DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2003, n. 297
Regolamento recante modifica dell'articolo 57 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.(GU n.259 del 7-11-2003)
Vigente al: 22-11-2003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con I MINISTRI DELLA SALUTE E DELLA DIFESA Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha previsto che le Amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti; Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa italiana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa; Visto l'articolo 5 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56; Ritenuta l'opportunita' di procedere ad una modifica del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, stante la necessita' di assicurare la funzionalita' dell'Ente; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito l'assenso preliminare del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 28 agosto 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 settembre 2003; Acquisito l'assenso definitivo del Consiglio dei Ministri, nella riunione del 3 ottobre 2003; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. All'articolo 57, comma 2, del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, dopo le parole: "dodici mesi", sono inserite le seguenti: "prorogabili fino a ventiquattro in sede di prima attuazione del presente statuto,". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 3 ottobre 2003 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sirchia, Ministro della salute Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 202