REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 22 

Integrazioni  e  modifiche  alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3:
«Norme  per  l'attivita'  agrituristica  e  per  il  turismo rurale».
(Bollettino ufficiale della Regione n. 120 del 14 novembre 2002).
(GU n.42 del 18-10-2003)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 2 del 28
                           febbraio 2003)
                               Art. 1.
    1.  Nel  primo  periodo  della lettera c) del comma 2 dell'Art. 2
della  legge  regionale  3 aprile  2002, n. 3: «Norme per l'attivita'
agrituristica e per il turismo rurale» dopo le parole: «25 per cento»
sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «per  le aziende che praticano
agricoltura   biologica   e   offrono   spuntini,   pasti  e  bevande
esclusivamente biologici, nonche».
    2.  Nell'ultimo  periodo della lettera c) del comma 2 dell'Art. 2
della legge regionale n. 3/2002 dopo le parole: «singole o associate»
aggiungere  le  seguenti  parole:  «o  aziende  di trasformazione dei
prodotti agricoli della Regione».
    3.  Dopo  il comma 4 dell'Art. 24 della legge regionale n. 3/2002
e' aggiunto il seguente comma:
      «4  bis.  Con  l'adozione  del regolamento di attuazione di cui
all'Art.  6,  le  domande  di  iscrizione  all'elenco regionale degli
operatori  agrituristici,  presentate  a  norma della legge regionale
18 ottobre  1999,  n.  27,  verranno  istruite  secondo  le procedure
indicate dalla presente legge.».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.