Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale n. 12/2002 recante «Disciplina organica dell'artigianato». Approvazione.(GU n.26 del 28-6-2003)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 22 gennaio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»; Viste, in particolare, le sottoindicate norme della citata legge regionale n. 12/2002 che demandano ad apposito regolamento di esecuzione la disciplina di dettaglio: l'Art. 9, comma 3, ai sensi del quale sono individuate con apposito regolamento le attivita', anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguita' funzionale rispetto ad altri comparti di attivita'; l'Art. 11, comma 3, ai sensi del quale con apposito regolamento sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura e individuate, con apposito elenco esemplificativo, le attivita' per ciascun settore; l'Art. 14, comma 7, ai sensi del quale con apposito regolamento sono definiti i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane; l'Art. 15, comma 4, ai sensi del quale sono definite, con apposito regolamento, le procedure di revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.); l'Art. 23, comma 3, ai sensi del quale le attivita' lavorative per le quali e' possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano sono definite con apposito regolamento; l'Art. 40, ai sensi del quale le giornate di apertura di cui all'Art. 38, comma 1, lettera b), e di cui all'Art. 39 devono essere compensate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali, secondo le modalita' previste da apposito regolamento; Visto l'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente l'istituzione e la tenuta del registro delle imprese ed il relativo decreto di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; Ritenuto di adottare il «regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»; Ritenuto di procedere all'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ai fini della definizione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane che svolgono la propria attivita' nei settori stessi e di individuare, con apposito elenco esemplificativo, le attivita' per ciascun settore; Ritenuto di adottare i modelli relativi alla tenuta dell'A.I.A., che risultano conformi ed armonizzati alle disposizioni normative concernenti il registro delle imprese, tenuto conto della disciplina giuridica del settore artigiano di cui alla citata legge regionale n. 12/2002, della disciplina assicurativo-previdenziale di cui alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533 e 4 luglio 1959, n. 463 e delle differenti esigenze conseguenti alla distinta natura e struttura delle imprese artigiane; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4325 del 13 dicembre 2002; Decreta: E' approvato il «Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 dicembre 2002 TONDO Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato». Capo I Attivita' artigiane emergenti o connesse ad altri settori economici Art. 1. Attivita' artigianali 1. Le norme di cui al presente capo definiscono, ai sensi dell'Art. 9, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 le attivita', anche di natura emergente, che possono rientrare nell'esercizio dell'impresa artigiana e che sono caratterizzate dall'impiego di nuove tecniche produttive ovvero da situazioni di contiguita' funzionale rispetto ad altri comparti di attivita'. Le imprese che esercitano tali attivita' sono iscrivibili all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 12/2002. 2. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio delle attivita' che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilita' a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi regionali o statali. Art. 2. Prestazione di servizi artigianali 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana la prestazione di servizi di natura artigianale. 2. Per prestazione di servizi di natura artigianale s'intende la prestazione di servizi rivolti alle persone fisiche, agli enti pubblici o privati avente contenuto prevalentemente manuale. 3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 richiedono l'intervento personale dell'artigiano o presuppongono una trasformazione. di tipo strutturale e funzionale, delle materie prime utilizzate. Art. 3. Attivita' di subfornitura 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana l'attivita' di: a) lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dall'impresa committente; b) fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attivita' economica del committente; c) la produzione di un bene complesso, in conformita' a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. 2. Al fine di distinguere l'attivita' di subfornitura svolta in forma imprenditoriale dal lavoro svolto a domicilio deve sussistere, in capo all'impresa di subfornitura un'apposita organizzazione di tipo imprenditoriale, diretta e gestita dall'imprenditore con poteri di piena diserezionalita', con l'assunzione di tutti gli oneri e rischi connessi all'organizzazione e gestione. 3. