REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2003, n. 3 

Delega  di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e
di Bolzano.
(GU n.29 del 19-7-2003)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 17 del 29 aprile 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. A decorrere dal 1° febbraio 2004, sono delegate alla provincia
autonoma   di   Bolzano  le  funzioni  amministrative  della  Regione
Trentino-Alto  Adige  in  materia  di camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza
sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario,
di  casse  di  risparmio  e  di casse rurali, di aziende di credito a
carattere  regionale;  di  impianto  e  tenuta  dei libri fondiari. A
decorrere  dal  1° agosto 2004, sono delegate alla provincia autonoma
di  Trento  le  funzioni  amministrative  della Regione Trentino-Alto
Adige  in  materia  di  camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;   di  sviluppo  della  cooperazione  e  vigilanza  sulle
cooperative;  di  enti  di credito fondiario e di credito agrario, di
casse  di  risparmio  e  di  casse  rurali,  di  aziende di credito a
carattere  regionale;  di  impianto  e tenuta dei libri fondiari. Con
decorrenza  1° settembre  2004 sono trasferite alle province autonome
di  Trento  e di Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia
di catasto fondiario e urbano e cio' ai sensi dell'Art. 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 280.
    2.  D'intesa  tra  il  Presidente  della Regione e delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  definiti  i provvedimenti
occorrenti  per rendere operative le deleghe di cui al comma 1, anche
per  quanto  riguarda  quelli relativi ai trasferimenti alle province
autonome  di  personale  regionale  e  di  immobili  regionali che si
rendessero  necessari.  L'inquadramento  giuridico  ed  economico del
personale trasferito alle province autonome di Trento e Bolzano viene
determinato  con le due Province, previa intesa con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trento, 17 aprile 2003
                              ANDREOTTI