Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: «Norme per l'attivita' agrituristica e per il turismo rurale». (Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 14 novembre 2002).(GU n.42 del 18-10-2003)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28 febbraio 2003) Art. 1. 1. Nel primo periodo della lettera c) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3: «Norme per l'attivita' agrituristica e per il turismo rurale» dopo le parole: «25 per cento» sono aggiunte le seguenti parole: «per le aziende che praticano agricoltura biologica e offrono spuntini, pasti e bevande esclusivamente biologici, nonche». 2. Nell'ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 3/2002 dopo le parole: «singole o associate» aggiungere le seguenti parole: «o aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione». 3. Dopo il comma 4 dell'Art. 24 della legge regionale n. 3/2002 e' aggiunto il seguente comma: «4 bis. Con l'adozione del regolamento di attuazione di cui all'Art. 6, le domande di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, presentate a norma della legge regionale 18 ottobre 1999, n. 27, verranno istruite secondo le procedure indicate dalla presente legge.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.