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, l'impresa che svolge le attivita' di cui al comma 1 deve stipulare il contratto scritto di subfornitura, secondo i contenuti, le modalita' ed i limiti stabiliti dalla legge 18 giugno 1998, n. 192, recante «Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive». Art. 4. Lavorazione di prodotti agricoli, zootecnici, ittici e attivita' di tassidermia 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana: a) le attivita' di trasformazione, trattamento e confezionamento di prodotti agricoli, qualora l'imprenditore non ottenga prevalentemente i prodotti medesimi dalla coltivazione del fondo o del bosco; b) le attivita' di trasformazione, trattamento e confezionamento di prodotti zootecnici, qualora l'imprenditore non ottenga prevalentemente i prodotti medesimi dall'allevamento di animali; c) le attivita' di macellazione, lavorazione e confezionamento delle carni qualora l'imprenditore non ottenga prevalentemente i prodotti medesimi dall'allevamento di animali; d) le attivita' di lavorazione, trattamento e confezionamento di prodotti ittici, qualora l'imprenditore non ottenga prevalentemente i prodotti medesimi dalla pesca o dall'allevamento in acque dolci, salmastre o marine; e) l'attivita' di tassidermia per uso scientifico o decorativo. Art. 5. Attivita' di giardinaggio e cura di aree verdi e attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi sui fondi altrui 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana: a) le attivita' di giardinaggio e cura di aree verdi pubbliche o private; b) le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi sui fondi altrui, qualora il soggetto non sia imprenditore agricolo. Art. 6. Attivita' estrattive 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana l'attivita' di estrazione di minerali di seconda categoria, compresa l'attivita' estrattiva delle pietre ornamentali. Art. 7. Attivita' di produzione energetica 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana le attivita' di captazione, produzione e distribuzione di energia, compresa la produzione derivante da fonti energetiche rinnovabili. 2. Sono fonti energetiche rinnovabili il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e inorganici. Art. 8. Servizi di trasporto delle persone con conducente 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana: a) il servizio pubblico di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio pubblico di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; c) il servizio di trasporto pubblico locale in regime di concessione, cosi come definito dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20; d) il servizio non di linea con autobus; e) il servizio di noleggio da rimessa con conducente e autobus per trasporto di persone. Art. 9. Attivita' d'insegnamento di specifiche discipline 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana le attivita' svolte in palestre, centri sportivi o in altri luoghi di insegnamento, comprendenti fasi di applicazione pratica necessarie al trasferimento di regole e criteri di natura tecnica. 2. Possono rientrare nell'ambito di applicazione di cui al comma 1: a) le attivita' di insegnamento teorico-pratico di esercizi fisici o di specifiche discipline; b) l'attivita' di ginnastica estetica diretta al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo. 3. Ai sensi dell'Art. 2, le attivita' di insegnamento devono consistere in prestazioni di servizi aventi contenuto prevalentemente manuale. Art. 10. Artigianato elettronico 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana le attivita' di riproduzione di supporti registrati, di produzione di software, di registrazione ed elaborazione elettronica di dati, l'attivita' di creazione, elaborazione e composizione grafica con l'utilizzo di strumenti informatici. 2. Per l'impresa che svolge l'attivita' di registrazione ed elaborazione dati e' richiesto che: a) l'attivita' sia svolta per conto terzi ed in via esclusiva; non deve pertanto essere funzionale ad altra attivita' esplicata dallo stesso datore di lavoro, esercente attivita' professionali, quali, ad esempio, di commercialista, di consulente, di revisore contabile, di amministratore di stabili; b) l'attivita' sia esercitata in modo autonomo ed indipendente da studi professionali; nel caso in cui l'attivita' di registrazione ed elaborazione dati sia svolta congiuntamente ad attivita' di natura professionale, e' necessario che vi sia completa autonomia e separazione economica, funzionale, amministrativa e gestionale delle due societa' e delle relative attivita'. Art. 11. Arti ausiliarie delle professioni sanitarie 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana l'attivita' di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista. Art. 12. Attivita' di tatuaggio e di piercing 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana l'attivita' di tatuaggio e di piercing. 2. L'attivita' di tatuaggio comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella colorazione della cute mediante l'introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni. 3. Ai sensi dell'Art. 35 della legge regionale n. 12/2002, l'esercizio dell'attivita' di tatuaggio e piercing e' subordinato all'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, da parte dell'azienda per i servizi sanitari competente per territorio. 