REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 10 

Concessione  di  contributi regionali per favorire l'installazione di
sistemi  di  tutela in luoghi destinati al commercio, all'artigianato
ed al turismo.
(GU n.30 del 26-7-2003)

             (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
               Regione Liguria n. 5 del 19 marzo 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
    1. Con  la  presente  legge  si intende promuovere ed incentivare
misure  concrete  per  garantire  una maggior  sicurezza alle imprese
commerciali  ed artigiane aperte al pubblico che all'interno dei loro
luoghi   di   lavoro   svolgono   attivita'   sottoposte  al  rischio
criminalita',  nonche' alle imprese operanti nel settore turistico ed
ai  pubblici esercizi attraverso la concessione di contributi a fondo
perduto  nell'ambito  della  assistenza  tecnica  e  riorganizzazione
aziendale   alle  piccole  e  medie  imprese  del  settore,  prevista
dall'Art.  52,  comma 2,  del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616.
    2. Sono  ammissibili  al  contributo  regionale progetti relativi
all'acquisto  ed  alla installazione di sistemi di sicurezza attivi e
passivi  interni  alle  imprese  commerciali  ed  artigiane aperte al
pubblico situate nel territorio della Regione Liguria.
    3. La   Regione   concede   contributi   in  conto  capitale  per
l'attuazione  degli  interventi  di  cui  ai  commi 1 e 2, realizzati
direttamente  da  commercianti,  esercenti  o  artigiani,  singoli  o
attraverso forme associate di piccoli o medi operatori anche promossi
dalle organizzazioni di categoria.
    La  superficie  di vendita delle imprese non deve superare quella
stabilita  dall'Art.  4,  comma 1, lettera d) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
    4. Per  il  conseguimento  delle  finalita' di cui al comma 1, la
Regione  concede  contributi,  a  titolo della regola comunitaria «de
minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001,
nei  limiti  dei relativi stanziamenti di bilancio, nella misura pari
al 40 per cento delle spese ammissibili.
    5. La  giunta  regionale  stabilisce  con propria deliberazione i
criteri, le modalita' ed i termini per la concessione, l'erogazione e
la   revoca  dei  contributi.  In  particolare,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 deve stabilire, tra l'altro:
      a) le  zone del territorio regionale ove possono essere ammessi
a  contributo  gli  interventi  di  cui  al  comma 2, con particolare
riferimento   alle   informazioni,   fornite   dalle   locali   forze
dell'ordine, relativamente all'incidenza del tasso di criminalita';
      b) i  requisiti  di  ammissibilita'  formale,  le procedure, le
modalita'  ed  i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
contributo e della relativa documentazione;
      c) le  tipologie  di  spesa ammissibili e l'entita' massima del
contributo concedibile;
      d) i criteri di valutazione tecnico-economica degli interventi;
      e) il periodo massimo di esecuzione degli interventi;
      f) i criteri per la formazione della graduatoria regionale;
      g) le  modalita'  dei  controlli  nonche' della valutazione dei
risultati;
      h) gli  obblighi  delle imprese beneficiarie, nonche' i casi di
revoca dei contributi concessi.
    6. L'istruttoria  formale  e  tecnico-economica  delle domande di
contributo  e'  affidata  alla camera di commercio della provincia in
cui viene realizzato l'intervento.
    7. Sulla  base  dei punteggi attribuiti dalle camere di commercio
ai  singoli  interventi  la  giunta  regionale approva la graduatoria
unica in ordine decrescente di punteggio e la contestuale concessione
di  contributo alle singole imprese, nel limite degli stanziamenti di
bilancio.
    8. I  relativi  fondi saranno trasferiti alle camere di commercio
affinche'   provvedano   alla   liquidazione  ai  beneficiari  ed  ad
effettuare  adeguati  controlli in ordine all'effettiva realizzazione
degli interventi ammessi a contributo.
    9. Le   disponibilita'   finanziarie  potranno  essere  integrate
mediante  l'apporto  di  risorse  proprie  da  parte  delle camere di
commercio e/o di altri enti o organismi pubblici o privati.
    10. Su   segnalazione   della  camera  di  commercio,  la  giunta
regionale  potra'  deliberare la revoca dei contributi concessi ed il
recupero  delle  somme  gia' erogate aumentate degli interessi legali
dal momento dell'erogazione a quello della restituzione.
    11. I  rapporti  tra  la  Regione  e  le camere di commercio sono
disciplinati da apposite convenzioni.
    12. L'attivita'  delle  Camere  di commercio dovra' svolgersi nel
rispetto  della  presente  legge,  della  deliberazione  della giunta
regionale di cui al comma 5 e delle convenzioni di cui al comma 11.
    13. Ai  fini  degli  adempimenti  di  cui al comma 6 le camere di
commercio si avvalgono di un comitato tecnico composto da nove membri
di  cui  cinque  designati  dalla Regione e uno da ciascuna camera di
commercio delle province liguri.
    I  pareri espressi dal comitato sono obbligatori e vincolanti per
le camere di commercio.
    Il presidente del comitato e' scelto tra i membri designati dalla
Regione  ed  il  vicepresidente  tra quelli designati dalle camere di
commercio.  I  membri nominati dalla Regione Liguria sono comprensivi
di   un   rappresentante   indicato   dall'ANCI  regionale  e  da  un
rappresentante  delle  Forze  dell'ordine  d'intesa  con  gli  uffici
territoriali del Governo. Nella prima riunione il comitato approva le
norme  che  regolano  il  funzionamento  dello stesso. Le funzioni di
segreteria del comitato sono assicurate dal personale delle camere di
commercio.
    14. Agli  oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante:
      a) utilizzo,  ai  sensi  dell'Art.  29  della  legge  regionale
26 marzo  2002,  n. 15, di quota pari a euro 230.000,00 in termini di
competenza della UPB 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello,
stato  di  previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
2002;
      b) iscrizione  di  euro 230.000,00  in  termini  di  competenza
all'UPB 15.202 «Interventi per lo sviluppo del commercio» dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003.
    Agli  oneri  per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 12 marzo 2003
                              BIASOTTI