REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 17 

Modifiche alla legge regionale 20 maggio 1997, n. 33: «Interventi per
lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano».
(GU n.41 del 11-10-2003)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28
                           febbraio 2003)

                               Art. 1.
Modifiche  agli  articoli  1,  24,  26  e  27  della  legge regionale
                        20 maggio 1997, n. 33
    1.  La  lettera  b) del comma 3 dell'Art. 7 della legge regionale
20 maggio  1997, n. 33 cosi' come sostituita dal comma 1 dell'Art. 31
della  legge  regionale  23 aprile  2002,  n.  6  e' sostituita dalla
seguente:
      «b)  la  durata  del  prestito  non  puo'  essere  superiore  a
quarantotto  mesi  e  la durata delle operazioni di leasing mobiliare
non puo' essere superiore a sessanta mesi;».
    2.  L'alinea  del  comma  1 dell'Art. 24 della legge regionale n.
33/1997 e' sostituita dalla seguente:
    «1.  Le domande per la concessione dei contributi di cui all'Art.
22  devono  pervenire al servizio regionale competente, entro la data
indicata  nel  quadro  attuativo  annuale,  corredate  della seguente
documentazione».
    3.  Il  comma  2 dell'Art. 24 della legge regionale n. 33/1997 e'
sostituito dal seguente:
    «2.  Il  dirigente del servizio competente dispone la concessione
entro  la  data indicata nel quadro attuativo annuale e provvede alla
liquidazione del contributo entro sessanta giorni dalla presentazione
della documentazione di cui al comma E».
    4.  La  lettera a) del comma 1 dell'Art. 26 della legge regionale
n. 33/1997 e' sostituita dalla seguente:
      «a)  entro la data prevista nel quadro attuativo annuale, per i
contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e della lettera a)
del comma 3;».
    5.  La  lettera a) del comma 1 dell'Art. 27 della legge regionale
n. 33/1997 e' sostituita dalla seguente:
      «a)  entro  la  data indicata nel quadro attuativo annuale, per
quelli  di  cui  alle lettere a) e b) del comma 2 e per quelli di cui
alla lettera a) del comma 3;».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge Regione Marche.