AVVISO DI RETTIFICA
Avviso di rettifica relativo al decreto del Presidente della giunta regionale 2 gennaio 2002, n. 4/R, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53, in materia di commissari nominati dalla Regione". (Pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 1 del 9 gennaio 2002, parte prima).(GU n.15 del 12-4-2003)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 27 febbraio 2002) Si comunica che per mero errore materiale, il testo del provvedimento in oggetto, contiene alcune imprecisioni, pertanto si provvede di seguito alla pubblicazione delle parti corrette. 1. la versione corretta dell'Art. 1, comma 6, termina con il punto anziche' con la virgola. 2. la versione corretta dell'Art. 2, comma 2 e' la seguente: "2. Possono essere nominati commissari: a) i dirigenti regionali; b) gli altri dipendenti regionali iscritti nell'albo di cui all'Art. 60, comma 1, lettera f) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, che risultino essere in possesso dell'esperienza e della qualificazione professionale adeguata all'incarico da conferire; a tal fine l'albo e' integrato, per quanto necessario, su iniziativa della struttura competente in materia di attivita' extra impiego dei dipendenti regionali, con i dati previsti dall'Art. 3, comma 4, e dall'Art. 4, comma 4, del presente regolamento; c) i soggetti, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), iscritti nell'elenco di cui all'Art. 3". 3. la versione corretta dell'Art. 2, comma 4, e' la seguente: "4. E' possibile nominare commissario un soggetto diverso da quelli precedentemente indicati nei casi di urgenza, ovvero qualora, in relazione al contenuto dell'incarico da conferire, non risultino sufficienti elementi di valutazione sull'esperienza e sulla qualificazione professionale dei candidati di cui al comma 2. In ogni caso, il soggetto individuato deve possedere i requisiti di cui all'Art. 3, commi 3, 4 e 5; il soggetto che sia stato nominato dal Presidente della giunta regionale ai sensi del presente comma e' iscritto, a domanda, nell'elenco di cui all'Art. 3."; 4. la versione corretta dell'Art. 3, comma 3, lettera c) e' la seguente: "c) i seguenti soggetti che dimostrino, mediante indicazione degli elementi di cui al comma 4, di possedere qualificazione professionale in materie giuridiche o amministrative, o in materie tecniche connesse alle competenze della Regione o degli enti locali: 1. dirigenti, pubblici e privati, e docenti universitari, anche in pensione da non piu' di cinque anni; 2. altri dipendenti, pubblici e privati, anche in pensione da non piu' di tre anni; 3. soggetti regolarmente iscritti in albi professionali disciplinati dalla legge." 5. la versione corretta dell'Art. 3, comma 4, e' la seguente: "4. Le richieste di iscrizione nell'elenco danno conto, ai fini dell'ammissibilita,..." 6. la versione corretta dell'Art. 4, comma 1, e' la seguente: "1. Sussistendo le condizioni e i requisiti indicati dall'Art. 3, l'iscrizione nell'elenco del soggetto interessato e' disposta con decreto del dirigente della struttura competente per la nomina dei commissari, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande previsto nell'avviso pubblico..." 7. la versione corretta dell'Art. 4, comma 2, e' la seguente: "2. L'iscrizione non e' disposta, per i soggetti di cui...." 8. la versione corretta dell'Art. 6, comma 2, e' la seguente: "2. Per le nomine di competenza del Presidente della giunta regionale, la scelta e' operata: a) tra i soggetti indicati, ai sensi dell'Art. 1, comma 3, dal coordinatore del dipartimento competente per materia; b) negli altri casi, tra i soggetti indicati dal coordinatore della Presidenza e degli affari legislativi e giuridici. 9. la versione corretta dell'Art. 6, comma 7, lettera c) e' la seguente: "c) gli estremi dell'avvenuta diffida o del preavviso, ed il termine..." 10. all'Art. 9 il comma 5 e' stato erroneamente indicato come comma 2; pertanto la versione corretta e' la seguente: "5. Se la sostituzione riguarda..." 11. la versione corretta dell'Art. 9, comma 7, e' la seguente: "7. Quando il commissario e' stato nominato per la realizzazione di interventi..." 12. la versione corretta dell'Art. 13, comma 3, e' la seguente: "3. Il Difensore civico regionale puo' provvedere alle anticipazioni nella misura massima del 10% dello stanziamento annuale del relativo capitolo di bilancio, previa autorizzazione del dirigente regionale a cui il capitolo e' assegnato. Il Difensore civico...".