N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 gennaio 2004

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 gennaio 2004 (della Provincia autonoma di Trento)

Energia  elettrica  -  Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza e lo
  sviluppo  del  sistema  elettrico  nazionale  e  per il recupero di
  potenza  di  Energia  elettrica  introdotte  dal  d.l.  n. 239/2003
  (convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290) -
  Attribuzione  allo  Stato  del  potere autorizzatorio in materia di
  impianti  di  energia  elettrica  - Previsto procedimento unico per
  l'autorizzazione    alla    costruzione   e   all'esercizio   degli
  elettrodotti,  degli  oleodotti  o dei gasdotti facenti parte delle
  reti  nazionali di trasporto dell'energia - Attribuzione allo Stato
  della   funzione  amministrativa  di  adozione  dell'autorizzazione
  «unica»  e  di gestione del procedimento amministrativo preordinato
  al  suo  rilascio - Regolamentazione degli accordi di programma tra
  Stato  e  Regioni  -  Ricorso  della Provincia autonoma di Trento -
  Dedotta illegittima produzione di norme di dettaglio in luogo della
  determinazione  dei  «principi  fondamentali»  da parte dello Stato
  nelle  materie  di  legislazione  concorrente  - Denunciata lesione
  della  potesta' legislativa concorrente della Provincia autonoma di
  Trento   in   materia  di  produzione,  trasporto  e  distribuzione
  nazionale   dell'energia   -   Illegittima  previsione  del  potere
  sostitutivo del Governo dato il carattere tassativo delle ipotesi -
  Violazione  del  principio  della  riserva  di  legge in materia di
  organizzazione   -  Contrasto  con  il  riparto  costituzionale  di
  funzioni amministrative e con il principio di leale collaborazione.
- Decreto-legge  29 agosto  2003,  n. 239,  convertito  con modifiche
  nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-sexies commi da 1 a 6.
- Costituzione,  artt. 95,  comma  terzo,  97, commi primo e secondo,
  117, 118 e 120.
Energia  elettrica  -  Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza e lo
  sviluppo  del  sistema  elettrico  nazionale  e  per il recupero di
  potenza  di  Energia  elettrica  introdotte  dal  d.l.  n. 239/2003
  (convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290) -
  Attribuzione  allo  Stato  del  potere autorizzatorio in materia di
  impianti  di  energia  elettrica  -  Attribuzione al Ministro delle
  attivita' produttive del potere di emanare gli indirizzi delle reti
  nazionali  e  di approvazione dei piani di sviluppo - Ricorso della
  Provincia  autonoma  di  Trento - Denunciata lesione della potesta'
  legislativa  concorrente  della  Provincia  autonoma  di  Trento in
  materia   di   produzione,   trasporto  e  distribuzione  nazionale
  dell'energia  -  Illegittimo  ed  arbitrario  esercizio  del potere
  regolamentare  statale  -  Denunciata  violazione  del principio di
  sussidiarieta'  e di proporzionalita' - Violazione del principio di
  leale collaborazione.
- Decreto-legge  29 agosto  2003,  n. 239,  convertito  con modifiche
  nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, art. 1-ter, comma 2.
- Costituzione,  artt. 117,  commi terzo e sesto, in correlazione con
  l'art. 10,  legge  cost.  18 ottobre  2001,  n. 3;  Statuto Regione
  Trentino-Alto  Adige,  artt. 8, nn. 5, 6, 17, 19 e 22, e 16; d.lgs.
  16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.
