REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 30 ottobre 2003, n. 22 

Modifica ed integrazione al regolamento regionale del 16 agosto 1993,
n.  29: «Attrezzi e modalita' di uso consentiti per la pesca. Periodi
di  divieto  di  pesca  delle  specie  ittiche  nelle  acque  interne
dell'Emilia-Romagna».
(GU n.50 del 20-12-2003)

             (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
         Regione Emilia-Romagna n. 164 del 30 ottobre 2003)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    Il  comma  4  dell'Art. 3 del regolamento regionale del 16 agosto
1993, n. 29 e' integrato, dopo la parola «competente», dalle seguenti
parole:  «per  le strutture insistenti sul demanio idrico, ovvero dal
servizio regionale competente per l'economia ittica, per le strutture
insistenti sul demanio marittimo».
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 30 ottobre 2003
                               ERRANI