4. Le attivita' di cui al comma 1 non sono eseguite sulla superficie del corpo e risultano estranee rispetto all'attivita' di estetista. Art. 13. Attivita' di disegno epidermico, di applicazione e decorazione di unghie artificiali 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana l'attivita' di disegno epidermico e di applicazione e decorazione di unghie artificiali. 2. Il disegno epidermico comprende un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l'introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si autoeliminano senza ricorrere ad interventi esterni; tale attivita' rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell'attivita' di estetista, di cui al capo II del titolo III della legge regionale n. 12/2002. 3. L'attivita' di applicazione e decorazione di unghie artificiali, consiste nell'apposizione di unghie preformate e nella successiva lavorazione e colorazione delle stesse, senza l'utilizzo di prodotti cosmetici e senza che vengano trattate e alterate le unghie naturali; tale attivita' non rientra nella sfera di applicazione della disciplina dell'attivita' di estetista. Art. 14. Medicina alternativa 1. Possono rientrare nell'oggetto dell'attivita' principale dell'impresa artigiana le prestazioni ed i trattamenti riconducibili alla medicina alternativa qualora costituiscano servizi alla persona aventi contenuto prevalentemente manuale, ai sensi dell'Art. 2. 2. Sono riconducibili alla medicina alternativa le tecniche ed i trattamenti non riconosciuti dalla scienza e dalla medicina ufficiale, eseguiti su una specifica parte del corpo, che incidono sul benessere fisico dell'individuo. 3. Le attivita' di cui al comma 1 non rientrano nella sfera di applicazione della disciplina dell'attivita' di estetista. Capo II Settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura Art. 15. Individuazione dei settori 1. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all'Art. 11, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 12/2002, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura le attivita' di cui all'allegato A, annesso al presente regolamento, individuate sulla base delle definizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18. 2. Ai sensi dell'Art. 11, comma 3 della legge regionale n. 12/2002, l'elenco di cui al comma 1 ha valore esemplificativo; le commissioni provinciali per l'artigianato possono considerare imprese esercenti lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura anche quelle che esercitano mestieri diversi da quelli inclusi nell'elenco, a condizione che rientrino in una delle definizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18. Art. 16. Settore delle lavorazioni artistiche 1. Sono da considerare lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche, che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, prendano avvio e qualificazione dalla stessa, nonche' le lavorazioni connesse alla loro realizzazione. 2. Dette attivita' sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale, ad alto livello tecnico professionale, anche con l'ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. 3. Rientrano nel settore anche le attivita' di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche se tutelati ai sensi delle norme vigenti. Art. 17. Settore delle lavorazioni tradizionali 1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attivita' di servizio realizzate secondo tecniche e modalita' che si sono consolidate e tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessita' ed alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo ed aggiornamento. 2. Tali lavorazioni sono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. 3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attivita' di restauro e di riparazione di oggetti d'uso. 4. La produzione alimentare tradizionale e' quella risultante da tecniche di lavorazione in cui sono riconoscibili gli elementi tipici della cultura locale e regionale, il cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualita' e i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con metodi naturali. Art. 18. Settore dell'abbigliamento su misura 1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attivita' di confezione e di lavorazione di abiti, capi accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche nei normali rapporti con le imprese committenti. 