N. 382 ORDINANZA 18 - 30 dicembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Lavoro  -  Tutela  -  Emersione del lavoro sommerso - Istituzione nei
  capoluoghi di Provincia di appositi organi statali (CLES) - Ricorso
  della  Regione  Umbria - Assunta lesione della potesta' legislativa
  residuale  e  concorrente  e  delle competenze amministrative delle
  regioni,   e  mancata  acquisizione  del  parere  della  Conferenza
  Stato-Regioni  -  Atto  di  rinuncia  al  ricorso  - Estinzione del
  processo.
- D.L.  25 settembre 2002, n. 210 (convertito nella legge 22 novembre
  2002, n. 266), art. 1, comma 2.
- Costituzione,  artt. 117, terzo e quarto comma, 118, secondo comma;
  d.lgs.  28 agosto  1997, n. 281, art. 2, comma 3; norme integrative
  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 25.
(GU n.1 del 7-1-2004 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2,
del  decreto-legge  25 settembre 2002, n. 210, convertito nella legge
22 novembre  2002,  n. 266  (Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  25 settembre  2002,  n. 210, recante disposizioni
urgenti  in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro  a tempo parziale), promosso con ricorso della Regione Umbria,
notificato  il  22 gennaio  2003,  depositato  in  cancelleria  il 30
successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2003.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9 dicembre  2003  il  giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  l'avvocato Carlo Albini per la Regione Umbria e l'avvocato
dello  Stato  Sergio  Laporta  per  il  Presidente  del Consiglio dei
ministri.
    Ritenuto   che   la  Regione  Umbria  ha  proposto  questione  di
legittimita'    costituzionale    dell'articolo 1,    comma 2,    del
decreto-legge  25 settembre  2002,  n. 210,  convertito  nella  legge
22 novembre  2002,  n. 266  (Conversione in legge, con modificazioni,
del  decreto-legge  25 settembre  2002,  n. 210, recante disposizioni
urgenti  in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro   a  tempo  parziale),  il  quale  ha  interamente  sostituito
l'art. 1-bis  della  legge 18 ottobre 2001, n. 383, che disciplina la
procedura  di  regolarizzazione del lavoro sommerso, denunciandone il
contrasto  con  gli  articoli 117, terzo e quarto comma; 118, secondo
comma,   della   Costituzione,   nonche'  con  l'art. 2  del  decreto
legislativo   n. 281  del  1997  (Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le   Regioni   e   le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
unificazione,  per  le materie ed i compiti di interesse comune delle
Regioni,  delle Province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali) e con il principio di leale collaborazione;
        che  la  disposizione  oggetto  di impugnazione istituisce in
ogni  capoluogo di Provincia organi statali (i Comitati per il lavoro
e l'emersione del sommerso - CLES), con il compito di regolarizzare i
rapporti  di  lavoro  costituiti  di  fatto, al di fuori delle regole
legislative   e   contrattuali  vigenti,  approvando  all'uopo  piani
individuali  di  emersione  del  lavoro  sommerso  che  obbligano  le
autorita'   competenti   a  rilasciare  le  relative  autorizzazioni,
determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni
connesse  alla violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalla
contrattazione  collettiva,  nonche'  la  sospensione, gia' nel corso
dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano, di eventuali
ispezioni  e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza
nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano;
        che   secondo  la  ricorrente  lo  Stato  avrebbe  posto  una
disciplina  dettagliata delle procedure di regolarizzazione in ambiti
che  incidono,  per  un  verso, sulla materia «tutela e sicurezza del
lavoro»,  di  competenza  legislativa  concorrente,  per  l'altro  su
materie   di   potesta'   legislativa   regionale   residuale,  quali
l'industria,  il  commercio e l'agricoltura, e percio' si porrebbe in
contrasto con l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
        che,  nella prospettazione della Regione Umbria, risulterebbe
violato  pure  il  secondo  comma  dell'art. 118  Cost.,  giacche' in
materie  di  legislazione  concorrente  sarebbero attribuite funzioni
amministrative  ad organi statali (il CIPE, il Comitato per il lavoro
e l'emersione del sommerso, il Prefetto) e ai comuni;
        che  la  disposizione  impugnata,  si  prosegue  nel ricorso,
sarebbe illegittima anche sotto il profilo formale, non essendo stato
acquisito  nel  relativo  procedimento  di formazione il parere della
Conferenza  Stato-Regioni,  come  prescrive  l'art. 2,  comma 3,  del
decreto legislativo n. 281 del 1997;
        che,  con  un  ultimo motivo di censura, la Regione Umbria si
duole   che   la   legge   statale   conferisca  ai  comuni  funzioni
amministrative   che  certamente  non  sarebbero  qualificabili  come
«fondamentali»  e  ne  desume  che  essa  si  ponga al di fuori dello
specifico  titolo di attribuzione di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione;
        che  si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia rigettata;
        che la disposizione oggetto del ricorso sarebbe riconducibile
a   precetti   inseriti   nella   Parte   I   della  Costituzione,  e
specificamente agli artt. 4, 35 e 37, che affidano alla Repubblica il
compito  di  promuovere  le  condizioni  atte  a rendere effettivo il
diritto al lavoro e di tutelare ogni forma di prestazione lavorativa,
anche con speciali norme a protezione del lavoro dei minori;
        che,  nell'osservanza  di  tali  precetti  costituzionali, lo
Stato avrebbe dettato una disciplina che riguarda, in modo diretto ed
immediato,  le  materie  dell'ordinamento civile e della tutela della
concorrenza,  entrambe  di potesta' legislativa esclusiva statale, ai
sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed l);
        che  sarebbe  infondata, secondo l'Avvocatura dello Stato, la
questione  proposta  riguardo al conferimento a un organo statale (il
CLES)  delle  funzioni  amministrative dirette a favorire l'emersione
del  sommerso,  in  quanto  Regioni  e  comuni  (oltre alle ASL) sono
chiamate  a  designare  loro  membri nei comitati de quibus, e quindi
sono in condizione di vedere rappresentate le loro posizioni;
        che  infine,  riguardo  alla  censura  secondo  la  quale  le
funzioni   attribuite  ai  comuni,  non  essendo  qualificabili  come
funzioni  «fondamentali»,  ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera p),  non  potrebbero  formare oggetto di potesta' legislativa
statale,  la  difesa  del  Presidente del Consiglio replica che nella
specie  si  tratterebbe  non gia' di funzioni amministrative proprie,
«bensi'  di  funzioni  conferite  agli enti locali nell'ambito di una
partecipazione  a procedimento, opportunamente strutturato allo scopo
di assicurare l'esercizio unitario dell'azione amministrativa»;
        che  in  data 5 novembre 2003 la Regione Umbria ha depositato
atto  di rinuncia al ricorso, che la difesa erariale ha accettato con
atto depositato in data 18 novembre 2003.
    Considerato che, a norma dell'articolo 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, qualora
sia accettata da tutte le parti, estingue il processo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara estinto il processo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 dicembre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C1383