DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2003, n. 265 

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  27  novembre 2002, n. 294, concernente disposizioni di
attuazione  dell'articolo 4  del  decreto-legge  23 novembre 2001, n.
411,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.
463, riguardante tariffe postali agevolate.
(GU n.217 del 18-9-2003)
 
 Vigente al: 3-10-2003  
 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'articolo  4  del  decreto-legge  28 novembre 2001, n. 411,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463,
che differisce al 1° gennaio 2003 l'avvio del regime di contribuzione
diretta   volta  ad  agevolare  le  spedizioni  postali  di  prodotti
editoriali di cui al comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
  Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284,  che  dispone l'ulteriore proroga di tale termine al 31 dicembre
2003;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 27
novembre  2002,  n.  294,  recante  disposizioni  di attuazione dello
stesso articolo 4;
  Considerata  la  necessita'  di  apportare talune modifiche a detto
regolamento,  onde  evitare  problematiche  interpretative in sede di
applicazione;
  Visto  l'articolo  17,  commi  3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2003 e
del 9 giugno 2003;
  Ritenuto  di  non  poter  accedere  a  quanto rilevato nel suddetto
parere  del 7 aprile 2003 in merito all'estensione delle agevolazioni
ai  bollettini  delle associazioni di categoria anche non a carattere
nazionale,   in   quanto   la   relativa   spesa,  quantificabile  in
novecentomila   euro   annui,   e'  gia'  ampiamente  compresa  nello
stanziamento di bilancio;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
                  Ministri 27 novembre 2002, n. 294

  1.  All'articolo  1  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  27  novembre  2002,  n.  294,  sono  apportate  le seguenti
modifiche:
    a)  al  comma  1, dopo le parole "legge 26 febbraio 1987, n. 49",
sono  aggiunte le seguenti: "le associazioni di promozione sociale di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383";
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Sono ammessi alle agevolazioni i sindacati e le associazioni
professionali  di  categoria  per  i  bollettini  dei  propri  organi
direttivi,  nonche' le pubblicazioni informative a carattere politico
edite da associazioni ed organizzazioni aventi natura privata e senza
fini di lucro.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 30 giugno 2003


                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                          Bonaiuti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2003
  Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 142