MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 febbraio 2003, n. 54 

Regolamento  concernente  modifica  al  decreto ministeriale 5 agosto
2002,  recante  "Regolamento  di sicurezza per le navi abilitate alla
pesca costiera".
(GU n.77 del 2-4-2003)
 
 Vigente al: 17-4-2003  
 

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994,
n.  561,  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 30
novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed
acquicoltura", che prevede l'emanazione di un regolamento concernente
le norme di sicurezza da applicarsi alle unita' da pesca;
  Visto  il  proprio  decreto  5  agosto  2002,  n.  218, adottato di
concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,
recante  "Regolamento  di  sicurezza per le navi abilitate alla pesca
costiera";
  Ritenuto  che  nella prima fase di applicazione, con riferimento al
combinato  disposto  degli articoli 29 e 30 del citato decreto n. 218
del  2002,  sono  emersi seri problemi nell'applicazione dello stesso
regolamento,  a  motivo  della  difficolta' di approvvigionamento sul
mercato  di  dispositivi  e apprestamenti di sicurezza introdotti dal
nuovo  regolamento,  soprattutto  con  riferimento alle unita' navali
abilitate   alla   pesca   costiera  locale  e  alla  pesca  costiera
ravvicinata entro 20 miglia dalla costa;
  Valutato  che  e'  opportuno apportare correttivi al disposto degli
articoli  29  e  30 del citato decreto n. 218 del 2002 nella parte in
cui   e'   stata  prevista  l'abrogazione  dei  preesistenti  decreti
ministeriali  disciplinanti la materia, evitando cosi' di penalizzare
il   ceto   peschereccio  con  l'ulteriore  effetto  di  interrompere
l'esercizio   dell'attivita'  di  pesca  con  conseguenze  sul  piano
economico-sociale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 452 del 27 gennaio 2003;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo 29, primo comma, del decreto ministeriale 5 agosto
2002,  n.  218,  inserire,  in  fine, le seguenti parole: ", nonche',
limitatamente  alle  navi abilitate alla pesca costiera locale e alla
pesca  costiera  ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il
31 dicembre 2003".
  2.  All'articolo 30 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218,
dopo il primo comma inserire il seguente:
  "2.  I  decreti  di cui al comma 1, continuano ad essere applicati,
limitatamente  alle  navi abilitate alla pesca costiera locale e alla
pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al 31
dicembre 2003.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 25 febbraio 2003


                                Il Ministro delle infrastrutture
                                        e dei trasporti
                                             Lunardi

Il Ministro delle politiche
    agricole e forestali
          Alemanno


Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003

  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
  ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 207