DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2003, n. 297 

Regolamento  recante  modifica  dell'articolo  57  del  nuovo statuto
dell'Associazione  italiana  della Croce Rossa, approvato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.
(GU n.259 del 7-11-2003)
 
 Vigente al: 22-11-2003  
 

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                           di concerto con
               I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLA DIFESA

  Visto  l'articolo  13  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
419,  recante  il  riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici
nazionali  che  ha  previsto  che  le Amministrazioni dello Stato che
esercitano  la  vigilanza  sugli  enti  pubblici  promuovono,  con le
modalita'  stabilite  per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione
degli statuti;
  Visto  l'articolo  7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995,
n.  390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,
n. 490;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
1997,  n.  110,  concernente  il  regolamento  di  approvazione dello
statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
  Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  procedere  ad  una modifica del nuovo
statuto  dell'Associazione  italiana della Croce Rossa, approvato con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n.
208, stante la necessita' di assicurare la funzionalita' dell'Ente;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito  l'assenso  preliminare del Consiglio dei Ministri, nella
riunione del 28 agosto 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 29 settembre
2003;
  Acquisito  l'assenso  definitivo  del Consiglio dei Ministri, nella
riunione del 3 ottobre 2003;

                            A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo  57,  comma 2, del nuovo statuto dell'Associazione
italiana  della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, dopo le parole: "dodici
mesi", sono inserite le seguenti: "prorogabili fino a ventiquattro in
sede di prima attuazione del presente statuto,".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E  'fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Roma, 3 ottobre 2003

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
  Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 202