Approvazione modifica al regolamento per la gestione delle spese di cui all'art. 9, comma 48 della legge regionale n. 3/2002 di competenza della direzione regionale dell'agricoltura. Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo.(GU n.26 del 28-6-2003)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 22 gennaio 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, che all'Art. 9, comma 48 autorizza la direzione regionale dell'agricoltura a sostenere spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo e che al successivo comma 49, dispone che le spese suindicate possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale con qualifica non inferiore a consigliere; Rilevato che in attuazione delle finalita' suddette e' stato disposto a favore della medesima direzione uno stanziamento di Euro 200.000,00 per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo n. 6201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; Visto il regolamento per la gestione delle spese di cui all'Art. 9, comma 48 della citata legge regionale di competenza della direzione regionale dell'agricoltura, approvato con decreto del presidente della Regione n. 0260/Pres. del 21 agosto 2002; Vista la deliberazione n. 3275 del 27 settembre 2002 con la quale la giunta regionale ha autorizzato la spesa di Euro 200.000,00 per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 52.3.61.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio 2002, con riferimento al capitolo n. 6201 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo; Visto il decreto di impegno di Euro 200.000,00 n. 962 del 18 ottobre 2002, registrato alla ragioneria generale, ufficio distaccato di Udine il 25 ottobre 2002, al n. 2; Considerato che l'Art. 2, comma 1, lettera d) del regolamento di esecuzione sopra richiamato ricomprende, tra le spese per l'acquisto e la produzione di materiale divulgativo e didattico, quelle riferite a «acquisizione di materiali, di servizi e conferimento di incarichi per la produzione di materiale divulgativo e didattico»; Ritenuto opportuno, onde consentire alla direzione regionale dell'agricoltura di sviluppare adeguatamente e piu' efficacemente l'azione divulgativa nelle materie istituzionalmente di competenza sua propria, di procedere alla modifica del predetto regolamento, provvedendo a sostituire la lettera d) del comma 1 dell'Art. 2 precitato con la seguente lettera: «d) acquisizione di materiali, di servizi e conferimento di incarichi per la produzione e la diffusione di materiale divulgativo e didattico, anche tramite emittenti radiotelevisive pubbliche e private locali»; Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 4186 del 6 dicembre 2002; Decreta: Art. 1. La lettera d) del comma 1, dell'Art. 2, del «Regolamento per la gestione delle spese di cui all'Art. 9, comma 48 della legge regionale n.3/2002 di competenza della direzione regionale dell'agricoltura. Spese per l'acquisto, la produzione di materiale divulgativo e didattico, per l'organizzazione di convegni, per l'elaborazione di studi e ricerche di particolare interesse nel comparto agricolo». approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0260/Pres. del 21 agosto 2002, e' sostituita dalla seguente lettera: «d) acquisizione di materiali, di servizi e conferimento di incarichi per la produzione e la diffusione di materiale divulgativo e didattico, anche tramite emittenti radiotelevisive pubbliche e private locali.». E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare a fare osservare detta disposizione quale modifica a regolamento della Regione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 dicembre 2002 TONDO