
tale   iscrizione   -  debbono  essere  in  possesso  di  determinati
requisiti;
        che  l'ordinanza  riferisce, in punto di fatto, che nel corso
dell'udienza  dibattimentale  l'imputato  nel  giudizio  a  quo aveva
richiesto  l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, designando
quale  suo  difensore di fiducia un avvocato iscritto nell'albo degli
avvocati  da  meno  di sei anni e, quindi, non in possesso di uno dei
requisiti  prescritti  per  l'iscrizione  nell'elenco  previsto dalla
norma censurata;
        che  tale  norma  -  ad  avviso  del rimettente - si porrebbe
peraltro  in contrasto con l'art. 24, terzo comma, Cost.: il precetto
costituzionale,  infatti  - imponendo al legislatore di assicurare ai
non  abbienti  i mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione -
mirerebbe ad impedire che situazioni personali di debolezza economica
possano  ostacolare  o  limitare l'effettivo esercizio del diritto di
difesa,  da  intendere  come  comprensivo  anche  della  facolta'  di
scegliere  liberamente  il  proprio  difensore; e cio' avuto riguardo
alla  natura  eminentemente  fiduciaria  che caratterizza il rapporto
difensivo, la quale dovrebbe portare a privilegiare la volonta' della
parte  rispetto  ad  ogni  altra  considerazione,  ed  in particolare
rispetto ad astratte valutazioni di qualita' e professionalita';
        che  il  giudice  a  quo  dichiara di non ignorare che questa
Corte,  con  ordinanza  n. 299  del  2002,  ha  gia'  escluso  che la
disposizione  impugnata  vulneri il parametro costituzionale evocato,
sul  rilievo  che  essa  assicura  comunque  un'ampia possibilita' di
scelta tra i difensori iscritti;
        che  tale  affermazione,  pur «astrattamente condivisibile in
linea di principio», non troverebbe, tuttavia - secondo il rimettente
-  «riscontro  in  pratica»:  sarebbero,  infatti, «numerosissime» le
istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da
imputati che scelgono difensori non iscritti negli elenchi, e che per
tale  sola  ragione  vengono  quindi  rigettate, ancorche' l'avvocato
prescelto  abbia spesso gia' svolto, con serieta' e professionalita',
significative attivita' difensive a favore dell'interessato;
        che la norma denunciata violerebbe, altresi', l'art. 3 Cost.,
in  quanto determinerebbe una irragionevole disparita' di trattamento
in  danno  dei  soggetti  economicamente deboli, negando agli stessi,
senza  alcuna  giustificazione,  quella  piena liberta' di scelta del
proprio  difensore  che e' invece riconosciuta alla generalita' degli
altri imputati;
        che  l'irragionevolezza  della  norma  censurata  emergerebbe
anche  dal  confronto  con la disciplina della difesa d'ufficio, come
novellata dalla legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di
difesa  d'ufficio):  dovendosi  ritenere  illogico,  in specie, che i
requisiti  previsti  per l'espletamento di un mandato difensivo che -
come  quello in esame - pur gravando a livello economico sullo Stato,
ha comunque carattere fiduciario, siano molto piu' rigorosi di quelli
richiesti  per  l'espletamento  di  un  mandato che - come quello del
difensore  di  ufficio  -  ha  invece  carattere  pubblicistico,  non
ricollegandosi ad una libera scelta dell'imputato;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia
dichiarata manifestamente infondata.
    Considerato  che questa Corte ha gia' avuto modo di affermare che
l'art. 17-bis  della  legge  30 luglio  1990,  n. 217  (norma  i  cui
contenuti  sono  stati successivamente ripartiti, senza variazioni di
sostanza,  negli  artt. 80  e 81 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) -
nel  prevedere  che  l'imputato  ammesso  al patrocinio a spese dello
Stato  puo'  scegliere  il  proprio  difensore  tra  gli  iscritti in
appositi  elenchi,  istituiti presso i consigli dell'ordine e formati
dagli  avvocati  che  ne  fanno  domanda  e  che siano in possesso di
requisiti  (valutati dai medesimi consigli dell'ordine) di attitudine
ed esperienza professionale, di assenza di sanzioni disciplinari e di
anzianita'   professionalenon  inferiore  a  sei  anni  -  detta  una
disciplina   ragionevolmente  orientata  ad  assicurare  la  migliore
qualita'  e  dignita'  della prestazione, in correlazione ad esigenze
che   il   legislatore   annette  alle  caratteristiche  proprie  del
patrocinio  a  spese  dello Stato per i non abbienti: patrocinio che,
per un verso, implica l'impiego di risorse della collettivita' e, per
un  altro  verso,  si  rende necessario a fronte di una situazione di
debolezza economica del singolo (ordinanza n. 299 del 2002);
        che questa Corte ha altresi' chiarito che il meccanismo cosi'
delineato,  oltre  a  non  travalicare la soglia della ragionevolezza
nell'esercizio   della   discrezionalita'   legislativa  -  anche  in
comparazione  con  la disciplina della difesa d'ufficio dettata dalla
legge  6 marzo  2001,  n. 60  -  non pone alcuna concreta limitazione
all'esplicazione del diritto di difesa, inteso come comprensivo anche
del  diritto  di scegliere liberamente il proprio difensore, dato che
esso  assicura  comunque  all'interessato  un'ampia facultas eligendi
nell'ambito degli avvocati iscritti negli elenchi;
        che  l'odierna  ordinanza  di  rimessione non prospetta alcun
profilo nuovo, atto a giustificare una diversa valutazione;
        che  tale  non puo' ritenersi, in particolare, l'affermazione
del  giudice  a  quo  per cui il principio enunciato da questa Corte,
sebbene «astrattamente condivisibile», non avrebbe trovato «riscontro
in  pratica»:  affermazione, peraltro, basata non gia' su una diretta
contestazione  dell'effettiva  idoneita'  degli  elenchi  a garantire
all'imputato  un'ampia  possibilita'  di scelta del difensore, ma sul
mero  dato  negativo  rappresentato  dall'asserito  elevato numero di
nomine contra legem, ossia di designazioni di difensori non iscritti;
        che  la  questione  va  dichiarata,  pertanto, manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 17-bis  della legge 30 luglio
1990,  n. 217  (Istituzione  del patrocinio a spese dello Stato per i
non  abbienti),  aggiunto  dall'art. 17  della  legge  29 marzo 2001,
n. 134   (Modifiche   alla  legge  30 luglio  1990,  n. 217,  recante
istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), e
riprodotto  negli  artt. 80  e  81  del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  spese  di  giustizia),  sollevata,  in  riferimento agli
artt. 3  e  24,  terzo  comma,  della  Costituzione, dal Tribunale di
Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                         Il redattore: Flick
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 23 dicembre 2003.
                      Il cancelliere: Fruscella
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