N. 1169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il 20 ottobre 2003 dal giudice di pace di Brindisi
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Imbriani  Ugo  e sindaco di
Brindisi

Circolazione  stradale  - Infrazioni al codice della strada - Ricorso
  al  giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni
  di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di depositare presso la
  cancelleria una cauzione pari alla meta' del massimo edittale della
  sanzione  inflitta  dall'organo  accertatore  -  Lesione di diritti
  inviolabili  e  liberta' fondamentali - Violazione del principio di
  uguaglianza  -  Disparita'  di  trattamento  - Reintroduzione della
  regola  del solve et repete - Violazione del diritto di azione e di
  difesa  -  Compressione  della tutela giurisdizionale dei cittadini
  meno abbienti.
- Legge  1° agosto 2003, n. 214, art. 204-bis, comma 3 [recte: Codice
  della   strada   (decreto   legislativo  30 aprile  1992,  n. 285),
  art. 204-bis, comma 3, introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del
  decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214].
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(GU n.3 del 21-1-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al n. 1030 Ruolo Generale anno 2003 promossa da Imbriani Ugo, nato ad
Alezio il 20 gennaio 1947, elettivamente domiciliato in Brindisi, via
De  Carpentieri,  7  presso lo studio dell'avv. Aldo Tarantini che lo
rappresenta  e  difende per procura a margine dell'atto introduttivo,
ricorrente;
    Contro sindaco di Brindisi, domiciliato per la carica in Brindisi
alla  piazza  Matteotti,  opposto; avverso il verbale di accertamento
n. 17374/M  elevato  il  9 settembre 2003 dalla Polizia municipale di
Brindisi  per  violazione  dell'art.  7,  comma  primo e qundicesimo,
c.d.s.

                              F a t t o

    Con  atto  del  3 ottobre 2003 il ricorrente adiva questo g.d.p.,
chiedendo l'annullamento del verbale di cui in epigrafe. Adduceva che
il  giorno  9 settembre 2003, mentre la propria autovettura era ferma
in   via   Masaniello,   in   Brindisi,  un  ausiliare  del  traffico
ingiustamente  elevava  il  verbale  di  accertamento per sosta senza
titolo  di  pagamento, dove, peraltro, non veniva citata la norma del
codice della strada presuntivamente violata.
    La  cancelleria  di questo ufficio, nel ricevere l'atto, annotava
l'omesso  versamento  prescritto  dal  terzo  comma dell'art. 204-bis
della  legge  1° agosto 2003, n. 214, per cui rimetteva gli atti alla
decisione  di questo giudice, il quale, esaminati gli atti di causa e
letta la norma in questione,

                            O s s e r v a

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 1168/2003).
04C0070