N. 1093 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  7 ottobre 2003 dal giudice di pace di Gragnano
nel  procedimento  civile vertente tra Buononato Giuseppe e comune di
Agerola

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di  ammissibilita'  -  Onere per il ricorrente di versare presso la
  cancelleria  una  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione  inflitta dall'organo accertatore - Violazione del diritto
  di  agire  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  a tutela dei propri
  diritti  -  Discriminazione  in  danno dei soggetti meno abbienti -
  Contrasto  con  il principio di eguaglianza - Richiamo a precedenti
  sentenze della Corte costituzionale (nn. 67/1960, 21/1961, 80/1966,
  333/2001 e 522/2002).
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 204-bis,   introdotto  dalla  legge  1°  agosto  2003,  n. 214
  [rectius:     introdotto    dall'art. 4,    comma 1-septies,    del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.51 del 24-12-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  emesso  la  seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
n. 2261  del  ruolo  gen. affari  civili dell'anno 2003 tra Buononato
Giuseppe,  nato ad Agerola (Napoli) il 25 giugno 1952 rappresentato e
difeso  dall'avv. Fusco  Gaetano  Rocco,  dall'avv. Matteo  Merolla e
dalla  p.avv. Anna  Acampora  presso  il  cui  studio  e'  elett.  te
domiciliatoto  in  Agerola  (Napoli),  alla  via  Botteghelle, n. 87,
ricorrente,  e  comune di Agerola, in persona sindaco pro tempore ivi
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, resistente.

                      Svolgimento del processo

    1.  -  In  data  28  agosto  2003, i Vigili urbani di Agerola con
verbale  di  accertamento  n. 5107,  contestavano  al  sig. Buononato
Giuseppe  la violazione dell'art. 116, comma 1 del d.lgs. n. 285/1992
commessa  dal  figlio  Buononato  Salvatore  «Il quale si poneva alla
guida  del veicolo Fiat Punto tg. BZ 366 EE, senza essere in possesso
della patente di guida per non averla mai conseguita» con conseguente
trasmissione  degli atti alla prefettura di Napoli per la irrogazione
della  sanzione prevista (da un minimo di Euro 2.168,25 ad un massimo
di Euro 8.176,15).
    2.  -  Avverso tale verbale, con ricorso del 10 settembre 2003 il
proprietario del veicolo Buononato Giuseppe, proponeva opposizione ai
sensi     dell'art. 204-bis     d.lgs.    n. 285/1992,    chiedendone
l'annullamento  con  vittoria  di  spese  e di onorari e deducendo in
particolare:
        Preliminarmente      la     illegittimita'     costituzionale
dell'art. 204,   commi   3  e  4  del  predetto  decreto  legislativo
n. 285/1992  cosi' come introdotto dall'art. 4, comma 1-sexties della
legge n. 214 del 1° agosto 2003 di conversione del d.l. n. 151 del 27
giugno  2003  recante  «modifiche  ed  integrazioni  del codice della
strada» per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione;
    Nel  merito: la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e
138  C.d.S.,  essendo  il  Buononato Salvatore in possesso di patente
militare  e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina del
fermo amministrativo.

