N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 dicembre 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 dicembre 2003 (della regione siciliana) Ricerca scientifica - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Riordino della disciplina - Decreto legislativo di attuazione della delega - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata adozione da parte del Governo di disciplina analitica ed integrale degli IRCCS - Denunciata lesione della potesta' legislativa concorrente della Regione Siciliana in materia di ricerca scientifica e di tutela della salute - Dedotta illegittima produzione di norme di dettaglio mediante decreti governativi in luogo della determinazione dei «principi fondamentali» da parte dello Stato nelle materie di legislazione concorrente - Contrasto con il riparto costituzionale di funzioni amministrative, basato sui principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. - Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 42. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; Statuto speciale della Regione siciliana, art. 17, lett. b) e c).(GU n.5 del 4-2-2004 )
Ricorso della regione siciliana, in persona del presidente pro tempore on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 373 dell'11 dicembre 2003; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 ottobre 2003, n. 250. F a t t o Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 reca «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3». Giova premettere che con ricorso 19 marzo 2003, depositato presso la Cancelleria di codesta ecc.ma Corte in data 26 marzo 2003 (registro ricorsi n. 30/2003), la Regione siciliana ha gia' promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con cui il Governo e' stato delegato ad adottare il decreto legislativo qui, a sua volta, impugnato. I vizi di legittimita' costituzionale evidenziati nei confronti della legge di delega non possono che riverberarsi sul decreto legislativo n. 288 del 2003 - di essa attuativo, e le cui puntuali previsioni rendono ancor piu' evidente le lesioni prospettate dalla ricorrente - che pertanto appare parimenti illegittimo in relazione al riparto di competenze legislative ed amministrative tra Stato e regione, e viene censurato per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli artt. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell'art. 17, lettere b) e c), dello statuto della Regione siciliana. Appare, invero, indubbio che le norme impugnate attengono alle materie della «ricerca scientifica» e della «tutela della salute» attribuite alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ai sensi delle vigenti norme costituzionali, e rientranti, per quanto attiene alla tutela della salute, (con la denominazione di «igiene e sanita' pubblica» ed «assistenza sanitaria») nella previsione di cui all'art. 17, lettere b) e c), dello statuto regionale. In tali materie, in base alla previsione contenuta nel terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, «spetta alle regioni - e dunque, in particolare, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, alla Regione siciliana - la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». Orbene, se gia' l'impugnato art. 42 della legge n. 3/2003 conteneva, in tema di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, norme di dettaglio e non certo disposizioni configurabili come «principi fondamentali», in maniera, ovviamente, ancora piu' evidente, il d.lgs. n. 288/2003, recando la compiuta e dettagliata disciplina di tali istituti, indebitamente restringe, se non addirittura annulla, ogni spazio utile per l'esercizio della potesta' normativa regionale, e viola altresi' le competenze amministrative alla regione spettanti in conformita' al disposto dell'art. 118 della Costituzione. Come gia' rilevato nel precedente ricorso, l'art. 42 della legge n. 3/2003 non avrebbe dovuto delegare al Governo l'adozione delle norme sul concreto riordino degli enti anzidetti, ma avrebbe dovuto limitarsi all'individuazione dei soli principi costituenti limiti per l'esercizio della concorrente potesta' legislativa riservata alle regioni. Vero e' che codesta ecc.ma Corte, con sentenza 1° ottobre 2003, n. 303 ha affermato la sussistenza - in attuazione del principio di sussidiarieta' e nel rispetto del principio di legalita' - della competenza statale all'emanazione di norme che organizzino e regolino funzioni amministrative attratte a livello nazionale, ed a tale livello dunque concretamente assunte per sussidiarieta', laddove, a seguito di una puntuale valutazione dell'interesse pubblico che sia proporzionata, non affetta da irragionevolezza, e posta in essere nel rispetto del principio di leale collaborazione e pertanto con un coinvolgimento delle regioni - si dia conto e dimostrazione circa la necessita' di assicurare una disciplina assolutamente uniforme sull'intero territorio nazionale. Conseguentemente, tuttavia, tale facolta', finalizzata a rendere flessibile la ripartizione di competenze, e posta in essere in deroga alla ordinaria distribuzione delle stesse, prefigura «un iter in cui assumano risalto le attivita' concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta', e non puo' altresi' essere esercitata senza limiti ed in modo da vanificare l'esercizio della potesta' legislativa regionale. Ed invece, i 19 articoli del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 disciplinano dettagliatamente il nuovo ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, indebitamente, in particolare, sottraendo alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo (artt. 1 e 16) che le stesse esercitano, viceversa sulle aziende del servizio sanitario nazionale e sulle strutture sanitarie private, ed accentrando allo Stato - anche con poca coerenza, posto che si prevede che l'istituzione di nuovi Istituti «deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della regione interessata» - la competenza in ordine al riconoscimento e revoca degli istituti in discorso (articoli 13 e seguenti). E che la disciplina recata determina notevoli interferenze con l'attivita' amministrativa propria delle regioni appare palesemente dimostrato dalla continua serie di rinvii operati dalle disposizioni censurate (cfr., in particolare, artt. 1, 8, 10 e 13) a funzioni regionali in materia di assistenza, ricerca e programmazione sanitaria. La definizione poi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico quali «enti a rilevanza nazionale», recata dall'art. 1, comma 1, appare artificiosamente posta all'esclusivo fine di imputare la relativa competenza legislativa allo Stato, facendo impropriamente rientrare la materia di che trattasi nella fattispecie di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione. E' evidente, in buona sostanza, e come era gia' prevedibile sulla scorta della formulazione dell'art. 42 della legge n. 3/2003, che il legislatore nazionale - in sostanziale, assoluto ed insanabile contrasto altresi' con i principi di carattere generale, discendenti anche dall'art. 118 della Costituzione, che impongono un esercizio coordinato delle funzioni, e per quanto qui rileva, di quelle relative ai sistemi sanitari regionali - ha disatteso i limiti imposti alla propria competenza legislativa dall'art. 117 della Costituzione e dall'art. 17 dello statuto della Regione Siciliana.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo impugnato, in quanto lesivo degli artt. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell'art. 17, lettere b) e c), dello statuto regionale. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si depositano con il presente atto: 1) autorizzazione a ricorrere (copia conforme della deliberazione della giunta regionale n. 373 dell'11 dicembre 2003). Palermo, addi' 16 dicembre 2003 Avv. Giovanni Carapezza Figlia - Avv. Paolo Chiapparone 04C0006