N. 1142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  1°  ottobre  2003 dal tribunale di Vallo della
Lucania  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Fasolino Antonio e
Comune di Celle di Bulgheria

Giustizia  amministrativa  -  Devoluzione  al  giudice amministrativo
  delle  controversie  in materia di edilizia e urbanistica e riserva
  al   giudice   ordinario  delle  sole  controversie  relative  alla
  determinazione  e corresponsione delle indennita' in conseguenza di
  atti  espropriativi  o  ablativi  -  Conseguente istituzione di una
  nuova  figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie
  aventi   ad  oggetto  atti,  provvedimenti  o  comportamenti  delle
  pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi
  comprese  quelle  relative  al  risarcimento  del  danno ingiusto -
  Esorbitanza dai limiti della legge delegante.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione, art. 76.
(GU n.2 del 14-1-2004 )
                            IL TRIBUNALE

    In  composizione  monocratica in persona del giudice dott. Felice
Isnardi  nella  causa  civile  n. 1751/2000  RG.  avente  per oggetto
«Risarcimento   occupazione   illegittima»,   tra  Fasolino  Antonio,
rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Giancarlo  Capuano, in virtu' di
mandato a margine dell'atto di citazione, ed elett. te dom. to presso
lo studio dell'avv. Stefania Marchese in Casalvelino, alla via Velia,
attore;  e  Comune  di  Celle  di  Bulgheria,  rappresentato e difeso
dall'avv.  Antonio  Rosiello,  in  virtu' di mandato in margine della
comparsa  di  risposta, ed elett. te domiciliato presso il suo studio
in  Celle  di Bulgheria, alla via Canonico De Luca n. 228, convenuto;
ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con  atto  di  citazione  notificato il 5 dicembre 2000, Fasolino
Antonio,  premesso  che  era proprietario in Celle di Bulgheria delle
particelle  n. 450-810-817-813  del  Fol.  13  nel centro abitato del
Comune;  in  data  25 marzo  1992  con decreto n. 1057 il sindaco pro
tempore aveva disposto l'occupazione temporanea dei predetti immobili
per l'esecuzione delle opere di costruzione del parcheggio della casa
comunale,  prefissando  il  termine  di  5  anni per l'esecuzione dei
lavori e delle espropriazioni;
    dopo  lo  scadere  del  termine,  la definitiva ablazione non era
seguita  alla  occupazione,  ne'  il  comune  aveva pagato indennita'
alcuna  ne' risarcito i danni alle colture, e neppure aveva risarcito
il   danno   per  l'occupazione  illegittima;  tutto  cio'  premesso,
conveniva  innanzi  al  Tribunale di Vallo della Lucania il comune di
Celle  di Bulgheria, per sentirlo condannare al pagamento, in proprio
favore,  dell'indennita' per occupazione legittima ed al risarcimento
dei  danni  per  la  occupazione  divenuta  illegittima  e  dei danni
ulteriori, oltre accessori e spese.
    La  convenuta  si  costituiva  chiedendo il rigetto della domanda
attrice.
    Il  g.i.  invitava  le  parti  a  precisare  le conclusioni sulla
questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Nell'udienza  del  9  maggio 2003 le parti precisavano le conclusioni
come  in atti e la causa passava in decisione, con la concessione dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c.
    L'art. 34,  d.lgs. n. 80/1998, stabilisce che «Sono devolute alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo le controversie
aventi  per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle
amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia».
    La  norma  in  questione  «abbraccia  la  totalita' degli aspetti
dell'uso  del  territorio,  nessuno  escluso» (Cass. 11 febbraio 2003
n. 2061).   Essa   trasferisce   dal  giudice  ordinario  al  giudice
amministrativo  le  controversie  in  cui si faccia valere il diritto
alla  riacquisizione  del  bene occupato senza titolo (per originaria
carenza  o  successiva  inefficacia del titolo stesso), il diritto al
risarcimento  del  danno  per occupazione illegittima o il diritto al
risarcimento   del   danno  prodotto  dal  tradursi  dell'occupazione
medesima nella cd. accessione invertita o espropriazione sostanziale.