(GU n.6 del 11-2-2004 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona del
presidente  della  giunta  provinciale  pro  tempore  Lorenzo Dellai,
autorizzato  con  deliberazione  della giunta provinciale 19 dicembre
2003,  n. 3306  reg.  del  (doc. 1), rappresentata e difesa - come da
procura del 22 dicembre 2003, n. rep. 25988 (doc. 2), autenticata dal
dott.  Tommaso  Sussarellu,  ufficiale  rogante della provincia - dal
prof.  avv.  Giandomenico Falcon e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, con
domicilio  eletto  in  Roma  presso  lo  studio  dell'avv. Manzi, via
Confalonieri, n. 5;

    Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  per  la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 27 ottobre
2003,   n. 290   (conversione   in   legge,   con  modificazione  del
decreto-legge  29  agosto  2003, n. 239, recante disposizioni urgenti
per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di
potenza  di  energia  elettrica.  Delega  al  Governo  in  materia di
remunerazione  della  capacita'  produttiva di energia elettrica e di
espropriazione  per  pubblica  utilita),  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale   28   ottobre   2003,  n. 251,  in  quanto  introduce  nel
decreto-legge  29  agosto  2003,  n. 239, gli artt. 1-ter, comma 2, e
1-sexies, commi da 1 a 6, per violazione:
        dell'art.  117,  commi  3  e  6,  Cost.,  in correlazione con
l'art. 10, legge cost. n. 3/2001;
        dell'art.  8,  nn. 5,  6,  17,  19 e 22, e dell'art. 16 dello
statuto di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
        delle  norme  di  attuazione  dello statuto, e in particolare
degli artt. 2 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266;
        degli artt. 95, comma 3, e 97, commi 1 e 2, Cost.;
        del  principio  di  sussidiarieta'  e  di leale cooperazione,
anche  in  relazione  a  quanto  stabilito nella sentenza della Corte
costituzionale n. 303 del 2003;
nei modi e per i profili di seguito illustrati.

                              F a t t o

    La  legge  n. 290  del  2003  reca:  disposizioni  urgenti per la
sicurezza  del  sistema  elettrico  nazionale  e  per  il recupero di
potenza  di  energia  elettrica  e  contiene  altresi'  una delega al
Governo  in  materia  di  remunerazione della capacita' produttiva di
energia  elettrica  e  di  espropriazione  per  pubblica utilita'. La
disciplina  cosi' posta rientra dunque, in primo luogo, nella materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».
    In  tale  materia, accanto agli specifici poteri riconosciuti dal
d.P.R.  26  marzo  1977,  n. 235  (norme  d'attuazione  dello statuto
speciale  della  regione  Trentino-Alto Adige in materia di energia),
modificato  dal  decreto  legislativo  11  novembre  1999, n. 463, la
ricorrente   provincia   ha  ora  la  generale  potesta'  legislativa
concorrente,   ai   sensi   del   terzo  comma  dell'art.  117  della
Costituzione  (che  l'art.  10  della  legge costituzionale n. 3/2001
rende  applicabile  anche  ad essa in quanto, come in questo caso, ne
risultino  forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a quelle gia'
previste   dallo   statuto   speciale   e  dalle  relative  norme  di
attuazione).
    Quanto  poi  agli strumenti con cui gli interventi previsti dalla
legge  si  attuano,  non  c'e' dubbio che essi incidano profondamente
sull'assetto territoriale: e sotto questo profilo essi ricadono nella
materia  urbanistica,  nella quale la ricorrente provincia dispone di
potesta' primaria ai sensi dell'art. 8, n. 5, dello statuto. Inoltre,
la  provincia  ha  competenza  legislativa  primaria in altre materie
connesse,  quali  la  tutela  del  paesaggio (art. 8, n. 6), i lavori
pubblici  di  interesse  provinciale  (art.  8,  n. 17), l'assunzione
diretta  di  servizi  pubblici  (art. 8, n. 19), l'espropriazione per
pubblica utilita' (art. 8, n. 22).
    Alle  Regioni  ordinarie  e'  data  poi  potesta'  concorrente in
materia di governo del territorio.
    La  legge  27  ottobre  2003, n. 290, detta misure urgenti per la
sicurezza e per il recupero di potenza del sistema elettrico, al fine
di  evitare  l'imminente  pericolo  di  interruzione  di fornitura di
energia  elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la
necessaria copertura del fabbisogno nazionale.
    Con  il  presente  ricorso  la  Provincia  autonoma di Trento non
intende  certo  opporsi al conseguimento di tali obbiettivi, che essa
ovviamente    condivide;   essa   intende   bensi'   partecipare   al
conseguimento  di  tali  obbiettivi  nei  termini che lo statuto e la
Costituzione assegnano alle regioni ed alle province autonome.
    Quanto  alla  sua  applicazione nel territorio della Provincia di
Trento,  la  normativa  statale  qui considerata non prende posizione
alcuna;   essa   non   formula  alcuna  salvaguardia  espressa  delle
competenze   provinciali,  ne'  opera  un  riferimento  diretto  alla
Provincia autonoma di Trento.
