N. 1190 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 2003
Ordinanza emessa il 18 settembre 2003 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto da Banca Passadore & C. S.p.A. contro Agenzia delle entrate di Genova 1 ed altra Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Aliquota applicabile a banche, societa' finanziarie ed imprese assicurative - Fissazione transitoria in misura (5,4%) maggiore dell'aliquota base - Violazione del principio di uguaglianza - Contrasto con il principio di capacita' contributiva e di generalita' dell'imposizione tributaria - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli altri soggetti d'imposta. - Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma secondo. - Costituzione, artt. 3 e 53.(GU n.4 del 28-1-2004 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PRONVICIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 5486/2002 depositato il 14 novembre 2002 avverso silenzio rifiuto istanza rimb. n. 06-06-2002 IRAP 1998; Contro Regione Liguria-Genova proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova, avverso silenzio rifiuto istanza rimb. n. 06-06-2002 IRAP 1999; Contro Regione-Liguria proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova, difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso silenzio rifiuto istanza Rimb. n. 06-06-2002 IRAP 2000; Contro Regione Liguria-Genova proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Vettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso avviso diniego rimborso n. 73881 IRAP 1998; Contro Agenzia entrate ufficio Genova 1 proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso avviso diniego rimborso n. 73881 IRAP 1999; Contro Agenzia entrate ufficio Genova 1 proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16100 Genova avverso avviso diniego rimborso n. 73881 IRAP 2000; Contro Agenzia entrate ufficio Genova 1 proposto dal ricorrente: Banca Passadore & C. S.p.A., via Ettore Vernazza, 27 - 16121 Genova difeso da: Lovisolo Antonio, via Roma, 3-2 - 16121 Genova. Svolgimento del processo - R.G.R. 5486/02 E' rilevante e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui prevede, seppure in via transitoria, un'aliquota Irap per le imprese bancarie, finanziarie e assicurative, maggiorata rispetto a quella ordinaria. La Banca Passadore & C. S.p.a. ricorre contro il diniego alla sua istanza di rimborso dell'imposta Irap corrisposta per gli anni 98 - 99 - 2000 per complessive L. 7.936.975.000 da parte dell'Agenzia delle entrate di Genova 1, e contro il silenzio rifiuto, sulla stessa istanza, da parte della Regione Liguria. La societa' ricorrente chiede che sia dichiarata la spettanza del diritto al rimborso, sollevando questioni di legittimita' costituzionale delle norme contenute nell'art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 446/1997 che determina le aliquote dell'imposta lrap dovuta dalle imprese bancarie, finanziarie e assicurative, in quanto in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione. Motivi della decisione La previsione di diverse discipline per la determinazione della base imponibile, in ragione della diversita' della disciplina di rappresentazione contabile dell'andamento dell'impresa o dell'attivita' soggetta all'imposta (d.lgs. n. 446/1997, articoli dal 5 al 10-bis), riconduce l'indice di capacita' contributiva considerato dal legislatore alla stessa unita' di misura. La riconduzione ad unita' del criterio di misurazione dell'indice di capacita' contributiva esclude la possibilita' di applicazione di aliquote d'imposta diverse per settori di attivita'; il legislatore ha quindi fissato un'aliquota unica per il calcolo dell'imposta dovuta, indipendentemente dal settore di attivita' dell'impresa (d.lgs. n. 446/1997, art. 16). L'art. 45, comma 2 del d.lgs. n. 446/1997 determina, sia pure in via transitoria, per le banche e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria e di assicurazione un'aliquota Irap piu' pesante rispetto a quella prevista in via generale. La maggiore aliquota Irap e' fissata al 5,4% in via, transitoria dall'art. 45, comma 2 del sopraccitato d.lgs. n. 446/1997, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La norma (d.lgs. n. 446/1997) disciplinante il quantum dell'aliquota Irap applicabile ai soggetti di cui agli artt. 6-7 del medesimo decreto risultano essere in manifesto contrasto, nelle parti in cui disciplinano un trattamento fiscalmente difforme e penalizzante per i soggetti qui gia' dettagliatamente esaminati rispetto alla generalita' dei soggetti Irpeg con i principi costituzionali e, nello specifico, con gli artt. 3 e 53 della Costituzione della Repubblica italiana. Da questo quadro, emerge, una violazione dei principi costituzionali: da un lato viene imposto alle imprese del settore finanziario un prelievo maggiore rispetto alle altre imprese seppure a pari capacita' contributive (violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione). L'art. 53 e' violato, sia sotto il profilo della correlazione del prelievo alla capacita' contributiva, sia sotto il profilo della generalita' dell'imposizione tributaria «tutti devono concorrere ...» quando l'onere di finanziamento di intervento a sostegno di una particolare categoria viene posta a carico soltanto di alcuni dei soggetti passivi dell'imposta, esonerandone tutti gli altri. Alla luce delle problematiche esaminate non si intravede in ragione di quale elemento si sia inteso individuare in capo a banche, societa' finanziarie e imprese assicurative, una capacita' contributiva cosi' manifestamente rilevante rispetto agli altri soggetti gravati dall'imposta Irap da giustificare un differenziale di imposizione cosi' rimarcato.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, giudica rilevante e non manifestamente infondata la proposta eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 2, del d.lgs n. 446/1997, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione della Repubblica italiana; Sospende il giudizio in corso e si riserva ogni altra pronuncia in rito e in merito; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con la prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, quarto comma, della 1egge 11 marzo 1953, n. 87. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 25 giugno 2003 Il Presidente: Zignoni 04C0091