2. Tali attivita' sono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche cdn l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione. Capo III Maestro artigiano Art. 19. Individuazione delle lavorazioni 1. Il titolo di maestro artigiano e' attribuito dalla commissione provinciale per l'artigianato all'imprenditore artigiano di cui all'Art. 8 della legge regionale n. 12/2002, operante nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. Capo IV Definizione dei modelli e delle procedure d'iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane. Art. 20. F i n a l i t a' 1. Le norme di cui al presente capo definiscono, ai sensi dell'Art. 14, comma 7, della legge regionale n. 12/2002, i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane (di seguito denominato A.I.A.). Art. 21. Organizzazione dell'A.I.A. 1. In ogni capoluogo di provincia, presso la sede delle commissioni provinciali per l'artigianato (di seguito denominate commissioni), e' istituito l'A.I.A. 2. L'A.I.A. e' tenuto dalle commissioni con i criteri e le modalita' stabiliti per la tenuta del registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 14 della legge regionale n. 12/2002 e dalle norme di cui al presente capo. 3. Tra le funzioni relative alla tenuta dell'A.I.A. rientra quella di iscrizione, modificazione, cancellazione, certificazione, revisione, rilevazione statistica. 4. La cura degli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alla tenuta dell'A.I.A., ivi comprese la strutturazione e la gestione informatica dell'A.I.A. e' delegata, ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale n. 12/2002, alle camere di commercio, che si avvalgono a tal fine di un apposito ufficio di segreteria. 5. Nell'archivio dell'A.I.A. sono gestite le posizioni delle imprese, consorzi e societa' consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 12/2002 e, in particolare: a) delle imprese individuali artigiane; b) delle societa' cooperative artigiane; c) delle piccole societa' cooperative artigiane; d) delle societa' in nome collettivo artigiane; e) delle societa' in accomandita semplice artigiane; f) delle societa' a responsabilita' limitata artigiane con unico socio; g) delle societa' a responsabilita' limitata artigiane con pluralita' di soci. 6. Nella separata sezione dell'A.I.A. sono gestite le posizioni dei consorzi e delle societa' consortili, anche in forma cooperativa, di primo o secondo grado, aventi i requisiti di cui all'Art. 12, commi 2 e 3, della legge regionale n. 12/2002. 7. Al fine di garantire condizioni di certezza e completezza al regime di iscrizione all'A.I.A., al momento dell'iscrizione al registro delle imprese, il conservatore provvede a segnalare alla commissione le posizioni relative alle imprese in possesso di caratteristiche riconducibili ai requisiti richiesti dalla legge regionale n. 12/2002. al fine di consentire alla commissione medesima di disporre gli accertamenti di propria competenza. 8. La commissione e' tenuta a comunicare alla rispettiva camera di commercio ogni elemento conoscitivo atto a garantire i necessari collegamenti funzionali tra l'A.I.A. ed il registro delle imprese; analoga comunicazione e' effettuata alle competenti sedi degli istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali, abilitati al rilascio di prestazioni a favore degli imprenditori artigiani. Art. 22. Accesso e trattamento dei dati dell'archivio dell'A.I.A. 1. L'A.I.A. e' pubblico e puo' essere consultato da chiunque ne faccia richiesta. 2. I certificati e le visure riguardanti le imprese artigiane sono rilasciati esclusivamente dal personale dell'ufficio di segreteria e sono tratti esclusivamente dall'archivio dell'A.I.A. 3. I dati contenuti nel registro delle imprese e nell'A.I.A. sono messi gratuitamente ed in via telematica a disposizione della Regione e, su richiesta, dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane e delle organizzazioni degli artigiani piu' rappresentative a livello regionale. 4. I dati acquisiti ai sensi del comma 3, non possono essere richiesti alle imprese. Alla Regione, ai centri ed alle organizzazioni di cui al comma 3 e' consentito estrarre dall'archivio A.I.A. visure ad uso interno, esclusivamente ai fini dell'istruttoria dei singoli procedimenti amministrativi; e' in ogni caso escluso il rilascio di visure ad uso esterno o di certificati. 5. La commissione regionale per l'artigianato, le commissioni provinciali per l'artigianato e gli addetti all'ufficio di segreteria di cui all'Art. 3, comma 2 della legge regionale n. 12/2002 sono autorizzati a trattare, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 675, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e la diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati. 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, la riproduzione, l'utilizzazione, la divulgazione e la cessione a terzi dei dati e delle informazioni contenute nell'A.I.A., gratuitamente o su compenso, in forma singola o aggregata, devono essere autorizzati dalla Regione, se richieste al di fuori del sistema informatico in atto. Art. 23. Soggetti obbligati 1. L'obbligo della presentazione delle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione spetta per le imprese individuali al titolare. 2. Per le societa' artigiane, i consorzi e le societa' consortili tale obbligo spetta al rappresentante legale ed ai soci. 3. I soggetti indicati al comma 2 sono obbligati in solido agli effetti delle disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui all'Art. 17 della legge regionale n. 12/2002. Art. 24. Presentazione delle domande, delle denunce e termini 1. La domanda di iscrizione all'A.I.A., le denunce di modificazione e le denunce di cancellazione dall'A.I.A. per cessazione dell'attivita' ovvero per perdita dei requisiti artigianali sono presentate, a cura dei soggetti di cui all'Art. 23, ovvero da eventuali soggetti delegati, alla commissione nella cui circoscrizione ubicata la sede legale dell'impresa artigiana. 