N. 98 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 dicembre 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 dicembre 2003 (della regione siciliana)

Ricerca  scientifica  -  Istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere
  scientifico  -  Riordino  della disciplina - Decreto legislativo di
  attuazione  della  delega  -  Ricorso  della  Regione  Siciliana  -
  Denunciata adozione da parte del Governo di disciplina analitica ed
  integrale   degli   IRCCS   -  Denunciata  lesione  della  potesta'
  legislativa  concorrente  della  Regione  Siciliana  in  materia di
  ricerca  scientifica e di tutela della salute - Dedotta illegittima
  produzione  di  norme  di dettaglio mediante decreti governativi in
  luogo  della  determinazione  dei  «principi fondamentali» da parte
  dello  Stato  nelle materie di legislazione concorrente - Contrasto
  con  il  riparto  costituzionale di funzioni amministrative, basato
  sui principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
- Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; legge 16 gennaio 2003,
  n. 3, art. 42.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 118; Statuto speciale della
  Regione siciliana, art. 17, lett. b) e c).
(GU n.5 del 4-2-2004 )
    Ricorso  della  regione  siciliana, in persona del presidente pro
tempore  on.  dott.  Salvatore  Cuffaro,  rappresentato e difeso, sia
congiuntamente  che  disgiuntamente,  giusta  procura  a  margine del
presente  atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo
Chiapparrone,   ed   elettivamente   domiciliato   presso   la   sede
dell'ufficio  della  Regione  siciliana  in Roma, via Marghera n. 36,
autorizzato   a  proporre  ricorso  con  deliberazione  della  giunta
regionale n. 373 dell'11 dicembre 2003;
    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  del  decreto  legislativo  16  ottobre  2003, n. 288,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana 27
ottobre 2003, n. 250.