    La  ricorrente  Provincia  e'  ben  consapevole  che,  di regola,
dovrebbe  da  cio'  inferirsi  che  rimangono  salve,  in  quanto non
apertamente  contraddette,  le  proprie  prerogative  costituzionali,
anche in virtu' del principio dell'interpretazione costituzionalmente
conforme,  secondo  quanto anche di recente confermato dalla sentenza
di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 221 del 2003.
    Tuttavia, in questo particolare caso due ordini di considerazioni
inducono  a ritenere che la normativa statale intenda vincolare anche
la  Provincia  di  Trento,  e  nel suo ambito territoriale applicarsi
direttamente.
    In primo luogo, le prerogative che la provincia fa qui valere non
sono  soltanto  quelle  derivanti  dallo  statuto  e  dalle  norme di
attuazione,  ma  e', in particolare, la generale potesta' legislativa
concorrente  che le deriva in materia di energia dall'art. 117, comma
3, della Costituzione.
    Si tratta dunque di prerogative che sono stabilite in primo luogo
per  le  regioni  a statuto ordinario: ora, se il legislatore statale
non  ha  inteso rispettare tali prerogative in relazione alle regioni
ordinarie,  sembra  difficile  supporre  che  abbia  inteso  farlo in
relazione alle regioni a statuto speciale.
    In  secondo  luogo,  lo  stesso carattere delle opere considerate
nella  legge  n. 290  del 2003 e gli scopi di carattere nazionale cui
esse  sono  collegate,  lasciano pensare che le relative disposizioni
debbano  considerarsi applicabili anche nei confronti della provincia
autonoma.
    In  tale  prospettiva,  risultano  in  particolare  lesive  delle
prerogative  regionali  e  provinciali  le  disposizioni  degli artt.
1-ter,  comma  2,  e  1-sexies, commi da 1 a 6, come introdotti dalla
legge di conversione.
    L'art.  1-ter  (misure  per  l'organizzazione e lo sviluppo della
rete  elettrica  e la terzieta' delle reti) prevede, tra l'altro, che
il  Ministro  delle  attivita'  produttive emani gli indirizzi per lo
sviluppo  delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di
gas  naturale  e  approvi  i  relativi  piani di sviluppo predisposti
annualmente dai gestori delle reti di trasporto (comma 2).
    L'art.    1-sexies    (semplificazione    dei   procedimenti   di
autorizzazione  per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per
gli  impianti  di  energia  elettrica  di  potenza superiore a 300 MW
termici)   prevede   che   l'autorizzazione   alla   costruzione   ed
all'esercizio  degli  elettrodotti,  degli  oleodotti e dei gasdotti,
facenti  parte  delle  reti  nazionali di trasporto dell'energia, sia
rilasciata  dalle  amministrazioni  statali  competenti  mediante  un
procedimento  unico, entro sei mesi dalla data di presentazione della
domanda  (comma 1), e che le norme procedimentali e la individuazione
della  autorita'  competente  al  rilascio della autorizzazione unica
siano  demandate  ad  un  successivo  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  (comma  2).  Lo  stesso  articolo detta inoltre ulteriori
disposizioni  procedimentali  per il caso in cui non sia richiesta la
procedura  di  valutazione  di impatto ambientale (comma 3) e prevede
infine  che  la autorizzazione comprenda la dichiarazione di pubblica
utilita' (comma 4). Il comma 5 riconosce la potesta' delle regioni di
disciplinare  i  procedimenti  di  autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio   di  reti  energetiche  di  competenza  regionale,  in
conformita'  ai  principi  ed ai termini temporali di cui al medesimo
articolo,  prevedendo,  per  le  opere che ricadono nel territorio di
piu'  regioni,  un  sistema  di  intesa tra le medesime, ed un potere
sostitutivo  statale ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione in
caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa.
    Ai  sensi del comma 6 lo Stato e le Regioni interessate stipulano
accordi  di  programma  con  i  quali  si  definiscono  «le modalita'
organizzative   e   procedimentali   per  l'acquisizione  del  parere
regionale  nell'ambito  dei  procedimenti  autorizzativi  delle opere
inserite  nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di
trasmissione  nazionale  e  delle  opere  di rilevante importanza che
interessano il territorio di piu' regioni anche per quanto attiene al
trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali».
