Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.(GU n.18 del 3-5-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 58 del 24 dicembre 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche dell'Art. 34-bis 1. Al comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «per la fauna selvatica» sono aggiunte le seguenti «o gli Istituti riconosciuti a livello regionale quale tra gli altri l'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche costituito ai sensi dell'Art. 9 della legge regionale n. 14/1994». 2. Al comma 1, lettera a) dell'art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994, dopo la parola «deroga», sono aggiunte le seguenti «tra quelle indicate al comma 1-bis.». 3. Dopo il comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Il prelievo in deroga, al sensi del comma 1, e' consentito per le seguenti specie e con i mezzi di cui all'Art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157: a) storno, passero, passera mattugia e cormorano, con riferimento alle ipotesi previste dall'Art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 79/409/CEE; b) fringuello, con riferimento alle ipotesi previste dall'Art. 9, comma 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 16 dicembre 2002 LORENZETTI