Modifica alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 «Disposizioni per l'uso e l'esposizione della bandiera della Regione del Veneto» e successive modificazioni.(GU n.7 del 14-2-2004)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 112 del 28 novembre 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10, come modificato dall'Art. 52 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 (legge finanziaria 1999). 1. Dopo la lettera c) dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 e' inserita la seguente lettera: «c-bis) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto nelle giornate di apertura degli uffici;». 2. La lettera d) dell'Art. 2, comma 2, della legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 e' cosi' sostituita: «d) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali del Veneto, in occasione delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto;». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 24 novembre 2003 GALAN