LEGGE 6 novembre 2003, n. 304
Modifica all'articolo 342-bis del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari.(GU n.263 del 12-11-2003)
Vigente al: 27-11-2003
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 342-bis del codice civile, le parole: "qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio," sono soppresse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 novembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli