N. 1142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 1° ottobre 2003 dal tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento civile vertente tra Fasolino Antonio e Comune di Celle di Bulgheria Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennita' in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante. - Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 34. - Costituzione, art. 76.(GU n.2 del 14-1-2004 )
IL TRIBUNALE In composizione monocratica in persona del giudice dott. Felice Isnardi nella causa civile n. 1751/2000 RG. avente per oggetto «Risarcimento occupazione illegittima», tra Fasolino Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Capuano, in virtu' di mandato a margine dell'atto di citazione, ed elett. te dom. to presso lo studio dell'avv. Stefania Marchese in Casalvelino, alla via Velia, attore; e Comune di Celle di Bulgheria, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rosiello, in virtu' di mandato in margine della comparsa di risposta, ed elett. te domiciliato presso il suo studio in Celle di Bulgheria, alla via Canonico De Luca n. 228, convenuto; ha pronunciato la seguente ordinanza. Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2000, Fasolino Antonio, premesso che era proprietario in Celle di Bulgheria delle particelle n. 450-810-817-813 del Fol. 13 nel centro abitato del Comune; in data 25 marzo 1992 con decreto n. 1057 il sindaco pro tempore aveva disposto l'occupazione temporanea dei predetti immobili per l'esecuzione delle opere di costruzione del parcheggio della casa comunale, prefissando il termine di 5 anni per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni; dopo lo scadere del termine, la definitiva ablazione non era seguita alla occupazione, ne' il comune aveva pagato indennita' alcuna ne' risarcito i danni alle colture, e neppure aveva risarcito il danno per l'occupazione illegittima; tutto cio' premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania il comune di Celle di Bulgheria, per sentirlo condannare al pagamento, in proprio favore, dell'indennita' per occupazione legittima ed al risarcimento dei danni per la occupazione divenuta illegittima e dei danni ulteriori, oltre accessori e spese. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attrice. Il g.i. invitava le parti a precisare le conclusioni sulla questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nell'udienza del 9 maggio 2003 le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa passava in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. L'art. 34, d.lgs. n. 80/1998, stabilisce che «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia». La norma in questione «abbraccia la totalita' degli aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso» (Cass. 11 febbraio 2003 n. 2061). Essa trasferisce dal giudice ordinario al giudice amministrativo le controversie in cui si faccia valere il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva inefficacia del titolo stesso), il diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima o il diritto al risarcimento del danno prodotto dal tradursi dell'occupazione medesima nella cd. accessione invertita o espropriazione sostanziale. Per quello che riguarda il problema della successione delle leggi nel tempo, allo scopo di accertare se la normativa in oggetto si applica alla fattispecie che forma oggetto del presente giudizio, deve osservarsi che la norma relativa alla giurisdizione e' una norma di diritto processuale. L'art. 25 c.p.c. stabilisce, a questo proposito, che «La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i mutamenti della legge o dello stato medesimo». La domanda dell'attore e' stata proposta con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2000, quando era gia' in vigore la richiamata normativa che determina la giurisdizione del giudice amministrativo. Ed infatti e' stato stabilito che «Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'azione di responsabilita' ai sensi dell'art. 2043 c.c. proposta in epoca anteriore alla data di inizio di efficacia delle disposizioni dettate in tema di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34, d.lgs. n. 80/1998» (Cass. 17 dicembre 2001, n. 15939). Deve osservarsi, tuttavia, che e' stata dichiarata, con sentenza Cass. 25 maggio 2000, n. 43, non manifestamente infondata la questione di legittimita' dell'art. 34, d.lgs. n. 80/1998, che e' stata rimessa alla Corte costituzionale, con la seguente motivazione: «In materia di espropriazioni, l'art. 34, d.lgs. n. 80/1998, trasferisce dal giudice ordinario al giudice amministrativo le controversie in cui si faccia valere il diritto alla riacquisizione del bene occupato senza titolo (per originaria carenza o successiva inefficacia del titolo stesso), ed il diritto al risarcimento del danno per occupazione illegittima. Ne deriva che non e' manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale del citato articolo in relazione all'art. 76 Cost., per eccesso di delega conferita dall'art. 11, quarto comma, lett. g) della legge n. 59 del 1997, nella parte in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti soggettivi connessi a comportamenti materiali della Pubblica Amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla gestione del territorio». E cosi' anche: «In tema di edilizia e urbanistica non e' manifestatamene infondata, con riferimento agli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 11, comma 4, lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 34, primo e secondo comma, 35, primo comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nella parte in cui non si limitano ad estendere alle controversie inerenti ai diritti patrimoniali consequenziali la giurisdizione di legittimita' od esclusiva gia' spettante al giudice amministrativo, ma istituiscono una nuova figura di giurisdizione, esclusiva e piena, con riferimento all'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche (Cass. 21 ottobre 2002, n. 14870. In tal senso anche Cass. 11 dicembre 2001, n. 15641 e Cass. 21 giugno 2001, n. 8506). Sulla base di tali decisioni della S.C., si ritiene opportuno sospendere il presente giudizio e rimettere la medesima questione alla Corte costituzionale, in quanto la soluzione della stessa e' rilevante ai fini della decisione.
P. Q. M. Visto l'art. 1, legge Cost. 9 febbraio 1948, n. 1; Rimette alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 34, d.lgs. n. 80/1998, in relazione all'art. 76 Cost.; Sospende il presente giudizio, fino alla decisione della Corte costituzionale. Dispone la trasmissione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale. Si comunichi alle parti. Cosi' deciso in Vallo della Lucania in data 1° ottobre 2003. Il giudice monocratico: Isnardi 04C0023