Regolamento per l'assegnazione ai comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 431/1998 e dell'Art. 4, commi da 76 a 78, della legge regionale n. 4/2001. Approvazione.(GU n.46 del 22-11-2003)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2003) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui Art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'Art. 11 che ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999 relativo all'individuazione dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione e dei criteri per la loro determinazione; Visto l'Art. 4, commi 76 e 77, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001, disciplinante la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei canoni di locazione per gli immobili di proprieta' privata; Preso atto che le due succitate legislazioni hanno trovato ulteriore dettaglio normativo con la predisposizione dei due regolamenti regionali, rispettivamente approvati con decreto del presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 0359/Pres, per quanto riguarda la legge regionale n. 4/2001 e con decreto del presidente della Regione 29 luglio 2002, n. 0228/Pres. per quanto concerne la legge n. 431/1998; Considerato che l'Art. 6, comma 30 della legge regionale n. 3 del 25 gennaio 2002 ha trasferito alla direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, le competenze amministrative relative all'applicazione dell'Art. 4, commi 76 e 77, della legge regionale n. 4/2001; Ritenuto di adottare il «Regolamento per l'assegnazione ai comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'Art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'Art. 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 330 del 12 febbraio 2003; Decreta: E' approvato il «Regolamento per l'assegnazione ai comuni delle risorse per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'Art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'Art. 4, commi da 76 a 78, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dei due precedenti regolamenti approvati con decreto del presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 0359/Pres, e decreto del presidente della Regione 29 luglio 2002, n. 0228/Pres.. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 24 febbraio 2003 TONDO