N. 97 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  23  dicembre  2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

Servizio militare - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione,
  sostegno  e valorizzazione del servizio civile regionale - Prevista
  competenza  regionale  a  trasmettere  agli  Uffici leva dei Comuni
  l'elenco  dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile
  volontario  al  fine  di  eventuali richiami in servizio in caso di
  guerra  o  di  mobilitazione  generale - Denunciata invasione della
  potesta' legislativa statale esclusiva in materia di «difesa».
- Legge Regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20, art. 12.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera d).
Servizio  militare  -  Obiezione  di  coscienza - Norme della Regione
  Emilia-Romagna  - Prevista tutela dell'obiezione di coscienza anche
  nel  periodo  di  sospensione dell'obbligo costituzionale di leva -
  Denunciata  invasione  della potesta' legislativa statale esclusiva
  in materia di «difesa e sicurezza dello Stato».
- Legge  Regione  Emilia-Romagna 20  ottobre  2003,  n. 20,  artt. 5,
  comma 4, e 22, comma 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera d).
(GU n.5 del 4-2-2004 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12, Roma;

    Nei  confronti  della  regione  Emilia-Romagna,  in  persona  del
presidente   della  giunta  regionale,  per  la  dichiarazione  della
legittimita'  costituzionale  della  legge regionale 20 ottobre 2003,
n. 20,  recante:  «Nuove  norme  per  la  valorizzazione del servizio
civile.  Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della
legge  regionale  28 dicembre 1999, n. 38» pubblicata nel supplemento
straordinario  del  bollettino  ufficiale  della  regione  n. 156 del
21 ottobre 2003 giusta delibera del Consiglio dei ministri 5 dicembre
2003, con riguardo agli artt. 12, 22, comma5; 5, comma 4:
    Con la legge in epigrafe la regione Emilia-Romagna ha abrogato la
precedente  legge  28  dicembre  1999,  n. 38, e dettato norme per lo
sviluppo  del servizio civile nel territorio regionale. A tal fine la
regione  ha istituito il servizio civile regionale conformandosi alle
risoluzioni  dell'Organizzazione della Nazioni Unite e del Parlamento
europeo  in materia di obiezione di coscienza, servizio civile, corpi
civili di pace, cooperazione internazionale ed assistenza umanitaria.
    La  legge  si  ispira  al  principio di sostenere e sviluppare il
servizio  civile,  favorire  l'ingresso  dei  giovani  nel  mondo del
lavoro, consentire alla collettivita' di fruire dell'esperienza degli
anziani,    sostenere   le   necessarie   azioni   di   orientamento,
programmazione e formazione, promuovere il senso di appartenenza alla
comunita'  regionale, nazionale, europea ed internazionale attraverso
lo  sviluppo  dei  progetti del servizio volontariato, valorizzare il
diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli
eserciti  e  promuovere  la  cultura della pace, della non violenza e
della  solidarieta'.  Si  propone  come  obiettivi  di  costituire  e
valorizzare  il  servizio  civile  regionale,  garantire l'accesso al
servizio  regionale  a tutte le persone senza distinzione di sesso di
religione,  di ceto, di residenza o di cittadinanza, di costituire un
sistema  di  monitoraggio  regionale,  di integrare gli interventi di
servizio   civile  nell'attuzione  della  legislazione  regionale  di
settore  per  le materie connesse con quelle previste dalla legge, di
promuovere ed incentivare nuovi progetti quali corpi civili di pace e
forme alternative e non violente di intervento in situazione di crisi
e di conflitto.
    Per il raggiungimento dei detti obiettivi la legge ha individuato
adeguati  strumenti  oltre  ad esercitare funzioni di programmazione,
indirizzo  e  vigilanza  in  materia  di  servizio  civile regionale,
avvalendosi  delle  attivita' propositive e consultive della Consulta
regionale per il servizio civile.
    Nel  quadro  di  tale  pur  apprezzabile  impianto  la regione ha
tuttavia  ecceduto  dalle  proprie  competenze,  in  violazione della
normativa costituzionale, eppertanto il Governo promuove la questione
di  legittimita'  costituzionale  della  normativa  in epigrafe per i
seguenti

                             M o t i v i

    1.  -  L'art.  12  della  legge  viola l'art. 117, secondo comma,
lettera d), della Costituzione.
    L'art.  12  della  legge attribuisce alla regione la competenza a
trasmettere  agli  uffici  leva  dei  comuni  l'elenco  dei cittadini
italiani  che  hanno  prestato  servizio civile volontario al fine di
eventuali  richiami  in servizio in caso di guerra o di mobilitazione
generale.  Tale  disposizione  esula,  all'evidenza, dalla competenza
legislativa  regionale, in quanto incide nella materia della «difesa»
riservata  alla  competenza  esclusiva  statale,  come previsto dalla
norma costituzionale in epigrafe.
    2.  -  Gli  artt.  5,  comma  4 e 22, comma 5 della legge violano
l'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
    L'art. 22, comma 5, della legge nella parte in cui prevede che la
scelta  dell'obiezione  di  coscienza  continui  ad  essere  tutelata
dall'art.  12  della  legge  regionale  stessa  anche  nel periodo di
sospensione   costituzionale   della  leva,  esula  dalla  competenza
regionale.
    Infatti  il  richiamo  operato dall'art. 22, comma 5, all'art. 12
comporta che, anche quando non sara' piu' obbligatorio il servizio di
leva,  nel  caso  di  eventuali  richiami  in  servizio  per guerre o
mobilitazioni  generali,  coloro  che  hanno  svolto servizio civile,
qualificandosi   obiettori   di   coscienza,   siano  assegnati  alla
protezione civile o alla croce rossa.
    In  tal  modo  la  regione, dettando disposizioni riguardandi gli
obiettori  di  coscienza,  travalica la propria competenza, incidendo
nella materia «difesa e sicurezza dello Stato» che costituisce gelosa
prerogativa statale alla luce della norma costituzionale in epigrafe.
Analoghe argomentazioni valgono anche per l'art. 5, quarto comma, che
demanda  ai comuni la tutela della obiezione di coscienza «secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  12  anche  nel  periodo  di sospensione
dell'obbligo costituzionale di leva».
                              P. Q. M.
    Si  chiede  a  codesta  Corte  costituzionale  di  dichiarare  la
illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale impugnata nei
termini sopra precisati.
    Si  esibiranno  copia della legge ed estratto della deliberazione
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2003.
        Roma, addi' 15 dicembre 2003
 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Ignazio Francesco Caramazza
04C0005