REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 52 

Inserimento dell'Art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n.
28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
(GU n.14 del 3-4-2004)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Toscana n. 41
                        dell'8 ottobre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento dell'Art. 10-bis nella legge regionale 17 maggio 1999, n.
28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
            del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 114)
    1.  Dopo  l'Art.  10  della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28
(Norme  per  la  disciplina del commercio in sede fissa in attuazione
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114),  e' inserito il
seguente:
    «Art.  10-bis  (Sanzioni).  -  1.  In  caso di accertamento della
violazione    dell'obbligo   di   chiusura   domenicale   o   festiva
dell'esercizio,  reiterata  per  almeno  due  volte  in un periodo di
dodici  mesi, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di
applicazione  della sanzione di cui all'Art. 22, comma 3, del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al  settore  del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della legge
15 marzo  1997,  n. 59), il comune in cui l'esercizio ha sede dispone
la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a quindici giorni.
    2.  Chiunque viola le disposizioni dell'Art. 11-bis, comma 1, del
regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione
della  legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina
del  commercio  in  sede  fissa in attuazione del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  114"),  aggiunto  dall'Art.  2  del  regolamento
regionale   3 maggio   2000,   n.   5,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una  somma da euro 500,00 ad Euro
3000,00.
    3.   Chiunque   viola   le   disposizioni  dell'Art.  16-bis  del
regolamento  regionale  n. 4/1999, aggiunto dal regolamento regionale
n.  5/2000  e  modificato  dal  regolamento  emanato  con decreto del
Presidente  della giunta regionale 11 luglio 2002, n. 26/R, e' punito
con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da euro
500,00 ad euro 3.000,00.».
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 29 settembre 2003
                               MARTINI
La  presente  legge  e' stata approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 24 settembre 2003.