N. 1169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 20 ottobre 2003 dal giudice di pace di Brindisi nel procedimento civile vertente tra Imbriani Ugo e sindaco di Brindisi Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di depositare presso la cancelleria una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Lesione di diritti inviolabili e liberta' fondamentali - Violazione del principio di uguaglianza - Disparita' di trattamento - Reintroduzione della regola del solve et repete - Violazione del diritto di azione e di difesa - Compressione della tutela giurisdizionale dei cittadini meno abbienti. - Legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 204-bis, comma 3 [recte: Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214]. - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.(GU n.3 del 21-1-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1030 Ruolo Generale anno 2003 promossa da Imbriani Ugo, nato ad Alezio il 20 gennaio 1947, elettivamente domiciliato in Brindisi, via De Carpentieri, 7 presso lo studio dell'avv. Aldo Tarantini che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto introduttivo, ricorrente; Contro sindaco di Brindisi, domiciliato per la carica in Brindisi alla piazza Matteotti, opposto; avverso il verbale di accertamento n. 17374/M elevato il 9 settembre 2003 dalla Polizia municipale di Brindisi per violazione dell'art. 7, comma primo e qundicesimo, c.d.s. F a t t o Con atto del 3 ottobre 2003 il ricorrente adiva questo g.d.p., chiedendo l'annullamento del verbale di cui in epigrafe. Adduceva che il giorno 9 settembre 2003, mentre la propria autovettura era ferma in via Masaniello, in Brindisi, un ausiliare del traffico ingiustamente elevava il verbale di accertamento per sosta senza titolo di pagamento, dove, peraltro, non veniva citata la norma del codice della strada presuntivamente violata. La cancelleria di questo ufficio, nel ricevere l'atto, annotava l'omesso versamento prescritto dal terzo comma dell'art. 204-bis della legge 1° agosto 2003, n. 214, per cui rimetteva gli atti alla decisione di questo giudice, il quale, esaminati gli atti di causa e letta la norma in questione, O s s e r v a Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 1168/2003). 04C0070