    Tali attribuzioni di competenza ad organi statali, nei termini in
cui   sono   disciplinate,   risultano  illegittime  e  lesive  delle
competenze  costituzionali  della ricorrente provincia per i seguenti
motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Illegittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 6.
    Come  accennato  in  narrativa,  l'articolo  1-sexies prevede che
l'autorizzazione    alla    costruzione    ed   all'esercizio   degli
elettrodotti,  degli  oleodotti  e  dei gasdotti, facenti parte delle
reti  nazionali  di  trasporto  dell'energia,  sia  rilasciata  dalle
amministrazioni  statali  (comma  1) e che con successivo decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, siano emanate «norme concernenti il procedimento» e siano
«individuati  l'autorita'  competente al rilascio dell'autorizzazione
unica  e  gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione»
(comma 2).
    Il  comma  3  dello  stesso  articolo  prevede inoltre che «per i
procedimenti  relativamente ai quali non sono prescritte le procedure
di  valutazione  di  impatto  ambientale» il procedimento unico debba
«essere   concluso   nel  termine  di  quattro  mesi  dalla  data  di
presentazione   della   domanda»,  mentre  il  comma  4  prevede  che
l'autorizzazione  comprenda «la dichiarazione di pubblica utilita», e
che  ne  faccia  parte  «la  valutazione  di  impatto ambientale, ove
prevista dalla normativa vigente».
    Il comma 5 dispone che «le regioni disciplinano i procedimenti di
autorizzazione  alla  costruzione e all'esercizio di reti energetiche
di  competenza  regionale  in  conformita'  ai  principi e ai termini
temporali  di  cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere
che  ricadono  nel territorio di piu' regioni le autorizzazioni siano
rilasciate  d'intesa  tra le regioni interessate», precisando che «in
caso  di  inerzia  o  di  mancata  definizione  dell'intesa, lo Stato
esercita   il   potere  sostitutivo  ai  sensi  dell'art.  120  della
Costituzione».
    A  sua  volta,  il  comma  6  prevede  che  lo Stato e le regioni
interessate stipulino «accordi di programma con i quali sono definite
le  modalita'  organizzative  e procedimentali per l'acquisizione del
parere  regionale  nell'ambito  dei  procedimenti autorizzativi delle
opere  inserite  nel  programma  triennale  di  sviluppo  della  rete
elettrica  di  trasmissione  nazionale  e  delle  opere  di rilevante
importanza  che  interessano  il territorio di piu' regioni anche per
quanto  attiene  al  trasporto nazionale del gas naturale e degli oli
minerali».
    Tali  disposizioni  presentano  tutte, ad avviso della ricorrente
provincia,  profili di illegittimita' costituzionale, ove raffrontate
al  parametro  costituito  dal  titolo  V  della  parte seconda della
Costituzione,  ed in particolare da quello di cui all'art. 117, comma
terzo.
    In effetti, trattandosi, come sopra esposto, di un intervento che
ricade  fondamentalmente  in  una  materia  di  potesta'  legislativa
concorrente  -  per  altri  profili  incide  su  materie  di potesta'
primaria  della  provincia,  e  quanto  qui osservato vale a maggiore
ragione  -  lo Stato, a termini dell'art. 117, comma terzo, Cost., ha
potesta'  legislativa  limitatamente  ai  principi fondamentali della
materia,  spettando  per  il rimanente ogni potesta' legislativa alle
Regioni, alle quali spetta anche la potesta' regolamentare, in virtu'
dell'art. 117, comma sesto, Cost.
    In  altre  parole,  all'interno  della  disciplina  di  principio
statale  spetta  alle regioni - ivi compresa la Provincia autonoma di
Trento  in  virtu'  dell'art. 10  della legge costituzionale n. 3 del
2001  -  la disciplina della materia, ed in particolare la disciplina
delle funzioni amministrative e della relativa titolarita'.