    Per quello che riguarda il problema della successione delle leggi
nel  tempo,  allo  scopo  di  accertare se la normativa in oggetto si
applica  alla  fattispecie  che  forma oggetto del presente giudizio,
deve osservarsi che la norma relativa alla giurisdizione e' una norma
di   diritto  processuale.  L'art. 25  c.p.c.  stabilisce,  a  questo
proposito,  che  «La giurisdizione e la competenza si determinano con
riguardo  alla  legge  vigente  ed  allo  stato di fatto esistente al
momento  della  proposizione  della  domanda,  e  non hanno rilevanza
rispetto ad esse i mutamenti della legge o dello stato medesimo».
    La  domanda  dell'attore  e' stata proposta con atto di citazione
notificato   il  5 dicembre  2000,  quando  era  gia'  in  vigore  la
richiamata  normativa  che  determina  la  giurisdizione  del giudice
amministrativo.
    Ed  infatti  e'  stato stabilito che «Rientra nella giurisdizione
del   giudice   ordinario   l'azione   di  responsabilita'  ai  sensi
dell'art. 2043  c.c.  proposta in epoca anteriore alla data di inizio
di  efficacia delle disposizioni dettate in tema di giurisdizione del
giudice  amministrativo  ai  sensi  dell'art. 34,  d.lgs. n. 80/1998»
(Cass. 17 dicembre 2001, n. 15939).
    Deve  osservarsi, tuttavia, che e' stata dichiarata, con sentenza
Cass.   25 maggio   2000,  n. 43,  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  dell'art. 34,  d.lgs. n. 80/1998, che e'
stata rimessa alla Corte costituzionale, con la seguente motivazione:
«In   materia   di   espropriazioni,  l'art. 34,  d.lgs.  n. 80/1998,
trasferisce  dal  giudice  ordinario  al  giudice  amministrativo  le
controversie  in  cui si faccia valere il diritto alla riacquisizione
del  bene  occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva
inefficacia  del  titolo  stesso),  ed il diritto al risarcimento del
danno   per   occupazione   illegittima.   Ne   deriva   che  non  e'
manifestamente    infondata    la    questione    di   illegittimita'
costituzionale  del  citato  articolo in relazione all'art. 76 Cost.,
per  eccesso di delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g)
della  legge  n. 59  del  1997, nella parte in cui sottrae al giudice
ordinario   e   devolve  alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo   le   cause   su   diritti   soggettivi   connessi  a
comportamenti  materiali  della Pubblica Amministrazione in procedure
espropriative finalizzate alla gestione del territorio».
    E  cosi'  anche:  «In  tema  di  edilizia  e  urbanistica  non e'
manifestatamene  infondata,  con  riferimento  agli articoli 76 e 77,
primo  comma,  della  Costituzione,  per eccesso rispetto alla delega
conferita dall'art. 11, comma 4, lett. g), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 34,
primo  e secondo comma, 35, primo comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,
nella  parte  in  cui  non si limitano ad estendere alle controversie
inerenti  ai  diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di
legittimita'  od  esclusiva gia' spettante al giudice amministrativo,
ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione, esclusiva e piena,
con  riferimento  all'intero  ambito  delle  controversie  aventi  ad
oggetto  atti,  provvedimenti  e  comportamenti delle amministrazioni
pubbliche  (Cass. 21 ottobre 2002, n. 14870. In tal senso anche Cass.
11 dicembre 2001, n. 15641 e Cass. 21 giugno 2001, n. 8506).
    Sulla  base  di  tali  decisioni della S.C., si ritiene opportuno
sospendere  il  presente  giudizio  e rimettere la medesima questione
alla  Corte  costituzionale,  in  quanto la soluzione della stessa e'
rilevante ai fini della decisione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 1, legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1;
    Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita'
costituzionale   dell'art. 34,   d.lgs.   n. 80/1998,   in  relazione
all'art. 76 Cost.;
    Sospende  il  presente  giudizio, fino alla decisione della Corte
costituzionale.
    Dispone  la  trasmissione  della presente ordinanza, a cura della
cancelleria, alla Corte costituzionale.
    Si comunichi alle parti.
    Cosi' deciso in Vallo della Lucania in data 1° ottobre 2003.
                   Il giudice monocratico: Isnardi
04C0023