REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 dicembre 2001, n. 82 

Modifica   del   primo   comma   dell'Art.   4  del  regolamento  per
l'amministrazione  del patrimonio della provincia autonoma di Bolzano
emanato  con  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale 23
gennaio 1998, n. 3.
(GU n.43 del 25-10-2003)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 5 del 29 gennaio 2002)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 4238 del 26
novembre 2001
                            D e c r e t a
                               Art. 1.
    1. Il comma 1 dell'Art. 4 del decreto del presidente della giunta
provinciale 23 gennaio 1998, n. 3, e' cosi' sostituito:
      «1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2002 sono soggetti ad essere
inventariati tutti i beni mobili di proprieta' della provincia il cui
costo  di  acquisto  o  di fabbricazione e' superiore a euro 400, iva
compresa.  Detto importo viene aggiornato ogni cinque anni sulla base
dell'indice  nazionale  dei  prezzi al consumo redatto dall' Istituto
provinciale di statistica. Oggetti di interesse artistico o storico e
armi  previsti  nelle  categorie IV, VI e VII, di cui all'Art. 5 sono
sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.»
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 13 dicembre 2001
                             DURNWALDER
Registrato  alla  Corte dei conti il 21 dicembre 2001, reg. 1, foglio
n. 51.