    L'art. 1-sexies  del  decreto-legge  qui  contestato, invece, non
solo   disciplina  direttamente  e  compiutamente  l'esercizio  delle
funzioni amministrative, ma ai commi 1 e 2 - nonche', in relazione ad
aspetti  specifici,  3  e  4  -  ne  prevede la diretta spettanza, in
relazione  agli  impianti  che  fanno  parte  delle reti nazionali di
trasporto  dell'energia,  alle amministrazioni statali, anziche' alle
regioni.
    Affermare  la necessaria competenza regionale (e provinciale) non
significa certo negare il carattere di unitarieta' della rete e delle
connesse  decisioni:  l'atto  regionale,  ad  esempio,  potrebbe bene
essere,  all'occorrenza,  il  veicolo formale di decisioni maturate e
concordate in sede nazionale.
    Ma  se invece dovesse giustificarsi una titolarita' statale delle
funzioni   amministrative,   cio'   non  potrebbe  avvenire  che  per
l'interferenza,   sul  principio  di  attribuzione  delle  competenze
legislative,  del  principio  di sussidiarieta', codificato dall'art.
118,  comma  1,  Cost., secondo i criteri affermati da codesta ecc.ma
Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003.
    In  questo  caso,  tuttavia,  varrebbero  nei  termini esatti gli
ulteriori principi affermati in tale sentenza. Con essa codesta Corte
costituzionale   ha  infatti  stabilito  che  al  fine  di  garantire
l'esercizio   unitario   possono  essere  attratte  dallo  Stato,  in
attuazione  dei principi di sussidiarieta' e di adeguatezza, ai sensi
dell'art.   118,   primo   comma,  della  Costituzione,  le  funzioni
amministrative  nelle  materie  di  competenza  concorrente,  con  la
conseguenza  che  la  legge  statale  e'  legittimata a disciplinare,
organizzare  e  regolare l'esercizio concreto delle predette funzioni
in  forza  del  principio di legalita' della azione amministrativa; e
che  tuttavia i principi di sussidiarieta' e di adeguatezza convivono
con  il  normale  riparto di competenze stabilito dall'art. 117 della
Costituzione   e   possono   giustificarne  una  deroga  solo  se  la
valutazione  dell'interesse  pubblico  sottostante  all'assunzione di
funzioni  da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta
da   irragionevolezza  alla  stregua  di  uno  scrutinio  stretto  di
costituzionalita',  e  sia  oggetto  di  un  accordo stipulato con le
regioni o con le province autonome interessate.
    Al contrario, invece, le disposizioni qui impugnate non prevedono
alcun  processo  di  concertazione  tra  Stato  e  regioni e province
autonome interessate. Se e' vero, infatti, che, ai sensi del comma 6,
lo  Stato  e le regioni interessate «stipulano accordi di programma»,
e'   tuttavia   da  osservare  che  tali  «accordi»  sono  del  tutto
incongruamente  riferiti,  anziche'  alla sostanza delle decisioni da
assumere,   alle   «modalita'   organizzative  e  procedimentali  per
l'acquisizione  del  parere  regionale  nell'ambito  dei procedimenti
autorizzativi   delle  opere  inserite  nel  programma  triennale  di
sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere
di  rilevante  importanza  che  interessano  il  territorio  di  piu'
regioni».
    Non  solo  dunque tali accordi riguardano i procedimenti relativi
alle  sole  opere  inserite  nei  piani  triennali  di  sviluppo,  ma
soprattutto   e'   evidente   che   un  accordo  sulle  modalita'  di
acquisizione  di  un  parere  non  trasforma  certo,  al  fondo della
questione, il parere in qualcosa di diverso.
    Rimane  dunque  confermata - anche nell'ipotesi che la competenza
statale  per  i  procedimenti  autorizzatori  delle  opere delle reti
nazionali potesse trovare giustificazione costituzionale alla stregua
dei   criteri   elaborati   con   la   sentenza  n. 303  del  2003  -
l'illegittimita'  delle  disposizioni che ne prevedono l'esercizio al
di   fuori   di  una  procedura  di  intesa  sia  con  la  Conferenza
Stato-Regioni,  per  i  profili  indivisibili,  che  con  le  regioni
interessate,  per  quanto  riguarda  i  profili  di  conformazione  e
localizzazione  territoriale  che  coinvolgono  la  singola specifica
comunita'.
