N. 1193 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 2003

Ordinanza  emessa  il 3 novembre 2003 dal giudice di pace di Bari nel
procedimento penale a carico di Angiuli Francesco Nicola

Processo  penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Chiusura
  delle  indagini  preliminari  -  Obbligo  di  notifica  dell'avviso
  all'indagato  -  Mancata  previsione  -  Disparita'  di trattamento
  rispetto al giudizio ordinario (in cui e' previsto, ex art. 415-bis
  cod.  proc.  pen.  l'avviso  all'indagato  della  conclusione delle
  indagini preliminari) - Lesione del diritto di difesa e del diritto
  della persona accusata di essere informata dell'accusa elevata.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
Processo  penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Indagini
  preliminari  -  Svolgimento  da parte della polizia giudiziaria, di
  propria   iniziativa  -  Contrasto  con  il  principio  di  diretta
  dipendenza  della  polizia giudiziaria dall'autorita' giudiziaria -
  Eccesso di delega - Violazione del principio di uguaglianza, per la
  mancata previsione dell'onere a carico della polizia giudiziaria di
  svolgere indagini anche in favore dell'indagato.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 11, 14 e 15.
- Costituzione, artt. 3, 76 e 109.
Processo   penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  -
  Iscrizione della notizia di reato soltanto all'esito delle indagini
  svolte   dalla   polizia   giudiziaria   -   Lesione   del  diritto
  dell'indagato di svolgere attivita' difensiva.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 14.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.4 del 28-1-2004 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nel  procedimento  penale recante il n. 92/03 a carico di Angiuli
Francesco  Nicola,  imputato  del  reato  di  cui  all'art. 582  c.p.
all'udienza  del  5 maggio  2003 la difesa dell'imputato ha sollevato
eccezioni di legittimita' costituzionale:
        dell'art. 15,  d.lgs.  28 agosto  2002, n. 274 per violazione
degli  artt. 3,  24 e 111 della Costituzione in merito alla omissione
della  previsione  della comunicazione all'indagato della conclusione
delle  indagini  preliminari,  comunicazione  ex  art. 415-bis c.p.p.
prevista per il giudizio penale ordinario.
    Emerge,   a   parere   della  detta  difesa,  una  disparita'  di
trattamento  riservato agli indagati dei due distinti processi che si
pone in contasto con i principi di cui all'art. 3 e all'art. 24 della
Costituzione  in  quanto l'indagato-imputato conosce la sua posizione
soltanto  con  il  decreto di citazione a giudizio con la conseguenza
della  inesistenza  della  sua possibilita' di difesa ante processum:
l'immediata    formulazione   dell'imputazione   e   la   contestuale
autorizzazione  a  citazione  a giudizio previsti dall'art. 15 d.lgs.
n. 274   inoltre,  privano  il  soggetto  accusato  del  reato  della
informazione tempestiva e riservata ex art. 111 della Costituzione;
        del  trittico  di  norme  racchiuso  dagli artt. 11, 14 e 15,
d.lgs.  28 agosto  2000,  n. 274 relativamente agli artt. 109, 76 e 3
laddove  si prevede lo svogimento delle indagini preliminari a carico
della   polizia   giudiziaria,   indagini  svincolate  dal  controllo
dell'autorita'  giudiziaria  che  ne  avra'  contezza soltanto con la
relazione  di  cui  all'art. 11  del  detto  d.lgs.  contariamente al
dettato   dell'art. 109   della  Costituzione  che  prevede  che  sia
l'autorita'  giudiziaria  a  disporre  della  polizia giudiziaria: la
difesa dell'imputato aggiunge che la detta violazione non puo' essere
temperata con il previsto controllo a posteriori.
    La   violazione  dell'art. 109  Cost.  inoltre  comporterebbe  un
ulteriore  profilo  di  incostituzionalita'  per  eccesso  di  delega
poiche' l'art. 17, lettera b) della legge 24 novembre 1999, n. 468 in
materia  di competenza penale del giudice di pace richiama i principi
stabiliti  dagli  artt. 109 e 112. Quanto al principio di uguaglianza
ex  art. 3  della  Costituzione  risulta  violato  allorche'  non sia
previsto  a  carico  della  polizia  giudiziaria  l'onere di svolgere
indagini anche in favore dell'indagato cosi' come previsto dal codice
di rito creando una disparita' di trattamento del soggetto sottoposto
ad  indagini  per un reato di competenza del giudice di pace a fronte
degli altri;
        dell'art. 14,  d.lgs.  28  agosto 2000, n. 274 per violazione
degli  artt. 3  e  24  della Costituzione in riferimento alla mancata
previsione  dell'obbligo  di  iscrizione  dell'autore  del  reato nel
registro  contenente  la notitia criminis, che non esiste per i reati
di  competenza  del  giudice di pace atteso che, solo all'esito delle
indagini, la polizia trasmette la relazione al p.m. e, solo in questo
momento,  sorge  per  l'indagato l'iscrizione della notizia di reato.
Tale  procedura  priva  il  soggetto  indagato  della possibilita' di
sapere  se  vi  sono  delle  indagini  investigative  a suo carico e,
conseguentemente,  si  verifica  una  violazione  del  suo diritto di
svolgere attivita' difensiva.
    I   rilievi   di   incostituzionalita'  mossi  agli  articoli  su
richiamati  appaiono  a  questo  giudice non manifestamente infondati
oltre che rilevante ai fini della decisione.
    E'  vero  che  il  giudizio  penale dinnanzi, al giudice di pace,
riveste  caratteri  di  peculiarita', atteso che lo stesso inerisce a
reati  di minore gravita', di piu' facile accertamento e di tempi non
particolarmente  lunghi  per  la  predisposizione di adeguata difesa.
Altrettanto  evidente appare a giudizio di chi scrive che, laddove le
norme    apostrofate    di   incostituzionalita'   sacrificassero   e
comprimessero   le   previsioni   costituzionali,  dalla  loro  sorte
dipenderebbe  l'azzeramento  dell'impianto pre e post processo penale
dinnanzi  al  giudice  di pace. Cio' nonostante sembra ineludibile il
diritto  del  prevenuto  di conoscere l'esistenza di indagini sul suo
conto anche prima dell'imputazione: sembra, essenziale, altresi', che
le  indagini  della  p.g.  siano  disposte  e  dirette dall'autorita'
giudiziaria. Cio' rende le eccezioni proposte rilevanti ai fini della
decisione  perche',  ove accolte, ne verrebbe inficiata la fase delle
indagini preliminari e con essa il decreto di citazione.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente infondate e rilevanti ai fini della
decisione   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  relative
all'art. 15,  d.lgs.  29 agosto  2000,  n. 274,  in  riferimento agli
articoli  3,  24  e 111 della Costituzione; artt. 11, 14 e 15, d.lgs.
28 agosto  2000,  n. 274, in riferimento agli articoli 109 e 76 della
Costituzione;  art. 14,  d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in riferimento
agli articoli 3 e 24 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
        Bari, addi' 3 novembre 2003.
                    Il giudice di pace: Palmieri
04c0094