                              F a t t o

    Il  decreto  legislativo  16  ottobre 2003, n. 288 reca «Riordino
della  disciplina  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a carattere
scientifico,  a  norma  dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio
2003, n. 3».
    Giova premettere che con ricorso 19 marzo 2003, depositato presso
la  Cancelleria  di  codesta  ecc.ma  Corte  in  data  26  marzo 2003
(registro  ricorsi n. 30/2003), la Regione siciliana ha gia' promosso
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge 16
gennaio  2003, n. 3, con cui il Governo e' stato delegato ad adottare
il decreto legislativo qui, a sua volta, impugnato.
    I  vizi  di legittimita' costituzionale evidenziati nei confronti
della  legge  di  delega  non  possono  che  riverberarsi sul decreto
legislativo  n. 288  del  2003 - di essa attuativo, e le cui puntuali
previsioni  rendono  ancor piu' evidente le lesioni prospettate dalla
ricorrente  -  che pertanto appare parimenti illegittimo in relazione
al  riparto  di  competenze legislative ed amministrative tra Stato e
regione, e viene censurato per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    Violazione  degli  artt. 117, comma 3, e 118 della Costituzione e
dell'art. 17, lettere b) e c), dello statuto della Regione siciliana.
    Appare,  invero,  indubbio  che le norme impugnate attengono alle
materie  della  «ricerca  scientifica»  e della «tutela della salute»
attribuite  alla  competenza concorrente dello Stato e delle regioni,
ai sensi delle vigenti norme costituzionali, e rientranti, per quanto
attiene  alla tutela della salute, (con la denominazione di «igiene e
sanita'  pubblica» ed «assistenza sanitaria») nella previsione di cui
all'art. 17, lettere b) e c), dello statuto regionale.
    In  tali  materie,  in  base  alla previsione contenuta nel terzo
comma  dell'art.  117  della  Costituzione,  «spetta alle regioni - e
dunque,  in  particolare,  per  quanto  rileva  ai  fini del presente
giudizio, alla Regione siciliana - la potesta' legislativa, salvo che
per  la  determinazione  dei  principi  fondamentali,  riservata alla
legislazione dello Stato».
    Orbene,  se  gia'  l'impugnato  art.  42  della  legge  n. 3/2003
conteneva,  in  tema  di  riordino della disciplina degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, norme di
dettaglio  e  non  certo  disposizioni  configurabili  come «principi
fondamentali»,  in  maniera,  ovviamente,  ancora  piu'  evidente, il
d.lgs.  n. 288/2003,  recando la compiuta e dettagliata disciplina di
tali  istituti,  indebitamente restringe, se non addirittura annulla,
ogni spazio utile per l'esercizio della potesta' normativa regionale,
e  viola altresi' le competenze amministrative alla regione spettanti
in conformita' al disposto dell'art. 118 della Costituzione.
    Come  gia' rilevato nel precedente ricorso, l'art. 42 della legge
n. 3/2003  non  avrebbe  dovuto  delegare al Governo l'adozione delle
norme  sul  concreto riordino degli enti anzidetti, ma avrebbe dovuto
limitarsi all'individuazione dei soli principi costituenti limiti per
l'esercizio  della  concorrente  potesta'  legislativa riservata alle
regioni.
    Vero  e'  che codesta ecc.ma Corte, con sentenza 1° ottobre 2003,
n. 303  ha  affermato la sussistenza - in attuazione del principio di
sussidiarieta'  e  nel  rispetto  del  principio di legalita' - della
competenza statale all'emanazione di norme che organizzino e regolino
funzioni  amministrative  attratte  a  livello  nazionale,  ed a tale
livello  dunque  concretamente assunte per sussidiarieta', laddove, a
seguito  di  una puntuale valutazione dell'interesse pubblico che sia
proporzionata, non affetta da irragionevolezza, e posta in essere nel
rispetto  del  principio  di  leale  collaborazione e pertanto con un
coinvolgimento  delle regioni - si dia conto e dimostrazione circa la
necessita'   di  assicurare  una  disciplina  assolutamente  uniforme
sull'intero territorio nazionale.
    Conseguentemente,  tuttavia, tale facolta', finalizzata a rendere
flessibile la ripartizione di competenze, e posta in essere in deroga
alla  ordinaria distribuzione delle stesse, prefigura «un iter in cui
assumano   risalto  le  attivita'  concertative  e  di  coordinamento
orizzontale,  ovverosia le intese, che devono essere condotte in base
al  principio di lealta', e non puo' altresi' essere esercitata senza
limiti   ed   in   modo  da  vanificare  l'esercizio  della  potesta'
legislativa regionale.
    Ed invece, i 19 articoli del decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288  disciplinano  dettagliatamente  il  nuovo  ordinamento  degli
Istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico, indebitamente,
in  particolare,  sottraendo  alle regioni le funzioni di vigilanza e
controllo  (artt.  1  e 16) che le stesse esercitano, viceversa sulle
aziende  del servizio sanitario nazionale e sulle strutture sanitarie
private,  ed  accentrando allo Stato - anche con poca coerenza, posto
che  si  prevede  che  l'istituzione  di  nuovi Istituti «deve essere
coerente  e compatibile con la programmazione sanitaria della regione
interessata»  -  la  competenza  in ordine al riconoscimento e revoca
degli istituti in discorso (articoli 13 e seguenti).
    E  che  la  disciplina recata determina notevoli interferenze con
l'attivita'  amministrativa  propria delle regioni appare palesemente
dimostrato  dalla continua serie di rinvii operati dalle disposizioni
censurate  (cfr.,  in  particolare,  artt.  1, 8, 10 e 13) a funzioni
regionali   in   materia  di  assistenza,  ricerca  e  programmazione
sanitaria.
    La  definizione poi degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico  quali  «enti a rilevanza nazionale», recata dall'art. 1,
comma 1, appare artificiosamente posta all'esclusivo fine di imputare
la relativa competenza legislativa allo Stato, facendo impropriamente
rientrare  la  materia  di  che  trattasi  nella  fattispecie  di cui
all'articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.
    E' evidente, in buona sostanza, e come era gia' prevedibile sulla
scorta  della formulazione dell'art. 42 della legge n. 3/2003, che il
legislatore  nazionale  -  in  sostanziale,  assoluto  ed  insanabile
contrasto  altresi' con i principi di carattere generale, discendenti
anche  dall'art.  118  della Costituzione, che impongono un esercizio
coordinato  delle  funzioni,  e  per  quanto  qui  rileva,  di quelle
relative  ai  sistemi  sanitari  regionali  -  ha  disatteso i limiti
imposti  alla  propria  competenza  legislativa  dall'art.  117 della
Costituzione e dall'art. 17 dello statuto della Regione Siciliana.
                              P. Q. M.
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso,  dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  del  decreto
legislativo  impugnato,  in quanto lesivo degli artt. 117, comma 3, e
118 della Costituzione e dell'art. 17, lettere b) e c), dello statuto
regionale.
    Con riserva di ulteriori deduzioni.
    Si depositano con il presente atto:
        1)   autorizzazione   a   ricorrere   (copia  conforme  della
deliberazione della giunta regionale n. 373 dell'11 dicembre 2003).
          Palermo, addi' 16 dicembre 2003
       Avv. Giovanni Carapezza Figlia - Avv. Paolo Chiapparone
04C0006