N. 1193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2003
Ordinanza emessa il 3 novembre 2003 dal giudice di pace di Bari nel procedimento penale a carico di Angiuli Francesco Nicola Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura delle indagini preliminari - Obbligo di notifica dell'avviso all'indagato - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto al giudizio ordinario (in cui e' previsto, ex art. 415-bis cod. proc. pen. l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) - Lesione del diritto di difesa e del diritto della persona accusata di essere informata dell'accusa elevata. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Indagini preliminari - Svolgimento da parte della polizia giudiziaria, di propria iniziativa - Contrasto con il principio di diretta dipendenza della polizia giudiziaria dall'autorita' giudiziaria - Eccesso di delega - Violazione del principio di uguaglianza, per la mancata previsione dell'onere a carico della polizia giudiziaria di svolgere indagini anche in favore dell'indagato. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 11, 14 e 15. - Costituzione, artt. 3, 76 e 109. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Iscrizione della notizia di reato soltanto all'esito delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria - Lesione del diritto dell'indagato di svolgere attivita' difensiva. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 14. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.4 del 28-1-2004 )
IL GIUDICE DI PACE Nel procedimento penale recante il n. 92/03 a carico di Angiuli Francesco Nicola, imputato del reato di cui all'art. 582 c.p. all'udienza del 5 maggio 2003 la difesa dell'imputato ha sollevato eccezioni di legittimita' costituzionale: dell'art. 15, d.lgs. 28 agosto 2002, n. 274 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione in merito alla omissione della previsione della comunicazione all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, comunicazione ex art. 415-bis c.p.p. prevista per il giudizio penale ordinario. Emerge, a parere della detta difesa, una disparita' di trattamento riservato agli indagati dei due distinti processi che si pone in contasto con i principi di cui all'art. 3 e all'art. 24 della Costituzione in quanto l'indagato-imputato conosce la sua posizione soltanto con il decreto di citazione a giudizio con la conseguenza della inesistenza della sua possibilita' di difesa ante processum: l'immediata formulazione dell'imputazione e la contestuale autorizzazione a citazione a giudizio previsti dall'art. 15 d.lgs. n. 274 inoltre, privano il soggetto accusato del reato della informazione tempestiva e riservata ex art. 111 della Costituzione; del trittico di norme racchiuso dagli artt. 11, 14 e 15, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 relativamente agli artt. 109, 76 e 3 laddove si prevede lo svogimento delle indagini preliminari a carico della polizia giudiziaria, indagini svincolate dal controllo dell'autorita' giudiziaria che ne avra' contezza soltanto con la relazione di cui all'art. 11 del detto d.lgs. contariamente al dettato dell'art. 109 della Costituzione che prevede che sia l'autorita' giudiziaria a disporre della polizia giudiziaria: la difesa dell'imputato aggiunge che la detta violazione non puo' essere temperata con il previsto controllo a posteriori. La violazione dell'art. 109 Cost. inoltre comporterebbe un ulteriore profilo di incostituzionalita' per eccesso di delega poiche' l'art. 17, lettera b) della legge 24 novembre 1999, n. 468 in materia di competenza penale del giudice di pace richiama i principi stabiliti dagli artt. 109 e 112. Quanto al principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione risulta violato allorche' non sia previsto a carico della polizia giudiziaria l'onere di svolgere indagini anche in favore dell'indagato cosi' come previsto dal codice di rito creando una disparita' di trattamento del soggetto sottoposto ad indagini per un reato di competenza del giudice di pace a fronte degli altri; dell'art. 14, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione in riferimento alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione dell'autore del reato nel registro contenente la notitia criminis, che non esiste per i reati di competenza del giudice di pace atteso che, solo all'esito delle indagini, la polizia trasmette la relazione al p.m. e, solo in questo momento, sorge per l'indagato l'iscrizione della notizia di reato. Tale procedura priva il soggetto indagato della possibilita' di sapere se vi sono delle indagini investigative a suo carico e, conseguentemente, si verifica una violazione del suo diritto di svolgere attivita' difensiva. I rilievi di incostituzionalita' mossi agli articoli su richiamati appaiono a questo giudice non manifestamente infondati oltre che rilevante ai fini della decisione. E' vero che il giudizio penale dinnanzi, al giudice di pace, riveste caratteri di peculiarita', atteso che lo stesso inerisce a reati di minore gravita', di piu' facile accertamento e di tempi non particolarmente lunghi per la predisposizione di adeguata difesa. Altrettanto evidente appare a giudizio di chi scrive che, laddove le norme apostrofate di incostituzionalita' sacrificassero e comprimessero le previsioni costituzionali, dalla loro sorte dipenderebbe l'azzeramento dell'impianto pre e post processo penale dinnanzi al giudice di pace. Cio' nonostante sembra ineludibile il diritto del prevenuto di conoscere l'esistenza di indagini sul suo conto anche prima dell'imputazione: sembra, essenziale, altresi', che le indagini della p.g. siano disposte e dirette dall'autorita' giudiziaria. Cio' rende le eccezioni proposte rilevanti ai fini della decisione perche', ove accolte, ne verrebbe inficiata la fase delle indagini preliminari e con essa il decreto di citazione.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione le questioni di legittimita' costituzionale relative all'art. 15, d.lgs. 29 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione; artt. 11, 14 e 15, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli articoli 109 e 76 della Costituzione; art. 14, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Bari, addi' 3 novembre 2003. Il giudice di pace: Palmieri 04c0094