Delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano.(GU n.29 del 19-7-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 29 aprile 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla provincia autonoma di Bolzano le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. A decorrere dal 1° agosto 2004, sono delegate alla provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. Con decorrenza 1° settembre 2004 sono trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano e cio' ai sensi dell'Art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280. 2. D'intesa tra il Presidente della Regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i provvedimenti occorrenti per rendere operative le deleghe di cui al comma 1, anche per quanto riguarda quelli relativi ai trasferimenti alle province autonome di personale regionale e di immobili regionali che si rendessero necessari. L'inquadramento giuridico ed economico del personale trasferito alle province autonome di Trento e Bolzano viene determinato con le due Province, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Trento, 17 aprile 2003 ANDREOTTI