REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2003, n. 35 

Modifica alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 «Disposizioni per
l'uso  e  l'esposizione  della  bandiera  della Regione del Veneto» e
successive modificazioni.
(GU n.7 del 14-2-2004)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Veneto n. 112 del 28 novembre 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
Modifica  dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1998,
n. 10, come modificato dall'Art. 52 della legge regionale 22 febbraio
                1999, n. 7 (legge finanziaria 1999).

    1. Dopo la lettera c) dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale
10 aprile 1998, n. 10 e' inserita la seguente lettera:
    «c-bis) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali
e  circoscrizionali  del  Veneto  nelle  giornate  di  apertura degli
uffici;».
    2.  La  lettera  d)  dell'Art.  2, comma 2, della legge regionale
10 aprile 1998, n. 10 e' cosi' sostituita:
    «d)  all'esterno  delle sedi dei consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali del Veneto, in occasione delle riunioni degli stessi
anche se queste si protraggono dopo il tramonto;».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneto.
      Venezia, 24 novembre 2003
                                GALAN