Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. recante: Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente «Disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento».(GU n.34 del 23-8-2003)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 2003) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'Art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'Art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3358 di data 23 dicembre 2002, avente ad oggetto: «Modifica dell'Art. 16 del DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., - Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento»: Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'Art. 16 del DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. 1. All'Art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., nel comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: «Alla stipula e alla sottoscrizione degli atti negoziali, ivi compresi i buoni d'ordine, provvede il dirigente. Tali funzioni possono essere delegate dal dirigente a direttori o funzionari della struttura competente inquadrati in una categoria non inferiore a C, livello evoluto. Ciascun dirigente definisce le modalita' organizzative idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti nei medesimi programmi approvati.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 13 gennaio 2003 DELLAI