REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2003, n. 22 

Modifiche  alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, recante: «Norme
sulla   dirigenza  e  sull'ordinamento  degli  uffici  del  consiglio
regionale».
(GU n.8 del 21-2-2004)

         (Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino
    ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 15 novembre 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    I  commi 1 e 2, Art. 17, della legge regionale 13 maggio 1996, n.
8, sono sostituiti dai seguenti:
    «1.  Al  segretario generale ed ai direttori di dipartimento, per
il  periodo  in  cui esercitano tali funzioni dirigenziali di livello
generale,  compete  il  trattamento economico, concordato di volta in
volta  tra  le  parti,  definito  assumendo  come  riferimento quello
previsto   dal  contratto  collettivo  del  personale  con  qualifica
diiigenziale   del   comparto  Regioni-enti  locali  per  la  massima
posizione  dirigenziale  (stipendio tabellare, indennita' integrativa
speciale,  retribuzione  di  posizione),  aumentato  di una ulteriore
indennita'  non  superiore  alla misura massima della retribuzione di
posizione».
    «2.  Ai  dirigenti  di  cui all'Art. 15 della legge regionale del
13 maggio  1996,  n.  8,  assunti  con  contratto di diritto privato,
compete  il  trattamento  economico  corrispondente al comina 1 della
presente legge».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di  osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 19 novembre 2003
                            CHIARAVALLOTI