2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, la domanda e le denunce di cui al comma medesimo sono presentate alla commissione nella cui circoscrizione e' ubicata: a) l'unita' locale, nel caso in cui l'attivita' della societa' sia svolta in via esclusiva nell'unita' locale medesima; b) la residenza dell'imprenditore artigiano, nel caso in cui l'attivita' sia svolta in forma ambulante. 3. La domanda e le denunce di cui al comma 1 sono presentate mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso, la commissione rilascia contestuale ricevuta; nel secondo, costituisce data di presentazione quella di spedizione. 4. La domanda e le denunce di cui al comma 1 sono sottoposte ai termini previsti dall'Art. 14, comma 1, della legge regionale n. 12/2002. 5. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dall'Art. 14, comma 1, della legge regionale n. 12/2002 e' deliberato dalle commissioni e segnalato ai comuni entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'Art. 17, commi 3 e 6, della legge regionale n. 12/2002. 6. L'omessa o ritardata denuncia della cessazione dell'attivita' determina l'irrogazione della sanzione prevista dall'Art. 17, comma 6, della legge regionale n. 12/2002. 7. Gli eventi modificativi di cui all'Art. 14, comma 1, della legge regionale n. 12/2002, la cui omessa o ritardata denuncia determina l'irrogazione della sanzione prevista dall'Art. 17, comma 6, della legge medesima, sono tassativamente i seguenti: a) superamento dei limiti dimensionali; b) assenza della maggioranza dei soci partecipanti con i requisiti di imprenditore artigiano; c) trasferimento della sede legale in altra provincia; d) trasformazione della forma giuridica della societa'; e) per le societa' in accomandita semplice e le societa' a responsabilita' limitata, mancanza delle maggioranze previste dall'Art. 10, comma 1, lettera b) e dall'Art. 10, comma 2, della legge regionale n. 12/2002; f) per i consorzi e le societa' consortili, superamento del limite previsto dall'Art. 12, comma 2, della legge regionale n. 12/2002, relativamente alla partecipazione di imprese non artigiane. Art. 25. Contenuto della domanda e delle denunce 1. La domanda di iscrizione all'A.I.A. contiene i dati e gli elementi relativi all'esercizio in forma individuale o societaria dell'attivita' artigianale, con specifico riferimento ai requisiti dell'imprenditore artigiano e dell'impresa artigiana di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale n. 12/2002, nonche' la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attivita'. 2. Le denunce di modificazione e di cancellazione per cessazione dell'attivita' o per perdita dei requisiti devono contenere i dati, gli elementi e la documentazione relativi all'impresa artigiana, con riferimento ai fatti modificativi od estintivi incidenti sui requisiti di cui agli articoli 8, 9,10,11 e 12 della legge regionale n. 12/2002. 3. La domanda di cui al comma 1 e le denunce di cui al comma 2 contengono altresi' la richiesta, da parte degii aventi titolo, di iscrizione, modificazione o cancellazione dagli elenchi previdenziali ed assistenziali di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e alla legge 4 luglio 1959, n. 463. Art. 26. Modulistica 1. La domanda e le denunce di cui all'Art. 24, comma 1, nonche' gli atti e la documentazione necessari sono presentati sulla base dei modelli di cui all'allegato B annesso al presente regolamento. 2. La domanda e le denunce di cui all'Art. 24, comma 1, nonche' gli atti e la documentazione necessari, sono presentati anche per via telematica o su supporto informatico, secondo quanto previsto dall'Art. 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e dai successivi decreti ministeriali. A tal fine i modelli di cui al comma 1, possono essere riprodotti, con i necessari adattamenti, anche per la lettura ottica o su supporto informatico nonche' mediante procedure informatiche di compilazione e trasmissione. 3. Le camere di commercio sono autorizzate alla stampa ed alla diffusione dei modelli di cui all'Art. 24, comma 1, alla predisposizione dei procedimenti per la loro compilazione su supporto informatico nonche' alla definizione delle procedure informatiche che consentono di riprodurre i modelli stessi all'atto della compilazione delle domande e denunce di cui all'Art. 24, comma 1. 4. I modelli di cui al comma 1 possono essere riprodotti da soggetti privati, anche secondo le modalita' di cui al comma 2, a condizione che risultino conformi, nel caso di modelli a stampa, a quelli allegati al presente regolamento e, nel caso di modalita' informatiche, alle specifiche tecniche predisposte dalle camere di commercio e rinvenibili nel sito web delle medesime. 