N. 1190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 2003

Ordinanza  emessa  il  18 settembre 2003 dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Genova  sul ricorso proposto da Banca Passadore & C.
S.p.A. contro Agenzia delle entrate di Genova 1 ed altra

Imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  -  Aliquota
  applicabile  a banche, societa' finanziarie ed imprese assicurative
  -  Fissazione  transitoria  in misura (5,4%) maggiore dell'aliquota
  base  -  Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il
  principio    di    capacita'    contributiva   e   di   generalita'
  dell'imposizione  tributaria - Ingiustificato deteriore trattamento
  rispetto agli altri soggetti d'imposta.
- Decreto   legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446,  art. 45,  comma
  secondo.
- Costituzione, artt. 3 e 53.
(GU n.4 del 28-1-2004 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRONVICIALE
    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 5486/2002
depositato il 14 novembre 2002 avverso silenzio rifiuto istanza rimb.
n. 06-06-2002 IRAP 1998;
    Contro  Regione  Liguria-Genova  proposto  dal  ricorrente: Banca
Passadore  & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso
da:  Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova, avverso silenzio
rifiuto istanza rimb. n. 06-06-2002 IRAP 1999;
    Contro Regione-Liguria proposto dal ricorrente: Banca Passadore &
C.  S.p.A.,  via  Ettore  Vernazza,  27  -  16121  Genova, difeso da:
Lovisolo  Antonio,  via  Roma,  3-2  -  16100 Genova avverso silenzio
rifiuto istanza Rimb. n. 06-06-2002 IRAP 2000;
    Contro  Regione  Liguria-Genova  proposto  dal  ricorrente: Banca
Passadore & C. S.p.A., via Vettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso
da:  Lovisolo  Antonio,  via  Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso avviso
diniego rimborso n. 73881 IRAP 1998;
    Contro  Agenzia entrate ufficio Genova 1 proposto dal ricorrente:
Banca  Passadore  & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova
difeso  da:  Lovisolo  Antonio,  via Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso
avviso diniego rimborso n. 73881 IRAP 1999;
    Contro  Agenzia entrate ufficio Genova 1 proposto dal ricorrente:
Banca  Passadore  & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova
difeso  da:  Lovisolo  Antonio,  via Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso
avviso diniego rimborso n. 73881 IRAP 2000;
    Contro  Agenzia entrate ufficio Genova 1 proposto dal ricorrente:
Banca  Passadore  & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova
difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16121 Genova.
              Svolgimento del processo - R.G.R. 5486/02
    E' rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli
artt. 3  e  53  della  Costituzione  -  l'eccezione di illegittimita'
costituzionale  dell'art. 45,  comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, nella
parte  in  cui  prevede, seppure in via transitoria, un'aliquota Irap
per  le  imprese  bancarie,  finanziarie  e  assicurative, maggiorata
rispetto a quella ordinaria.
    La Banca Passadore & C. S.p.a. ricorre contro il diniego alla sua
istanza  di  rimborso dell'imposta Irap corrisposta per gli anni 98 -
99  -  2000  per  complessive  L. 7.936.975.000 da parte dell'Agenzia
delle entrate di Genova 1, e contro il silenzio rifiuto, sulla stessa
istanza, da parte della Regione Liguria.
    La societa' ricorrente chiede che sia dichiarata la spettanza del
diritto   al   rimborso,   sollevando   questioni   di   legittimita'
costituzionale delle norme contenute nell'art. 45, comma 2 del d.lgs.
n. 446/1997  che determina le aliquote dell'imposta lrap dovuta dalle
imprese  bancarie, finanziarie e assicurative, in quanto in contrasto
con i principi sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.

                       Motivi della decisione

    La  previsione  di diverse discipline per la determinazione della
base  imponibile,  in  ragione  della  diversita' della disciplina di
rappresentazione     contabile    dell'andamento    dell'impresa    o
dell'attivita' soggetta all'imposta (d.lgs. n. 446/1997, articoli dal
5   al   10-bis),   riconduce   l'indice  di  capacita'  contributiva
considerato   dal  legislatore  alla  stessa  unita'  di  misura.  La
riconduzione  ad  unita'  del  criterio di misurazione dell'indice di
capacita'  contributiva  esclude  la  possibilita' di applicazione di
aliquote  d'imposta  diverse per settori di attivita'; il legislatore
ha  quindi  fissato  un'aliquota  unica  per  il calcolo dell'imposta
dovuta,  indipendentemente  dal  settore  di  attivita'  dell'impresa
(d.lgs. n. 446/1997, art. 16).
    L'art. 45,  comma 2 del d.lgs. n. 446/1997 determina, sia pure in
via  transitoria,  per  le  banche  e gli altri soggetti che svolgono
attivita'  finanziaria  e  di  assicurazione  un'aliquota  Irap  piu'
pesante  rispetto  a  quella  prevista  in  via generale. La maggiore
aliquota  Irap  e'  fissata al 5,4% in via, transitoria dall'art. 45,
comma  2  del  sopraccitato d.lgs. n. 446/1997, cosi' come modificato
dall'art. 6,  comma  17,  lettera  b)  della  legge 23 dicembre 1999,
n. 488.  La  norma  (d.lgs.  n. 446/1997)  disciplinante  il  quantum
dell'aliquota  Irap applicabile ai soggetti di cui agli artt. 6-7 del
medesimo decreto risultano essere in manifesto contrasto, nelle parti
in   cui   disciplinano   un   trattamento   fiscalmente  difforme  e
penalizzante  per  i  soggetti  qui  gia'  dettagliatamente esaminati
rispetto   alla   generalita'  dei  soggetti  Irpeg  con  i  principi
costituzionali  e,  nello  specifico,  con  gli  artt. 3  e  53 della
Costituzione della Repubblica italiana.
    Da   questo   quadro,   emerge,   una   violazione  dei  principi
costituzionali:  da  un  lato  viene imposto alle imprese del settore
finanziario  un prelievo maggiore rispetto alle altre imprese seppure
a  pari  capacita'  contributive (violazione degli artt. 3 e 53 della
Costituzione).  L'art. 53  e'  violato,  sia  sotto  il profilo della
correlazione  del  prelievo alla capacita' contributiva, sia sotto il
profilo  della  generalita' dell'imposizione tributaria «tutti devono
concorrere  ...»  quando  l'onere  di  finanziamento  di intervento a
sostegno  di  una particolare categoria viene posta a carico soltanto
di  alcuni  dei soggetti passivi dell'imposta, esonerandone tutti gli
altri.
    Alla  luce  delle  problematiche  esaminate  non  si intravede in
ragione di quale elemento si sia inteso individuare in capo a banche,
societa'   finanziarie   e   imprese   assicurative,   una  capacita'
contributiva  cosi'  manifestamente  rilevante  rispetto  agli  altri
soggetti  gravati  dall'imposta Irap da giustificare un differenziale
di imposizione cosi' rimarcato.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87,  giudica
rilevante  e  non  manifestamente  infondata la proposta eccezione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 45,   comma  2,  del  d.lgs
n. 446/1997,  in  riferimento  agli  artt. 3  e 53 della Costituzione
della Repubblica italiana;
    Sospende  il  giudizio in corso e si riserva ogni altra pronuncia
in rito e in merito;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale  con  la  prova delle notificazioni e comunicazioni di
cui all'art. 23, quarto comma, della 1egge 11 marzo 1953, n. 87.
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
Parlamento.
        Genova, addi' 25 giugno 2003
                       Il Presidente: Zignoni
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