Norme in materia di societa' esercenti servizi di trasporto pubblico locale a partecipazione regionale.(GU n.45 del 15-11-2003)
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20 marzo 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La Regione puo' cedere le proprie azioni o quote di capitale di societa' che svolgono il servizio di trasporto pubblico. 2. La cessione delle azioni o delle quote di capitale e' effettuata con procedura concorsuale ad evidenza pubblica rivolta ad imprese private o miste che operano nel settore del trasporto in possesso dei seguenti requisiti specifici: a) aver gestito servizi di trasporto pubblico per un periodo non inferiore a tre anni con un numero di chilometri autobus percorsi pari ad almeno un quinto rispetto a quelli svolti dalla societa' partecipata dalla Regione; b) aver realizzato un valore della produzione pari ad almeno un quarto rispetto al valore della societa' partecipata dalla Regione riferito ai tre anni precedenti lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica. 3. Per le societa' riunite in associazione temporanea o in consorzi, i requisiti di cui sopra possono essere posseduti cumulativamente, fermo restando l'obbligo per almeno una di esse di detenerne in misura non inferiore al cinquantacinque per cento. 4. Non sono ammesse alle procedure concorsuali ad evidenza pubblica: a) le imprese di qualunque nazionalita' che non abbiano la forma di societa' di capitale; b) le societa' estere che abbiano sede in Stati che non riconoscono gli stessi diritti alle societa' con sede in Italia. 5. Deve comunque essere assicurato che la partecipazione pubblica sia maggioritaria. 6. Per l'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica la Regione si avvale di un advisor selezionato tra le maggiori imprese specializzate e certificate. 7. Nel caso la cessione di almeno il quindici per cento di azioni o quote di capitale sociale sia avvenuta osservando le vigenti norme relative a procedure ad evidenza pubblica, gli affidamenti in atto sono prorogati per cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine indicato dall'Art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell'Art. 18, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni) e successive modifiche. 8. Entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge viene costituita la societa' pubblica proprietaria dei beni in attuazione dell'Art. 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 9. I comuni che partecipano a societa' che svolgono servizi di trasporto pubblico locale possono avvalersi delle disposizioni di cui alla presente legge. 10. Presso la commissione competente in materia di trasporti del consiglio regionale e' istituito un comitato composto da cinque esperti esterni incaricato di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione, nonche' l'attuazione della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 3 marzo 2003 STORACE