5. Per la compilazione dei modelli di cui al comma 1, trovano applicazione, per la parte compatibile con la disciplina giuridica del settore artigiano di cui alla legge regionale n. 12/2002, le istruzioni contenute nella circolare del 27 ottobre 1998, n. 3450/C. Art. 27. I s t r u t t o r i a 1. La commissione procede all'istruttoria delle domande e denunce di cui all'Art. 24, comma 1, verificando la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana sulla base dei dati forniti dall'impresa e della documentazione esibita. 2. La verifica di cui al comma 1 puo' essere altresi' espletata dai componenti della commissione, previa autorizzazione del suo presidente, mediante l'effettuazione di sopralluogo presso la sede operativa dell'impresa. In alternativa, la commissione puo' richiedere al comune nel cui territorio e' ubicata la sede operativa dell'impresa, di effettuare l'istruttoria di competenza, ai sensi dell'Art. 47, comma 4, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. 3. I comuni sono tenuti ad effettuare l'istruttoria di competenza ed a comunicarne gli esiti entro il termine di venti giorni dalla richiesta della commissione. 4. Qualora la commissione ravvisi la necessita' di completare o rettificare le domande e denunce di cui all'Art. 24, comma 1, ovvero di integrare la documentazione, invita l'impresa richiedente a completare o rettificare le stesse, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, trascorso inutilmente il quale, con deliberazione motivata, rifiuta la domanda o la denuncia e ne da' comunicazione entro trenta giorni dalla deliberazione. 5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche in caso di procedimenti di iscrizione, modificazione o cancellazione avviati d'ufficio dalla commissione di propria iniziativa ovvero su iniziativa di qualsiasi pubblica amministrazione, ai sensi dell'Art. 14, comma 6, della legge regionale n. 12/2002. 6. La commissione comunica all'impresa interessata l'avvio d'ufficio dei procedimenti di cui al comma 5 entro il termine di trenta giorni dall'avvio medesimo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'impresa interessata ha facolta' di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla commissione, di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e di chiedere di essere sentita. 7. Per l'istruttoria delle domande e denunce di cui all'Art. 24, comma 1, la commissione puo' costituire al proprio interno apposita sottocommissione, ai sensi dell'Art. 19, comma 9, della legge regionale n. 12/2002. Art. 28. Decisione e notificazione 1. La commissione, effettuata l'istruttoria delle domande e denunce di cui all'Art. 24, delibera le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni, applicando le decorrenze previste dall'art. 13, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 12/2002; qualora accerti l'assenza dei requisiti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A., respinge domanda con decisione motivata. 2. La notificazione delle deliberazioni di cui al comma 1, e' fatta all'impresa interessata entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. La mancata notificazione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda. 3. Nel caso di deliberazioni di diniego odi accoglimento parziale, la notificazione e' effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 4. La commissione puo' disporre d'ufficio, in ogni momento, di propria iniziativa ovvero su iniziativa di qualsiasi pubblica amministrazione, ai sensi dell'Art. 14, comma 6, della legge regionale n. 12/2002, le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni dall'A.I.A. delle imprese artigiane nei confronti delle quali si sia verificata, rispettivamente, l'insorgenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana. 5. La notificazione delle deliberazioni di cui al comma 4 e' fatta all'impresa interessata mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni dall'adozione della deliberazione. 6. Le deliberazioni relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A., adottate su domanda dell'interessato o d'ufficio, sono comunicate alle competenti sedi degli istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali ed alla pubblica amministrazione che ha avviato il procedimento. Capo V Revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane Art. 29. Piano di revisione 1. Ogni due anni le commissioni provinciali per l'artigianato predispongono il piano di revisione a campione delle imprese iscritte all'A.I.A., al fine di verificare il mantenimento dei requisiti artigianali in capo alle imprese medesime. 2. Il piano di revisione deve comprendere un campione di almeno il 10 per cento delle imprese iscritte all'A.I.A. 3. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti la predisposizione degli atti e l'attuazione delle procedure relative alla formazione del piano di revisione di cui al comma 1, la commissione si avvale dell'attivita' dell'ufficio di segreteria di cui all'Art. 3, comma 2, della legge regionale n. 12/2002. 4. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti gli atti di accertamento presso le imprese artigiane comprese nel piano di revisione, la commissione si avvale dell'attivita' istruttoria deicomuni, ai sensi dell'Art. 15, comma 3, della legge regionale n. 12/2002. 5. L'ufficio di segreteria della commissione fornisce ai comuni ogni informazione di carattere tecnico-operativo in materia di revisione dell'A.I.A. Art. 30. Verbale di revisione 1. