N. 1093 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 7 ottobre 2003 dal giudice di pace di Gragnano nel procedimento civile vertente tra Buononato Giuseppe e comune di Agerola Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del diritto di agire dinanzi all'autorita' giudiziaria a tutela dei propri diritti - Discriminazione in danno dei soggetti meno abbienti - Contrasto con il principio di eguaglianza - Richiamo a precedenti sentenze della Corte costituzionale (nn. 67/1960, 21/1961, 80/1966, 333/2001 e 522/2002). - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 [rectius: introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.51 del 24-12-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2261 del ruolo gen. affari civili dell'anno 2003 tra Buononato Giuseppe, nato ad Agerola (Napoli) il 25 giugno 1952 rappresentato e difeso dall'avv. Fusco Gaetano Rocco, dall'avv. Matteo Merolla e dalla p.avv. Anna Acampora presso il cui studio e' elett. te domiciliatoto in Agerola (Napoli), alla via Botteghelle, n. 87, ricorrente, e comune di Agerola, in persona sindaco pro tempore ivi domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, resistente. Svolgimento del processo 1. - In data 28 agosto 2003, i Vigili urbani di Agerola con verbale di accertamento n. 5107, contestavano al sig. Buononato Giuseppe la violazione dell'art. 116, comma 1 del d.lgs. n. 285/1992 commessa dal figlio Buononato Salvatore «Il quale si poneva alla guida del veicolo Fiat Punto tg. BZ 366 EE, senza essere in possesso della patente di guida per non averla mai conseguita» con conseguente trasmissione degli atti alla prefettura di Napoli per la irrogazione della sanzione prevista (da un minimo di Euro 2.168,25 ad un massimo di Euro 8.176,15). 2. - Avverso tale verbale, con ricorso del 10 settembre 2003 il proprietario del veicolo Buononato Giuseppe, proponeva opposizione ai sensi dell'art. 204-bis d.lgs. n. 285/1992, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e di onorari e deducendo in particolare: Preliminarmente la illegittimita' costituzionale dell'art. 204, commi 3 e 4 del predetto decreto legislativo n. 285/1992 cosi' come introdotto dall'art. 4, comma 1-sexties della legge n. 214 del 1° agosto 2003 di conversione del d.l. n. 151 del 27 giugno 2003 recante «modifiche ed integrazioni del codice della strada» per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione; Nel merito: la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 138 C.d.S., essendo il Buononato Salvatore in possesso di patente militare e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina del fermo amministrativo. Motivi della decisione Preliminarmente va preso atto che l'opponente non ha effettuato il versamento presso la cancelleria di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore, nella fattispecie pari ad Euro 4.088,75 cosi' come previsto a pena di inammissibilita' del ricorso, dall'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. Non va sottaciuto, inoltre, che la citata legge n. 214/2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 12 agosto 2003 - Suppl. ordinario n. 133, e' entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, nel caso che ci occupa, deve essere osservata sebbene contrastante con l'art. 4 del R.D. 10 marzo 1910, n. 149, tuttora in vigore, che espressamente prevede che le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro. Cio' premesso e considerato, il giudicante osserva che, effettivamente l'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 non appare conforme alle ripetute affermazioni della Carta costituzionale della Repubblica italiana sulla liberta' di adire l'autorita' giudiziaria per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi del cittadino senza restrizioni di sorta. della rilevanza della questione La risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204- bis C.d.S. introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, sollevata dalla difesa del ricorrente, ha efficacia preliminare determinante nella definizione del presente giudizio. Infatti, come si evince dal terzo comma dell'art. 204-bis citato, il mancato versamento comporta l'inammissibilita' del ricorso e rende praticamente inoperante la pretesa dedotta in giudizio. della non manifesta infondatezza della questione Inoltre la questione sollevata non appare manifestamente infondata. Dalla coordinazione delle norme di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, puo' dedursi che costituisce principio consolidato nel nostro ordinamento che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e che la difesa - diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento - deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali. L'imposizione del preventivo pagamento della meta' del massimo della sanzione inflitta (e nel caso in esame quasi il doppio del minimo) quale presupposto per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria diretta ad ottenere la tutela del diritto del cittadino, appare in stridente contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 24 della Costituzione. Tale imposizione e' in contrasto con la norma contenuta nell'art. 3, Cost. perche' e' evidente la differenza di trattamento che ne consegue fra il cittadino opponente che sia in grado di pagare immediatamente una somma (peraltro superiore al minimo della sanzione inflitta), ed il cittadino opponente che non abbia mezzi sufficienti per farlo, ne' possa procurarseli agevolmente ricorrendo al credito, e che in caso di vittoria in giudizio, otterrebbe la restituzione del versato con indubbio ritardo. Al primo e' dunque consentito proprio in conseguenze delle sue condizioni economiche di chiedere giustizia e di ottenerla ove possa provare di aver ragione; al secondo questa facolta' e' resa difficile, se non addirittura impossibile, non solo di fatto ma anche in base al diritto, in forza di un presupposto processuale stabilito dalla legge e consistente nell'onere di versare una somma, nel caso in esame, assai ingente. Le stesse considerazioni valgono a giustificare anche il richiamo alle norme contenute negli artt. 24 e 113 Cost., nei quali l'uso delle parole «tutti» o «sempre» ha chiaramente lo scopo di ribadire l'uguaglianza di diritto e di fatto di tutti i cittadini per quanto concerne la possibilita' di richiedere e di ottenere la tutela giurisdizionale sia nei confronti di altri privati sia in quelli dello Stato e di enti pubblici minori. In definitiva la norma dell'art. 204-bis limita rispetto al meno abbiente l'esercizio del diritto di azione e stabilisce, nell'esercizio del potere di agire in giudizio tutelato dall'art. 24 della Cost., una differenza tra ricco e povero che l'art. 3 in termini generali ripudia per tutti i cittadini. E' appena il caso di ricordare che tali principi, sono stati ribaditi dalla Corte costituzionale decidendo questioni analoghe: sulla cauzione prevista dall'art. 98 c.p.c. (sentenza n. 67 del 1960); sul c.d. principio del solve et repete (sentenza n. 21 del 1961); sul rilascio di copie conformi uso appello di sentenze non registrate (sentenza n. 80 del 1966); sull'obbligo della indicazione nell'atto di precetto della registrazione dei contratti di locazione, della dichiarazione dei redditi e delle ricevute I.C.I. (sentenza n. 333 del 2001); sul rilascio di copie esecutive di atti non registrati (sentenza 522 del 2002). E' doveroso, quindi, sottoporre alla Corte costituzionale, il quesito se l'imposizione posta a carico del ricorrente dall'art. 204-bis c.d.s. sia compatibile con il diritto di adire l'autorita' giudiziaria conferito al cittadino senza limiti dall'art. 24 della costituzione e con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza; Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, sollevata dal ricorrente per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede «che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore»; Sospende il presente giudizio, n. 2261 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003; Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai residenti delle due Camere del Parlamento. Gragnano, addi' 5 ottobre 2003 Il giudice di pace: Vingiani 03X1325