REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2003, n. 231 

Regolamento recante criteri e modalita' applicabili nella concessione
di  contributi  per  gli  interventi strutturali e di prevenzione per
l'eradicazione  della influenza aviaria previsti dall'Art. 129, comma
1, lettera c) della legge n. 388/2000. Approvazione.
(GU n.8 del 21-2-2004)

             (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
       Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 23 luglio 2003)
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
    Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed in particolare l'Art.
129,  comma 1, lettera c), che prevede tra l'altro, la concessione di
aiuti  per l'effettuazione di interventi strutturali e di prevenzione
negli   allevamenti  avicoli  e  di  fauna  selvatica  colpiti  dalla
influenza aviaria;
    Vista  la direttiva del consiglio n. 92/40 di data 19 maggio 1992
che   istituisce  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'influenza
aviaria;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 novembre
1996,  n. 656, regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE
che   istituisce  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'influenza
aviaria;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  di data 9 aprile 2001 ed in particolare l'Art. 1, comma 1,
punto  2,  concernente  le  modalita'  di attuazione degli interventi
strutturali  e  di  prevenzione  per  l'eradicazione  della influenza
aviaria negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica;
    Considerato  che i servizi veterinari delle aziende per i servizi
sanitari  regionali,  hanno  individuato,  nell'ambito  delle proprie
competenze  territoriali,  alcuni  focolai  di  influenza  aviaria  e
conseguentemente istituito, con proprie ordinanze di data 30 dicembre
1999,  7 gennaio  2000  e  14 gennaio  2000  (azienda  per  i servizi
sanitari n. 6), di data 18 gennaio 2000 e 9 marzo 2000 (Azienda per i
servizi  sanitari  n.  4)  e  di  data 13 gennaio 2000 (azienda per i
servizi   sanitari.   n.   5),  le  relative  zone  di  protezione  e
sorveglianza, in applicazione alle normative vigenti in materia;
    Ritenuto   necessario   ed   urgente   provvedere  ad  effettuare
interventi  volti  ad  evitare  la  diffusione e l'eradicazione della
malattia,  al  fine  di  non  compromettere lo sviluppo economico del
settore  avicolo  e  garantire  la  redditivita'  degli  imprenditori
agricoli;
    Visto  gli  orientamenti  comunitari  per  gli aiuti di Stato nel
settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Comunita'
europea 2000/C/28/02 del 1° febbraio 2000;
    Vista  la  decisione  della  commissione  delle Comunita' europee
C (2000)2902  del  29 settembre  2000  che  approva  il  documento di
programmazione  fondato  sul  piano  di sviluppo rurale della Regione
Friuli Venezia-Giulia;
    Visto  il regolamento di attuazione della misura a) «investimenti
nelle  aziende  agricole»  del  P.S.R.,  decreto del Presidente della
Regione   3 luglio   2001,   n.  0244/Pres.  e  successive  modifiche
pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  n. 33 di data
16 agosto 2001;
    Ritenuto   di   adeguare   gli   interventi  strutturali  per  la
prevenzione e l'eradicazione della influenza aviaria, alle condizioni
previste  dal  sopracitato  decreto  del  Presidente della Regione n.
0244/Pres/2001,  per  quanto  riguarda  la redditivita' delle aziende
agricole, le conoscenze e competenze professionali dell'imprenditore,
nonche'  l'osservanza  dei  requisiti  minimi in materia di ambiente,
igiene e benessere degli animali;
    Ritenuto   necessario   inoltre  adottare  i  volumi  massimi  di
investimento,  l'intensita'  degli  aiuti,  nonche'  la congruita' ed
eligibilita'  della  spesa,  indicati  dal sopracitato regolamento di
attuazione;
    Visti   i  decreti  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  di  data  31 marzo  2001, n. 100.506 e di data 16 dicembre
2002,  n.  103.043  con  i quali vengono destinate rispettivamente le
somme  di  euro  93.821,63  e  di  euro  88.642,13 per gli interventi
strutturali  e  di  prevenzione nelle aree colpite dalle infezioni di
influenza aviaria;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 1925 del
5 giugno 2003;
                              Decreta:
    1.  E'  approvato  il  «Regolamento  recante  criteri e modalita'
applicabili  nella  concessione  di  contributi  per  gli  interventi
strutturali  e  di  prevenzione  per  l'eradicazione  della influenza
aviaria,  previsti  dall'Art. 129, comma 1, lettera c) della legge n.
388/2000»,  nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale.
    2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
    3.  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 30 giugno 2003
                                ILLY