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano di revisione, l'ufficio di segreteria della commissione invia ai comuni l'elenco delle imprese su cui effettuare gli accertamenti, sulla base di un modello di verbale predisposto dal medesimo ufficio. 2. Il modello di verbale per l'effettuazione della revisione deve contenere i seguenti dati: a) il comune che effettua l'accertamento; b) l'intestazione «Verbale di accertamento per la revisione dell'albo delle imprese artigiane (Art. 15, legge regionale 22 aprile 2002, n. 12)»; c) la data di inizio dell'accertamento; d) nome e cognome dei verbalizzanti; e) generalita' del titolare o rappresentante legale dell'impresa revisionata; f) la denominazione, la sede legale, la posizione A.I.A. e le eventuali unita' locali dell'impresa revisionata; g) il luogo di esercizio dell'attivita'; h) l'attivita' principale esercitata; i) la partecipazione dell'imprenditore artigiano in altre imprese; l) il numero e la specificazione degli addetti nell'impresa; m) la partecipazione professionale e personale del titolare e dei soci; n) il numero complessivo dei soci, la generalita' dei soci; o) per i consorzi, societa' consortili e cooperative di consorzi e societa' consortili, nome e cognome dei rappresentanti legali, ragione sociale, sede legale e posizione A.I.A. delle imprese consorziate; p) nome e cognome del titolare o rappresentante legale dell'impresa e relativa firma; q) timbro del comune, firma dei verbalizzanti e data di conclusione dell'accertamento; r) eventuali osservazioni del comune sull'esito dell'accertamento. Art. 31. Procedimento di revisione 1. I comuni, entro centoventi giorni dal ricevimento dell'elenco di cui all'Art. 30, comma 1, effettuano gli opportuni accertamenti presso le imprese artigiane comprese nell'elenco stesso, ai sensi dell'Art. 47, comma 4, della legge regionale n. 10/1988 e comunicano all'ufficio di segreteria della commissione i risultati raccolti tramite i verbali di accertamento. 2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi mediante sopralluoghi presso le imprese artigiane comprese nell'elenco di cui all'Art. 30, comma 1, hanno lo scopo di verificare il permanere dei requisiti di legge per l'iscrizione all'A.I.A e la sussistenza effettiva dell'impresa nello stato di fatto e di diritto denunciato. 3. Il comune e' tenuto ad indicare nel verbale di accertamento il permanere o meno dei requisiti di cui al comma 2. 4. La commissione, acquisiti i dati dai comuni, delibera sul mantenimento dell'iscrizione o sulla cancellazione dall'A.I.A. 5. La commissione, qualora ravvisi la perdita dei requisiti o la cessazione dell'attivita', comunica all'impresa interessata l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla relativa deliberazione, mediante raccomandata con avvisodi ricevimento. 6. In caso di cancellazione dall'A.I.A. effettuata in sede di revisione, si applicano le disposizioni contenute all'Art. 16 ed all'Art. 17, comma 6, della legge regionale n. 12/2002 nonche' le disposizioni contenute all'Art. 27, comma 6 ed all'Art. 28, commi 5 e 6, del presente regolamento. 7. A revisione ultimata, la commissione comunica alla direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato l'elenco delle imprese revisionate, con il relativo esito. Capo VI Panificazione Art. 32. Giornate compensative 1. Le giornate di apertura di cui all'Art. 38, comma 1, lettera b) ed all'Art. 39 della legge regionale n. 12/2002 devono essere compensate con un corrispondente periodo di chiusura in giornate feriali. La compensazione non si applica per le aperture effettuate nelle domeniche e nelle festivita' del mese di dicembre. 2. Il titolare o il legale rappresentante dell'impresa che intende avvalersi della deroga all'obbligo di chiusura domenicale o festiva e' tenuto a comunicare al comune un programma con l'indicazione, per ciascuna giornata di apertura domenicale o festiva, delle corrispondenti giornate di chiusura feriale compensativa, che devono essere effettuate entro un anno dall'ultima giornata di apertura domenicale o festiva. 3. Il programma di cui al comma 2 deve essere comunicato al comune con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla prima giornata di apertura domenicale o festiva. E' data facolta' alle imprese di modificare il programma di chiusura feriale compensativa, previa comunicazione al comune. 4. Ciascuna impresa dovra' esporre il programma comunicato al comune ai sensi del comma 2. 5. Ai sensi dell'Art. 17, comma 9, della legge regionale n. 12/2002, a coloro che non osservano la chiusura nelle giornate domenicali o festive o che violano le disposizioni di cui al presente articolo in materia di giornate compensative, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 258 a Euro 1.291. In caso di recidiva della violazione, e' disposta la chiusura del panificio fino a un periodo massimo di quindici giorni. Capo VII Norme finali e transitorie Art. 33. Utilizzo della nuova modulistica 1. I modelli di cui all'allegato B) sono utilizzati decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. (Omissis).