                       Motivi della decisione

    Preliminarmente  va  preso atto che l'opponente non ha effettuato
il  versamento presso la cancelleria di una somma pari alla meta' del
massimo  edittale  della  sanzione  inflitta dall'organo accertatore,
nella fattispecie pari ad Euro 4.088,75 cosi' come previsto a pena di
inammissibilita'   del   ricorso,   dall'art. 204-bis   del   decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto
2003,  n. 214  che  ha  convertito  in  legge,  con modificazioni, il
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
    Non  va  sottaciuto,  inoltre,  che  la citata legge n. 214/2003,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186
del 12 agosto 2003 - Suppl. ordinario n. 133, e' entrata in vigore il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  e, pertanto, nel caso che ci occupa, deve essere osservata
sebbene  contrastante  con  l'art. 4  del R.D. 10 marzo 1910, n. 149,
tuttora  in  vigore, che espressamente prevede che le cancellerie non
possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro.
    Cio'   premesso   e   considerato,  il  giudicante  osserva  che,
effettivamente l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285,   introdotto  dalla  legge  1° agosto  2003,  n. 214  che  ha
convertito  in  legge,  con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno
2003,  n. 151  non  appare  conforme alle ripetute affermazioni della
Carta  costituzionale  della  Repubblica  italiana  sulla liberta' di
adire  l'autorita'  giudiziaria  per  la  tutela  dei diritti e degli
interessi legittimi del cittadino senza restrizioni di sorta.
                   della rilevanza della questione
    La  risoluzione  della  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 204-  bis  C.d.S.  introdotto  dalla  legge 1° agosto 2003,
n. 214   che   ha   convertito   in   legge,  con  modificazioni,  il
decreto-legge  27  giugno  2003  n. 151,  sollevata  dalla difesa del
ricorrente,  ha  efficacia preliminare determinante nella definizione
del presente giudizio.
    Infatti, come si evince dal terzo comma dell'art. 204-bis citato,
il mancato versamento comporta l'inammissibilita' del ricorso e rende
praticamente inoperante la pretesa dedotta in giudizio.
          della non manifesta infondatezza della questione
    Inoltre   la   questione   sollevata  non  appare  manifestamente
infondata.
    Dalla  coordinazione  delle  norme di cui agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,  puo' dedursi che costituisce principio consolidato nel
nostro  ordinamento che tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei  propri  diritti ed interessi legittimi e che la difesa - diritto
inviolabile  in  ogni  stato  e grado del procedimento - deve trovare
attuazione  uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di
condizioni personali e sociali.
    L'imposizione  del  preventivo  pagamento della meta' del massimo
della  sanzione  inflitta  (e  nel  caso in esame quasi il doppio del
minimo) quale presupposto per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria
diretta  ad  ottenere  la tutela del diritto del cittadino, appare in
stridente contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
    Tale   imposizione   e'  in  contrasto  con  la  norma  contenuta
nell'art. 3,  Cost.  perche' e' evidente la differenza di trattamento
che ne consegue fra il cittadino opponente che sia in grado di pagare
immediatamente una somma (peraltro superiore al minimo della sanzione
inflitta),  ed il cittadino opponente che non abbia mezzi sufficienti
per  farlo, ne' possa procurarseli agevolmente ricorrendo al credito,
e che in caso di vittoria in giudizio, otterrebbe la restituzione del
versato con indubbio ritardo.
    Al  primo  e'  dunque consentito proprio in conseguenze delle sue
condizioni  economiche di chiedere giustizia e di ottenerla ove possa
provare   di  aver  ragione;  al  secondo  questa  facolta'  e'  resa
difficile, se non addirittura impossibile, non solo di fatto ma anche
in  base al diritto, in forza di un presupposto processuale stabilito
dalla  legge  e consistente nell'onere di versare una somma, nel caso
in esame, assai ingente.
    Le stesse considerazioni valgono a giustificare anche il richiamo
alle  norme  contenute  negli  artt. 24  e 113 Cost., nei quali l'uso
delle  parole  «tutti» o «sempre» ha chiaramente lo scopo di ribadire
l'uguaglianza  di  diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto
concerne  la  possibilita'  di  richiedere  e  di  ottenere la tutela
giurisdizionale  sia  nei  confronti  di  altri privati sia in quelli
dello Stato e di enti pubblici minori.
    In  definitiva la norma dell'art. 204-bis limita rispetto al meno
abbiente   l'esercizio   del   diritto   di   azione   e  stabilisce,
nell'esercizio  del potere di agire in giudizio tutelato dall'art. 24
della  Cost.,  una  differenza  tra  ricco  e  povero che l'art. 3 in
termini generali ripudia per tutti i cittadini.
    E'  appena  il  caso  di  ricordare che tali principi, sono stati
ribaditi dalla Corte costituzionale decidendo questioni analoghe:
        sulla  cauzione  prevista dall'art. 98 c.p.c. (sentenza n. 67
del 1960);
        sul  c.d.  principio  del solve et repete (sentenza n. 21 del
1961);
        sul  rilascio  di  copie conformi uso appello di sentenze non
registrate (sentenza n. 80 del 1966);
        sull'obbligo  della  indicazione  nell'atto di precetto della
registrazione  dei  contratti  di  locazione, della dichiarazione dei
redditi e delle ricevute I.C.I. (sentenza n. 333 del 2001);
        sul  rilascio  di  copie  esecutive  di  atti  non registrati
(sentenza 522 del 2002).
    E'  doveroso,  quindi,  sottoporre  alla Corte costituzionale, il
quesito    se   l'imposizione   posta   a   carico   del   ricorrente
dall'art. 204-bis  c.d.s.  sia  compatibile  con  il diritto di adire
l'autorita'   giudiziaria   conferito   al   cittadino  senza  limiti
dall'art. 24  della  costituzione  e  con il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della costituzione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost.  e  23,  legge 11 marzo 1953, n. 87,
ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza;
    Ordina    l'immediata    rimessione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  per  la  decisione  della  questione  di legittimita'
costituzionale  dell'art. 204-bis  del  decreto legislativo 30 aprile
1992  n. 285,  introdotto  dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha
convertito  in  legge,  con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno
2003,  n. 151, sollevata dal ricorrente per contrasto con gli artt. 3
e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui
prevede  «che  all'atto  del deposito del ricorso il ricorrente debba
versare  presso  la  cancelleria  del  giudice  di  pace,  a  pena di
inammissibilita'  del  ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore»;
    Sospende il presente giudizio, n. 2261 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2003;
    Manda  alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
residenti delle due Camere del Parlamento.
        Gragnano, addi' 5 ottobre 2003
                    Il giudice di pace: Vingiani
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