N. 1187 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 2003

Ordinanza  emessa  il  1° ottobre 2003 dal giudice di pace di Viterbo
sul  ricorso  proposto  da  Bozza  Venturi  Michele Antonio e Ufficio
territoriale del Governo di Viterbo

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Obbligo di indossare
  la  cintura  di  sicurezza  -  Irragionevolezza  - Contrasto con il
  principio  di  uguaglianza  (in  raffronto  alle  categorie  esenti
  dall'obbligo)   -  Lesione  dei  diritti  inviolabili  dell'uomo  -
  Violazione  della liberta' personale - Incidenza sul rispetto della
  persona  umana  -  Contrasto  con  la  Dichiarazione universale dei
  diritti  dell'uomo e con la Convenzione europea per la salvaguardia
  dei diritti dell'uomo.
- Codice  della  strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285),
  art. 172, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
  convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione,  artt. 2,  3,  13  e  32,  comma secondo; Convenzione
  europea  per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
  fondamentali  (firmata  a  Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con
  legge  4 agosto 1955, n. 848), art. 8; Dichiarazione universale dei
  diritti dell'uomo (proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il
  10 dicembre 1948), art. 29, n. 2.
(GU n.4 del 28-1-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunziato in data odierna la seguente ordinanza ex art. 23,
legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale per questione
non manifestamente infondata di incostituzionalita'.
    Nella  speciale procedura ex lege n. 689/1981 iscritta al n. 1599
del  R.G.A.C.  per  l'anno  2003,  tra Bozza Venturi Michele Antonio,
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Bozza Venturi del foro di
Roma,  domiciliato  ope  legis presso la cancelleria dell'ufficio del
Giudice  di  pace  di  Viterbo  e Ufficio territoriale del Governo di
Viterbo in persona del prefetto pro tempore.
    Oggetto:  opposizione  alla ordinanza-ingiunzione del Prefetto di
Viterbo  emessa  in  data  31  ottobre 2002 n. 20844/2002 relativa la
conferma  della sanzione amministrativa per violazione dell'art. 172,
d.lgs.  n. 285/1992,  in  quanto,  alla  guida  di  autovettura,  non
indossava la cintura di sicurezza prescritta ed imposta dall'articolo
di legge in questione.