    Il  comma 2 prevede poi, ulteriormente, che le «norme concernenti
il  procedimento»  siano  emanate  con  decreto  del Presidente della
Repubblica,  su  proposta  del Ministro delle attivita' produttive, e
che  con  lo stesso atti siano «individuati l'autorita' competente al
rilascio  dell'autorizzazione  unica  e  gli atti che sono sostituiti
dalla medesima autorizzazione».
    Ad avviso della ricorrente provincia, tale disposizione viola sia
il  riparto  di  competenze  tra Stato e regioni, sia il principio di
legalita'  e  di  riserva di legge in materia di determinazione delle
competenze e dei provvedimenti amministrativi.
    Sotto il primo profilo, intanto, sembra evidente che le norme che
dovrebbero   emanarsi   con   decreto   presidenziale   su   proposta
ministeriale  altro  non  sono  che  norme  regolamentari:  in  pieno
contrasto  con l'art. 117, commi 3 e 6, che nelle materie di potesta'
concorrente  rispettivamente limitano la potesta' legislativa statale
alla   statuizione   dei   principi   fondamentali  ed  escludono  la
titolarita' della potesta' regolamentare.
    E  se  pure  -  in  denegata  ipotesi  -  anche  alla  normazione
secondaria  dovesse applicarsi il criterio di una possibile deroga al
riparto  costituzionale  ordinario  delle  competenze,  in virtu' del
principio     di    sussidiarieta',    ne    risulterebbe    comunque
l'illegittimita'  della  previsione qui contestata in quanto essa non
prevede  che  i  poteri cosi' portati eccezionalmente al centro siano
esercitati  insieme alle Regioni mediante lo strumento dell'accordo o
dell'intesa.
    Inoltre,  la  disposizione  del comma 2 risulta illegittima anche
sotto  il profilo della violazione della riserva di legge posta dagli
artt. 95,  comma  3, e 97, commi 1 e 2, Cost., in quanto essa prevede
che   l'atto  di  normazione  secondaria  non  solo  detti  le  norme
procedimentali,   ma   anche  individui  le  autorita'  competenti  e
stabilisca   quali   diversi   provvedimenti  sono  sostituiti  dalle
autorizzazioni.
    In questo modo l'atto di normazione secondaria va ad incidere sia
nelle  sfere  di  competenza  e  nelle attribuzioni degli organi, sia
(quanto   alla   individuazione  dei  provvedimenti  assorbiti  dalla
autorizzazione)  nella delimitazione fondamentale del rapporto tra le
pubbliche   autorita'  e  le  liberta'  dei  soggetti,  delimitazione
fondamentale che e' riservata alla legge.
    Il comma 5 prevede che le regioni disciplinino «i procedimenti di
autorizzazione  alla  costruzione e all'esercizio di reti energetiche
di  competenza  regionale  in  conformita'  ai  principi e ai termini
temporali  di  cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere
che  ricadono  nel territorio di piu' regioni le autorizzazioni siano
rilasciate d'intesa tra le regioni interessate». Esso prevede inoltre
che,  «in  caso  di  inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo
Stato  esercita  il  potere  sostitutivo ai sensi dell'art. 120 della
Costituzione».
    Anche  tale  comma risulta, ad avviso della ricorrente provincia,
illegittimo  sotto  diversi  profili  ed  in  diverse parti. In primo
luogo,  esso  presuppone  il  riparto di competenze autorizzative qui
contestato   come   costituzionalmente   illegittimo,   limitando  la
competenza  autorizzatoria  regionale  alle  reti  di  carattere  non
nazionale.  In  secondo  luogo,  esso  vincola le stesse riconosciute
competenze   regionali   non   solo   ai  «principi»  (da  intendersi
correttivamente  come «fondamentali») dell'art. 1-sexies, ma anche ai
«termini  temporali»  da esso stabiliti: con una illegittimita' tanto
piu'  evidente  in  quanto  la  stessa legge statale li distingue dai
principi.
    In  terzo  luogo,  risulta  illegittima  la previsione del potere
sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., e cio' sia per
ragioni  attinenti  in  generale allo stesso art. 120 che per ragioni
attinenti al regime speciale della Provincia di Trento.
