REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 gennaio 2003, n. 2 

Modifica   del   decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale
22 maggio  1991,  n.  10-40/Leg.  recante:  Regolamento di attuazione
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente «Disciplina
dell'attivita'  contrattuale  e  dell'amministrazione  dei beni della
provincia autonoma di Trento».
(GU n.34 del 23-8-2003)

         (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 2003)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma  1,  punto  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti nelle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
della provincia;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 3358 di data
23 dicembre  2002, avente ad oggetto: «Modifica dell'Art. 16 del DPGP
22 maggio  1991,  n.  10-40/Leg.,  -  Regolamento di attuazione della
legge  provinciale  19 luglio  1990,  n.  23, concernente «Disciplina
dell'attivita'  contrattuale  e  dell'amministrazione  dei beni della
provincia autonoma di Trento»:
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    Modifica dell'Art. 16 del DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.
    1.   All'Art.   16   del  decreto  del  presidente  della  giunta
provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., nel comma 1, sono aggiunti
i seguenti periodi:
    «Alla  stipula  e  alla  sottoscrizione degli atti negoziali, ivi
compresi  i  buoni  d'ordine,  provvede  il  dirigente. Tali funzioni
possono  essere delegate dal dirigente a direttori o funzionari della
struttura  competente  inquadrati in una categoria non inferiore a C,
livello   evoluto.   Ciascun   dirigente   definisce   le   modalita'
organizzative  idonee  a  garantire  il  rispetto dei limiti di spesa
previsti nei medesimi programmi approvati.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Trento, 13 gennaio 2003
                               DELLAI