                      Svolgimento del processo

    Con  ricorso depositato a questo ufficio in data 9 maggio 2003 il
sig.   Michele   Antonio  Bozza  Venturi,  successivamente  assistito
dall'avv.     Alessandro     Bozza    Venturi,    si    e'    opposto
all'Ordinanza-ingiunzione  del  Prefetto di Viterbo che ha confermato
la  sanzione  amministrativa  applicatagli in data 21 maggio 2002 dal
Comando  Polstrada di Viterbo per violazione dell'art. 172 del d.lgs.
n. 285/1992,  sollevando  una  serie  di  eccezioni tra cui quella di
illegittimita' costituzionale dell'art. 172 predetta fonte normativa,
e  di  conseguenza  rilevandone  la  violazione dei seguenti articoli
della Costituzione della Repubblica:
        art. 2,  in  quanto  tale  la' dove la Costituzione riconosce
l'esistenza dei diritti inviolabili dell'uomo e lo sviluppo della sua
personalita',  essi  sono  tarpati  e violati dalla decisione altrui,
irrazionale, di doversi legare al mezzo di trasporto;
        art. 3,  in  quanto  l'imporre  il  soffocante  obbligo delle
cinture  solo  ad alcuni viola il principio dell'uguaglianza: ne sono
esentate   infatti   numerose  categorie  di  cittadini,  a  cui,  si
riconosce,  la  cintura  di  sicurezza  sarebbe di danno oltre che di
fastidio, riconoscendo con cio' tale sua potenzialita';
        art. 13, per cui la liberta' personale e' inviolabile: non e'
lecito  imporre  al  cittadino cio' che costituisce il suo diritto di
autodeterminazione, e che concerne lui solo e la sua personalita';
        art.  32,  secondo  comma,  ove essa impone il rispetto della
persona  umana,  e  dunque  la  dignita'  delle  sue  scelte  e delle
decisioni che concernono essa sola.
    Quanto  alla Dichiarazione europea dei diritti dell'uomo (legge 4
agosto  1955,  n. 848)  l'art.  8,  per cui Toute personne a droit au
respect  de  sa  vie  privee..  Il  ne  peut  y avoir ingerence d'une
autorite'   publique  dans  l'exercice  de  ce  droit..,  mentre  una
imposizione  di  uso  di  cinture di sicurezza viola il rispetto alla
vita privata.
    Quanto  alla  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell'uomo,
proclamata  dall'assemblea  delle NN.UU. (di cui lo Stato italiano fa
parte) il 10 dicembre 1948, all'art. 29, lettera 2:
          ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni
che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento ed il
rispetto dei diritti e delle liberta' degli altri ...
    In  data  9  luglio  2003  veniva  discusso  il  ricorso  davanti
l'intestato  ufficio  del  giudice  di  pace,  era  presente  per  il
ricorrente  l'avv.  Alessandro Bozza Venturi, nessuno per l'U.T.G. di
Viterbo, neppure costituitosi in giudizio.
    All'esito  della  discussione orale, questo giudice ha trattenuto
la causa in decisione, assegnando termini per deposito di note:
                       Motivo della decisione
    L'eccezione di illegittimita' costituzionale posta dal ricorrente
merita certamente attenzione:
        per  il  principio  di  ragionevolezza  che deve informare le
leggi,  principio  generale  e  primordiale, ancor piu' evidentemente
leso la' dove, con la novita' della «patente a punti», il mancato uso
delle cinture e' colpito dalla perdita addirittura di 5 punti, con la
sanzione  ulteriore,  giusta  il  d.l.  27  giugno  2003, n. 151, ora
confermato   dalle  legge  di  conversione  n. 214  del  2003,  della
sospensione  della  patente per 15 giorni in caso di reiterazione, di
piu' dunque del passaggio col semaforo rosso o del sorpasso in curva;
        poiche'  in  effetti le suesposte considerazioni non appaiono
peregrine,    anche    alla   luce   della   violentissima   campagna
sanzionatoria,  che  ha aggravato oltremodo in maniera irrazionale le
sanzioni  previste,  che  portano alla seconda volta alla sospensione
della patente dai quindici giorni ai due mesi, mentre per esempio per
la  retromarcia  in  autostrada,  l'inversione  di  marcia  in curva,
circolare contromano, mancato fermo dopo aver provocato un incidente,
e' prevista una penalita' di soli 4 punti;
        ritenuto  che l'uso o meno dei sistemi di ritenuta al veicolo
debba  far  parte,  alla  luce  dei  principii  costituzionali  delle
democrazie,  della  discrezionalita' personale, non potendosi tornare
al  sistema  dittatoriale  contro cui si sono sacrificate cosi' tante
vite di idealisti;
                              P. Q. M.
    Ordina la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per il
contrasto  dell'art. 172,  d.lgs.  n. 285/1992, cosi' come modificato
dal  decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003 e successiva conversione
in  legge  con  legge n. 214 del 2003, con gli articoli 2, 3, 13, 32,
secondo  comma,  Costituzione della Repubblica; con la legge 4 agosto
1955,  n. 148,  art. 8;  con l'art. 29, lettera 2 della Dichiarazione
universale  dei  diritti  dell'uomo,  proclamata dall'assemblea delle
NN.UU.  (di  cui lo Stato italiano fa parte) il 10 dicembre 1948; con
il principio di ragionevolezza;
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento italiano.
    Viterbo, addi' 5 settembre 2003
                    Il giudice di pace: Balestra
04C0088