    Sul  piano generale, interno allo stesso art. 120, comma secondo,
va  infatti osservato che tale disposizione stabilisce essa stessa in
termini  delimitativi  il proprio ambito di applicazione in relazione
ad  ipotesi  tipiche,  non  suscettibili  di estensione tramite legge
ordinaria.  Il  carattere  tassativo  delle ipotesi costituzionali e'
confermato,  in  via  interpretativa,  dalla  legge  n. 131  del 2003
(disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla  legge  costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3), che all'art. 8,
comma  1,  espressamente  si  riferisce  ai «casi» ad alle «finalita»
previste   dall'art. 120,   secondo   comma.  E'  dunque  palesemente
illegittima  la  disposizione  qui  censurata,  che estende il potere
sostitutivo  di  cui  all'art. 120  al  di  la'  del  proprio  ambito
costituzionale di applicazione.
    Con  riferimento  poi  alla  ricorrente  provincia,  le  clausole
giustificatrici  di  un  eventuale  potere  sostitutivo statale vanno
ricercate   non   nell'art. 120,   comma  secondo,  Cost.,  ma  nelle
specifiche previsioni statutarie.
    E'  evidente, infatti, che la previsione di un potere sostitutivo
non realizza certo quelle piu' ampie condizioni di autonomia rispetto
a  quanto  previsto  dallo  Statuto  speciale  e  relative  norme  di
attuazione,   in   relazione   alle   quali   l'art. 10  della  legge
costituzionale  n. 3  del  2001 consente l'applicazione delle proprie
norme, altrimenti destinate alle sole regioni a statuto ordinario.
    2. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 1-ter, comma 2.
    Lo   stesso   ordine   di   ragioni   ora   esposto  a  proposito
dell'art. 1-sexies     conduce    ad    affermare    l'illegittimita'
costituzionale   dell'art. 1-ter,  comma  2,  secondo  il  quale  «il
Ministro  delle  attivita'  produttive  emana  gli  indirizzi  per lo
sviluppo  delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di
gas  naturale  e  approva  i  relativi piani di sviluppo predisposti,
annualmente dai gestori delle reti di trasporto».
    Trattandosi  di  materia  di  potesta'  legislativa  concorrente,
eventuali funzioni amministrative statali possono essere giustificate
soltanto  nei  termini ed alle condizioni stabiliti da codesta ecc.ma
Corte  costituzionale  nella  piu'  volte  citata sentenza n. 303 del
2003.
    Si  impone, in primo luogo, una verifica della necessita' e della
proporzionalita'  di  tali poteri. Con riferimento agli indirizzi, ci
si   deve   chiedere  quale  sia  la  loro  ragione,  dato  che  gia'
l'art. 1-sexies,  comma 6, prevede il programma triennale di sviluppo
della  rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale  e delle opere di
rilevante  importanza  che interessano il territorio di piu' regioni,
del  quale e' arduo immaginare contenuti diversi dagli «indirizzi per
lo  sviluppo delle reti nazionali». Con riferimento alla approvazione
dei  progetti, invece, va verificato che essi debbano necessariamente
essere  approvati  da  una  autorita' centrale, anziche' da autorita'
regionali.
    Sembra  evidente, infatti, che i progetti di sviluppo normalmente
investiranno  tratte  collocate  all'interno delle singole regioni, e
che  la  coerenza  di tali progetti con il programma puo' bene essere
verificata in sede regionale. La riserva allo Stato di tale potere di
approvazione  viola  dunque  il  principio  di  sussidiarieta'  e  di
proporzionalita'.
    Ma  anche  nella  misura  nella quale tali poteri statali fossero
costituzionalmente  ammissibili,  condizione  di  tale ammissibilita'
sarebbe  pur sempre, alla stregua dei criteri della piu' volte citata
sentenza, l'intesa con le regioni o con le regioni interessate.
    Di  qui,  in  ogni caso, l'illegittimita' della disposizione, nei
termini in cui e' formulata.
                              P. Q. M.
    Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il ricorso,
dichiarando  l'illegittimita'  costituzionale  degli  articoli 1-ter,
comma  2,  e  1-sexies,  commi  da 1 a 6, del decreto-legge 29 agosto
2003,  n. 239,  come  introdotti dalla legge di conversione del 2003,
nelle parti e per i profili indicati nel presente ricorso.
        Padova-Roma, addi' 24 dicembre 2003
          Prof. avv. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
04C0099