N. 1181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2003
Ordinanza emessa il 30 ottobre 2003 dal giudice di pace di Sulmona nel procedimento civile vertente tra Ramunno Dante e Comune di Sulmona - Polizia municipale Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Ricorso al giudice di pace avverso il verbale di accertamento - Condizioni di ammissibilita' - Onere per il ricorrente di versare presso la cancelleria una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore - Violazione del principio di uguaglianza - Discriminazione fra cittadini in base alle condizioni economiche - Lesione o limitazione del diritto di agire in giudizio - Incidenza sui diritti inviolabili dell'uomo. - Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 204-bis, comma 3 (introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214). - Costituzione, artt. 2, 3 e 24.(GU n.4 del 28-1-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento civile n. n.448/2003 R.G.C. avente per oggetto «opposizione a verbale di contestazione ex legge n. 689/1981 vertente tra Ramunno Dante, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Alessandro Scelli, presso e nel cui studio in Sulmona, Via Ercole Ciofano n. 37, e' elettivamente domiciliato, opponente, e Comune di Sulmona - Polizia municipale; amministrazione opposta, sulla sollevata questione di incostituzionalita' per l'obbligo di deposito di cauzione ai sensi dell'art. 204-bis c.d.s., cosi' come introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, ha emesso la seguente ordinanza. Premesso che, con atto depositato il 24 ottobre 2003, Ramunno Dante, rappresentato come in epigrafe, proponeva ricorso in opposizione, ai sensi della legge n. 689/1981, avverso il verbale di accertamento, n. 11425/2003 prot. 5465/2003 del 31 maggio 2003, con il quale la Polizia municipale del Comune di Sulmona (L'Aquila), aveva contestato la violazione dell'art. 7, codice civile 1 e 15 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 19,95; che, contestualmente alla produzione del ricorso, non veniva effettuato il deposito cauzionale previsto dall'art. 204-bis del c.d.s; che la cancelleria di questo ufficio annotava l'omesso deposito del libretto postale giudizario portante la cauzione dovuta, e rimetteva il fascicolo alla decisione di questo giudicante; che nel ricorso veniva sollevata, preliminarmente ed in relazione alla dichiaranda inammissibilita' per mancato versamento della cauzione, questione di legittimita' costituzionale in relazione al surriferito art. 204-bis c.d.s., cosi' come introdotto dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, per violazione degli artt. 2, 3, 24 della Carta costituzionale; che, pertanto, veniva richiesta, in via preliminare, stante la rilevanza della sollevata questione di incostituzionalita', la sospensione del giudizio e la rimessione della questione dinanzi alla suprema Corte costituzionale. D i r i t t o La nuova normativa, introdotta dalla legge n. 214/2003, in vigore dal 13 agosto 2003, all'art. 204-bis comma 3 del c.d.s., prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione pecuniaria inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, deve essere, poi, restituita al ricorrente. Stante, pertanto, l'omesso versamento di detta prevista somma all'atto del deposito del ricorso in trattazione, questo giudicante, preliminarmente, ne dovrebbe dichiarare l'inammissibilita'. Se non che, la disposizione surrichiamata, comparata con le numerose pronunce della Corte costituzionale, evidenzia una palese violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione italiana, violazione che richiama il famoso principio del solve et repete, gia' dichiarato incostituzionale con sentenza della suprema Corte, n. 21 dell'anno 1961. L'obbligo di versare anticipatamente, mediante un deposito cauzionale, meta' dell'importo massimo della sanzione prevista, contrasta con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, perche' favorisce il cittadino in grado di versare immediatamente la cauzione imposta dalla disposizione citata e penalizza il cittadino non abbiente. Contrasta, poi, anche con l'art. 24 della Costituzione, in quanto lede o limita il diritto di agire in giudizio, diritto che da detta norma e' garantito a tutti, allo scopo di assicurare l'uguaglianza di fatto dei cittadini in ordine alla possibilita' di ottenere tutela giurisdizionale, violando, di conseguenza, l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Peraltro, cosi' come il mancato od omesso versamento di una imposta di bollo non puo' essere ostativo alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte (Corte cost., sent. n. 8/1993), parimenti non puo' essere precluso o pregiudicato il diritto di agire in giudizio, riconosciuto dal richiamato art. 24 della Costituzione, dal deposito di una cauzione. L'onere di versare la cauzione prevista dall'art. 204-bis del c.d.s. resta estraneo al giudizio in se stesso, poiche' al massimo, l'unico onere fiscale razionalmente collegato al giudizio da promuovere sarebbe quello relativo al pagamento del c.d. contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'art. 9 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999. La stessa Corte costituzionale ha piu' volte affermato (v. per tutte sent. n. 45/1993) che occorre distinguere tra oneri che siano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, allo scopo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione - da ritenersi consentiti - e oneri che invece tendano alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalita' predette e, conducendo al risultato di precludere o ostacolare gravemente l'esperimento della tutela giurisdizionale, incorrono nella sanzione di incostituzionalita'. Appare, quindi, evidente che la disposizione di cui all'art. 204-bis del c.d.s. si risolve in una lesione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto la cauzione per accedere ad un servizio primario come quello della giustizia non e' nei principi della nostra Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva, su istanza di parte, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del codice della strada (d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992), cosi' come introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, 151, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso stesso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Sospende il presente giudizio n. 448/2003 R.G.C. e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Sulmona, il 29 ottobre 2003 Il giudice di pace: Palesse 04C0082