Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1997, n. 33: «Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano».(GU n.41 del 11-10-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. Modifiche agli articoli 1, 24, 26 e 27 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 1. La lettera b) del comma 3 dell'Art. 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 33 cosi' come sostituita dal comma 1 dell'Art. 31 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 e' sostituita dalla seguente: «b) la durata del prestito non puo' essere superiore a quarantotto mesi e la durata delle operazioni di leasing mobiliare non puo' essere superiore a sessanta mesi;». 2. L'alinea del comma 1 dell'Art. 24 della legge regionale n. 33/1997 e' sostituita dalla seguente: «1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'Art. 22 devono pervenire al servizio regionale competente, entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, corredate della seguente documentazione». 3. Il comma 2 dell'Art. 24 della legge regionale n. 33/1997 e' sostituito dal seguente: «2. Il dirigente del servizio competente dispone la concessione entro la data indicata nel quadro attuativo annuale e provvede alla liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma E». 4. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 26 della legge regionale n. 33/1997 e' sostituita dalla seguente: «a) entro la data prevista nel quadro attuativo annuale, per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e della lettera a) del comma 3;». 5. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 27 della legge regionale n. 33/1997 e' sostituita dalla seguente: «a) entro la data indicata nel quadro attuativo annuale, per quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e per quelli di cui alla lettera a) del comma 3;». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge Regione Marche.